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Elisabetta carattini

Riparto spese quota fissa riscaldamento

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In merito alla deroga alla norma UNI 10200    di cui al Dlgs 141/2016 , deroga effettuata allo scopo di ridurre gli enormi svantaggi degli appartamenti che fanno da scudo termico agli altri e che hanno un fabbisogno di calore che supera del 50% quello di altre unità immobiliari dello stesso condominio (attestato da perizia asseverata), chiedo se sia lecito dividere la quota fissa del 30% secondo le nuove tabelle di riscaldamento redatte dal Termotecnico prima della predetta norma di deroga. Questo perché l’applicazione del riparto con i nuovi millesimi di riscaldamento vanifica lo scopo della deroga ( che ripeto e’ quello di ridurre lo svantaggio di alcuni appartamenti ). Infatti con le nuove tabelle di millesimi di riscaldamento il mio attico e’ passato dai 71,00 mm di proprietà a 110,00 mm causa le forti dispersioni di calore. Io sono convinta che la deroga alla Uni 10200 , che imponeva le nuove tabelle da applicare alla quota fissa ricavata con calcoli complessi da un termotecnico, non debba essere applicata e che, pertanto, se i condomini votano la deroga predetta, debbano dividere il 30% secondo i millesimi (quelli vecchi, non quelli nuovi imposti dalla norma Uni) o secondo i metri quadri o secondo la cubatura o altro. 

Il mio amministratore ha presentato consuntivo e preventivo con il 30% di quota fissa ripartito con i nuovi millesimi di riscaldamento che mi penalizzano. Dice che si può fare, che l’assemblea e’ sovrana . Così quasi tutti i condomini hanno approvato il riparto dell’amministratore con i nuovi mm di riscaldamento ed io pago 277,00€ in più rispetto al calcolo con i vecchi millesimi . Davvero si può derogare alla Uni 10200 e poi applicarla per quanto riguarda i millesimi di riscaldamento che la stessa Uni impone in caso di sua applicazione ?Ma allora la 141/2016 che deroga e’, che agevolazione e’? ??

Ringrazio anticipatamente per una cortese illuminante risposta.

Elisabetta

"Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unita' immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, e' possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate."

Questo è previsto dall'art. 5 del dlgs 141.

La mia opinione è la seguente: Anche se letteralmente sembrerebbe che l'assemblea possa decidere qualsiasi criterio di ripartizione e quindi anche le nuove tabelle, ritengo che poichè la deroga è stata prevista dal legislatore per <<aiutare >> gli appartamenti più sfavoriti, qualsiasi partizione che peggiori questa situazione non possa essere applicata.

Buon pomeriggio, sono nella stessa situazione di Elisabetta, salasso economico per noi ultimi piani.

Se la diversa percentuale riducesse di qualche euro l importo sarebbe già un successo; vedo due problematiche: la ripartizione col sistema 10200 è  stata approvata dall assemblea, vedendo solo numeri ma non soldi, non ci siamo resi conto del salasso incombente.

Se noi penalizzati vogliamo ripartire 30/70 applicando i vecchi millesimi riscaldamento sicuramente non passerà come maggioranza in quanto chi abita nei piani intermedi andrebbe a pagare di più e parlando di soldi la solidarietà va a farsi friggere. Allora cosa posso fare; denunciare a 1/2 avvocato il condominio per far valere i miei diritti, con beghe che non concluderanno nulla trascinate per anni oppure, sempre a 1/2 avvocaro, costringere il condominio ad isolare il sottotetto in quanto non è colpa mia se il tetto perde calore, se perdesse acqua sarebbe implicito che verrebbe riparato con suddivisione millesimale.

Visto che tale problematica coinvolge qualche migliaia di abitanti dell ultimo piano in base alla sua esperienza e conoscenza come converrà fare per risparmiare qualche "palanca" come si dice dalle mie parti.

Ringrazio anticipatamente e saluto.

