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antoniomolino

Pluviale in amianto da bonificare e ripartizione spese

Buonasera. Vorrei chiedere un parere su come ripartire le spese per dei lavori di rimozione e bonifica di un pluviale in amianto. La particolarità del caso sta nel fatto che in questo pluviale convogliano le acque di due lastrici di proprietà esclusiva di un solo condomino, lastrici separati da un muro da un altro terrazzo di proprietà di altro condomino(che utilizza un altro pluviale). Preciso che il corpo scale è unico, unico il portone d'ingresso. La mia domanda è: la ripartizione delle spese va fatta in base alle tabella A di proprietà e quindi per tutti i condomini (visto che dello smaltimento ne gioverebbero tutti) oppure in base al terzo comma dell'art. 1123 (visto che il medesimo pluviale serve solo una parte dell'edificio, ossia il proprietario del lastrico e coloro che si trovano sotto la proiezione dello stesso)? Grazie in anticipo.

Nella sentenza riportata nel post #4, la Corte ritiene che le grondaie e più in generale i doccioni e i canali di scarico non debbano essere considerati di proprietà esclusiva neanche nell’ipotesi in cui sono annessi alla proprietà individuale di un condomino in quanto servono comunque all’uso e al godimento di tutti svolgendo l’indispensabile compito di far defluire le acque piovane evitando che esse possano ristagnare e cagionare danni.

Le gronde convogliano le acque dalla sommità dell’edificio fino a terra e svolgono pertanto una funzione che prescinde dalla proprietà del terrazzo di copertura. Per tale ragione le gronde (e più in generale le grondaie, i canali di scarico, i doccioni e simili) rientrano nel novero delle parti comuni descritte dal’art. 1117 del codice civile.

Pertanto, la spesa necessaria la bonifica e la sostituzione del pluviale in amianto sarà ripartita in proporzione ai millesimi di proprietà generale fra tutti i partecipanti al condominio (art. 1123 primo e terzo comma del c.c.)

Infatti. La mia perplessità è se questa sentenza ha segnato un percorso univoco per cui si può ormai ritenere pacificamente che le spese di riparazione e/o bonifica dei pluviali vadano ripartite per tabelle di proprietà anche quando "servano" lastrici di proprietà esclusiva.

A parte il fatto che la sentenza riguarda un caso specifico, nella fattispecie in esame il pluviale non si trova al servizio dell'intero condominio bensì solo ad una parte di esso. In altre parole, non ne traggono beneficio tutti bensì il proprietario della terrazza e tutti coloro che risultano coperti.

Pertanto, a mio avviso, si deve applicare la tabella proprietari riferita ai soli soggetti coinvolti.

Immaginavo che non ci fosse unanimità di vedute sul punto. Io leggendo il codice mi sono fatto l'idea che si debba procedere secondo la tesi sostenuta dal dott. Inga ma poi la sentenza mi ha spiazzato... Sarebbero graditi altri pareri. Grazie ancora per l'aiuto che mi date.

Sarebbero graditi altri pareri. Grazie ancora per l'aiuto che mi date.

Al seguente indirizzo è espresso un parere sul medesimo argomento in data anteriore a quella della sentenza postata:

--link_rimosso--

Tutto stà a mettersi d'accordo sul significato che il geometra, al link postato, dà alla frase "le spese di grondaie e pluviali siano sostenute per tabella millesimale di proprietà tra tutti", in special modo al "tra tutti".

Per me, stà a significare "tra tutti quelli che ne traggono utilità"..

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