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danfal

Ripartizione spese per rimozione amianto

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Salve a tutti e vi ringrazio anticipatamente per le risposte,

sono proprietario di un sottotetto in un fabbricato di tre piani. Ad ogni piano è presente un solo appartamento, quindi in totale sono tre.

La tettoia di questo fabbricato è ricoperta con tegole, al di sotto delle quali è situato, anche se non a contatto diretto, l'amianto.

Premesso che non è costituito un condominio e non è presente una tabella millesimale (che se possibile vorremmo evitare di fare), quale dovrebbe essere la ripartizione delle spese per la rimozione dell'amianto.

 

Grazie, Danilo

Salvo titolo contrario, il tetto è parte comune. Si applica la tabella proprietari per la ripartizione della spesa.

P.s. se ci sono almeno due proprietari, il condominio è sorto ipso iure.

Grazie per avermi dedicato attenzione,

ma non so cosa sia una tabella proprietari e se la stessa:

- può essere utilizzata per la ripartizione dei costi;

- ci consente di evitare la stesura di quella millesimale.

 

Ancora grazie, Danilo

Non avete alcuna tabella millesimale... bene anzi male. Le tabelle millesimali servono anche se, i condòmini, provvisoriamente possono decidere il tipo di ripartizione in attesa che le tabelle vengano redatte e poi conguagliare.

La tabella proprietari è una tabella millesimale che esprime il valore della singola u.i. rispetto alle parti comuni dell'edificio.

Meglio farle fare.

Grazie per la risposta...quindi se non ho capito male dobbiamo far preparare la tabella millesimale e la ripartizione delle spese verrà fatta rispetto a quest'ultima? Ovvero io che sono il proprietario del sottotetto non devo pagare piú degli altri, in quanto il tetto non é di mia proprietà ma é condominiale.

Saluti e Nuona Pasqua Danilo

In particolare il dubbio che sta sollevando qualcuno é relativo al fatto che l'amianto si trova sotto le tegole quindi all'interno del mio sottotetto. Per questo motivo le spese potrebbero essere divise non tenendo conto della tabella millesimale, ma utilizzando qualche altro principio? E se si quale?

Gentilmente qualcuno mi aiuta?

Anche perché ho un altro quesito oltre quello già posto, ovvero...come dicevo il tetto è composto solo da tegole ed al di sotto pannello di amianto. Una volta rimosso l'amianto, la coibentazione a chi spetta? A me che sono il proprietario del sottotetto o a tutti i condomini?

 

Grazie Danilo

In particolare il dubbio che sta sollevando qualcuno é relativo al fatto che l'amianto si trova sotto le tegole quindi all'interno del mio sottotetto. Per questo motivo le spese potrebbero essere divise non tenendo conto della tabella millesimale, ma utilizzando qualche altro principio? E se si quale?

Chi lo dice che l'amianto sia posizionato all'interno del sottotetto?

Ci vuole un sopralluogo in loco da parte di un tecnico e magari di un amministratore,persone edotte (forse) nella materia.

Basarsi,invece,su supposizioni dei vicini che tentano di tirare l'acqua al loro mulino è alquanto pericoloso.

 

Gentilmente qualcuno mi aiuta?

Anche perché ho un altro quesito oltre quello già posto, ovvero...come dicevo il tetto è composto solo da tegole ed al di sotto pannello di amianto. Una volta rimosso l'amianto, la coibentazione a chi spetta? A me che sono il proprietario del sottotetto o a tutti i condomini?

 

Grazie Danilo

Cass. civ., 04/05/1999, n.4403, Sez.II Isolamento tetto

La Corte d'appello con una motivazione sintetica ma chiara e sufficiente, ha accertato l'inscindibilità strutturale e funzionale del tetto, destinato a proteggere l'intero edificio e non soltanto gli ultimi piani da tutti gli agenti atmosferici e, quindi, anche dal caldo e dal freddo, e per la presenza di tali caratteristiche, in coerenza con la norma dell'art. 1117 del codice civile, ha escluso che possa distinguersi la parte di tetto, costituente la copertura esterna del fabbricato, dalla sottostante destinata ad assicurare l'isolamento termico e applicarsi per la ripartizione delle spese necessarie per il rifacimento e la manutenzione di quest'ultima una disciplina diversa da quella stabilita per l'altra.