Stefano

Anche io ho una domanda rispetto a questo quesito e in particolare all'applicazione della norma uni. Ho da poco comperato un appartamento posto al primo piano di un condominio, sotto l'appartamento vi sono i garage da dove ho potuto vedere partono i montanti dei vari piani. Tra le varie documentazioni mi è stata allegata anche la relazione tecnica dell'applicazione di ripartizione dei costi. L'ho letta con attenzione e ho trovato delle incongruenze, in particolare alcuni radiatori non avendo nessun riferimanto sono stati classificati come consumo in Kcal ad occhio facendo riferimento a "qualcosa di assimilabile" Inoltre il riscaldamento fornisce anche acqua calda ad accumulo solo in inverno e anche questo calcolo non mi sembra corretto, o meglio non si riesce a capire come sono saltati fuori tali riferimenti di consumo presunto in Kcal rispetto al consumo di acqua calda. Così che mi vedo aumentare rispetto ad un articolo della stessa norma di un buon 40%  i cosidetti millesimi termici. Ho parlato con l'amministratore il quale mi dice che se voglio rifare i conteggi devo pagarmi il tecnico di mia fducia e nell'eventulità poi si riscontri un problema dovrà essere l'assemblea a rettifficare la nuova relazione. L'impianto è stato rivisto ed adeguato meno di due anni fa con una caldaia a gas a condensazione, con le varie valvole termostatiche con coteggio ad impulsi (??) e anche qui nessuno è in grado se non il software del gestore dell'impianto di capire esattamentei costi singoli, il consumo del gas metano (incluso nel contratto di servizio), le differenze o tramutare questi impulsi in costo per radiatore.

Grazie se sarete in grado di darmi una delucidazione o qualche suggerimento.

Elisabetta carattini dice:

In merito alla deroga alla norma UNI 10200    di cui al Dlgs 141/2016 , deroga effettuata allo scopo di ridurre gli enormi svantaggi degli appartamenti che fanno da scudo termico agli altri e che hanno un fabbisogno di calore che supera del 50% quello di altre unità immobiliari dello stesso condominio (attestato da perizia asseverata), chiedo se sia lecito dividere la quota fissa del 30% secondo le nuove tabelle di riscaldamento redatte dal Termotecnico prima della predetta norma di deroga. Questo perché l’applicazione del riparto con i nuovi millesimi di riscaldamento vanifica lo scopo della deroga ( che ripeto e’ quello di ridurre lo svantaggio di alcuni appartamenti ). Infatti con le nuove tabelle di millesimi di riscaldamento il mio attico e’ passato dai 71,00 mm di proprietà a 110,00 mm causa le forti dispersioni di calore. Io sono convinta che la deroga alla Uni 10200 , che imponeva le nuove tabelle da applicare alla quota fissa ricavata con calcoli complessi da un termotecnico, non debba essere applicata e che, pertanto, se i condomini votano la deroga predetta, debbano dividere il 30% secondo i millesimi (quelli vecchi, non quelli nuovi imposti dalla norma Uni) o secondo i metri quadri o secondo la cubatura o altro. 

Il mio amministratore ha presentato consuntivo e preventivo con il 30% di quota fissa ripartito con i nuovi millesimi di riscaldamento che mi penalizzano. Dice che si può fare, che l’assemblea e’ sovrana . Così quasi tutti i condomini hanno approvato il riparto dell’amministratore con i nuovi mm di riscaldamento ed io pago 277,00€ in più rispetto al calcolo con i vecchi millesimi . Davvero si può derogare alla Uni 10200 e poi applicarla per quanto riguarda i millesimi di riscaldamento che la stessa Uni impone in caso di sua applicazione ?Ma allora la 141/2016 che deroga e’, che agevolazione e’? ??

Ringrazio anticipatamente per una cortese illuminante risposta.

Elisabetta

La risposta è SEMPLICE.

 

Le nuove tabelle di fabbisogno termico sono redatte in base alla norma UNI 10200.

 

Quindi, è chiaro che se il condominio DECIDE di DEROGARE alla UNI 10200, i consumi involontari devono essere ripartiti in base ai VECCHI MILLESIMI DI RISCALDAMENTO o ai metri quadri.

 

Concludendo:

Se si deroga, la nuova tabella non può essere utilizzata (altrimenti non sarebbe una deroga).

 

 

 

 

 

 

Modificato da Mosquiton

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