Questo giudizio, secondo cui dell'isolamento termico si giovano tutti i condomini e non solo quelli degli appartamenti sottostanti al tetto, si risolve in un apprezzamento di fatto che, essendo esaurientemente motivato, è insindacabile in sede di legittimità perché riservato ai giudici del merito.

Consiglio pratico rivolgiti ad un tecnico,qui possiamo darti solo degli input,suggerimenti,ma non essendo in loco non vi è certezza.

Grazie per la cortese risposta...per quanto riguardo il quesito che poneva "Chi lo dice che l'amianto sia posizionato all'interno del sottotetto?",

posso dirle che sono io stesso a confermare che l'amianto si trova sotto le tegole ovvero è visibile dall'interno del mio sottotetto.

Ma più in generale, anche sulla base della sentenza dal lei citata, credo di aver capito che ogni condomino dovrà partecipare, sulla base della tabella millesimale, alla spesa di rimozione dell'amianto e ripristino dell'isolamento termico.

 

Danilo

Grazie per la cortese risposta...per quanto riguardo il quesito che poneva "Chi lo dice che l'amianto sia posizionato all'interno del sottotetto?",

posso dirle che sono io stesso a confermare che l'amianto si trova sotto le tegole ovvero è visibile dall'interno del mio sottotetto.

Ma più in generale, anche sulla base della sentenza dal lei citata, credo di aver capito che ogni condomino dovrà partecipare, sulla base della tabella millesimale, alla spesa di rimozione dell'amianto e ripristino dell'isolamento termico.

 

Danilo

Vorresti dire che se togliete le lastre di amianto le tegole non avrebbero più un supporto?

Se così fosse è abbastanza evidente sia a carico di tutti rimuovere ed isolare adeguatamente il tetto.

No, le tegole non sono sostenute dall'amianto, anzi sono a pochi centimetri di distanza. L'amianto, i 2 condomini dei primi 2 piani, volevano che lo togliessi in quanto pensavano che la spesa spettasse solo a me in quanto proprietario del sottotetto (non abitato). Ora ho scoperto che non solo spetta anche a loro in base ai millesimi (articolo 1123 c.c.), ma dovranno anche partecipare alla coibentazione sulla base della sentenza alla quale faceva riferimento (Cass. civ., 04/05/1999, n.4403, Sez.II Isolamento tetto).

Se anche lei è d'accordo con quanto detto, sarei pronto per dare la "buona notizia" ed invitarli a fare tutte le verifiche del caso.

 

Grazie, Danilo

Interessante come tesi... l'amianto è solo tuo... le tegole, penso, non abbiano difficoltà ad ammettere che siano di tutti. 🤔

Ma dove diavolo è esattamente questo amianto?

E' a vista dal sottotetto, presumo non abitabile e quindi non riscaldato. Non è esattamente sotto il tetto, ma sotto la struttura del tetto: ho capito giusto? Per cui è il tuo controsoffitto? Se è così, direi che è tuo, per cui tuo è l'onere di toglierlo. Se invece fa parte del tetto, allora è condominiale e condominiale è l'onere di toglierlo.

Anche per la coibentazione, bisogna vedere il caso specifico per vedere a chi spetta.

A dire il vero il fatto che fosse posizionato all'interno aveva tratto in inganno anche me, ma a volte basta avere un po' di volontà e trovare persone preparate come voi, pronte a dare i giusti consigli.

Per capire se i condomini sono in cattiva fede o la loro è semplicemente ignoranza, che per primo ho ammesso di avere, lo potrò fare solo dopo avergli comunicato questa nuova ripartizione spese.

@lollolalla Noooo, adesso che credevo di aver capito qualcosa.

Confermo che il sottotetto non è abitabile (anche se ho presentato progetto per recupero abitativo ed ottenuto parere favorevole, ho anche pagare gli oneri concessori) e non riscaldato. Ma in ogni caso da quanto detto da Patrizia Ferrari in un post di questa discussione, una sentenza della cassazione (Cass. civ., 04/05/1999, n.4403, Sez.II Isolamento tetto) ha escluso che possa distinguersi la parte di tetto, costituente la copertura esterna del fabbricato, dalla sottostante destinata ad assicurare l'isolamento termico.

Allego una immagineDSCF8770.jpg

Danilo

Chiedo gentilmente a vanni, a Patrizia Ferrari (con i quali ho già avuto modo di dialogare) o chiunque altro abbia voglia di farlo di confermarmi che quello che ho risposto a lollolalla sia corretto.

 

Grazie, Danilo

Dalla foto che hai postato l'amianto fa parte del tetto (da come avevi scritto sembrava fosse sotto la struttura in legno di sostegno del tetto, invece sostiene le tegole), quindi il lavoro da fare è condominiale. Vai tranquillo.

Diverso invece il discorso sull'isolamento: se il lavoro da fare, secondo i regolamenti comunali, è in manutenzione ordinaria (molto probabile, visto che non dovrete toccare la struttura e rimuoverete le tegole e le riposizionerete una volta tolto l'amianto) non c'è alcun obbligo sul rispetto delle trasmittanze delle strutture. Se il lavoro fosse in manutenzione straordinaria, invece, dovreste rispettare la trasmittanza della copertura, che però è verso un locale non riscaldato (sottotetto) confinante con un locale riscaldato (appartamento all'ultimo piano), più bassa di quella di cui tu hai bisogno per il recupero del sottotetto ai fini abitativi.

Diverso invece il discorso sull'isolamento: se il lavoro da fare, secondo i regolamenti comunali, è in manutenzione ordinaria (molto probabile, visto che non dovrete toccare la struttura e rimuoverete le tegole e le riposizionerete una volta tolto l'amianto) non c'è alcun obbligo sul rispetto delle trasmittanze delle strutture. Se il lavoro fosse in manutenzione straordinaria, invece, dovreste rispettare la trasmittanza della copertura, che però è verso un locale non riscaldato (sottotetto) confinante con un locale riscaldato (appartamento all'ultimo piano), più bassa di quella di cui tu hai bisogno per il recupero del sottotetto ai fini abitativi.

Premesso che non ho capito granché, ma per ignoranza mia, la domanda è: considerando la sentenza alla quale facevo riferimento prima, le spese relative all'isolamento del tetto, una volta rimosso l'amianto, spettano a me o a tutti i condomini in misura proporzionale alla tabella millesimale? In quest'ultimo caso la tipologia di coibentazione realizzabile a spese di tutti deve essere la più semplice possibile o anche qualcosa di più complesso?

 

Grazie Danilo

Allora, premettiamo che il tuo sottotetto non è isolato.

Il lavoro che dovrete fare è prefigurabile come manutenzione ordinaria della copertura, quindi non siete obbligati ad isolare il tetto: come è adesso, resterà dopo i lavori (senza eternit, ovviamente). Quindi, se vuoi isolare il sottotetto, l'intera spesa spetterebbe a te.

Nel malaugurato caso che il Comune dovesse ritenere che il lavoro che andate a fare è manutenzione straordinaria (non ne vedo il motivo, ma con i Comuni non si sa mai): sarete obbligati ad isolare il tetto, ma in maniera blanda (la normativa in materia parla di trasmittanza), proprio perché il sottotetto non è riscaldato. Questo isolamento sarebbe a carico dei condomini.

Nel momento in cui tu vorrai rendere abitabile il sottotetto, dovrai isolare maggiormente la copertura: questo surplus di isolante spetta esclusivamente a te.

 

Spero di essermi spiegata meglio...

 

A conti fatti, visto che l'intervento da fare è in manutenzione ordinaria, la rimozione dell'eternit spetta all'intero condominio, mentre l'isolamento spetta esclusivamente a te.

Per quanto riguarda le spese per togliere l'amianto, queste vanno ripartite tra tutti i condòmini.

Le spese per la coibentazione sono a tuo carico.

Il tetto è di tutto. confermo. devi immaginarlo come un pacchetto di strati non le singole tegole esterne.

 

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Per quanto riguarda le spese per togliere l'amianto, queste vanno ripartite tra tutti i condòmini.

Le spese per la coibentazione sono a tuo carico.

Non sono d'accordo. dalla coibentazione ne deriva un indiretto vantaggio anche delle unità sottostanti. Tieni conto che il materiale amianto veniva utilizzato propriamente non solo epr le sue caratteristiche meccaniche ma anche perchè era un ottimo coibente. (ovvio non possiede le prestazioni dei coibenti di oggi). per cui nello smaltire l'amianto quanto meno va proposto un prodotto alternativo.

A mio avviso se l'amianto è stato messo nella struttura del tetto sin dall'origine, così come sembra nell'immagine, sia la spesa per la sua rimozione che per l'apposizione di altro materiale isolante consentito in sostituzione, spetta a tutti i condomini nel rispetto dell'art.1117 Codice Civile.

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