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Stricto iure

Ripartizione spese controlli e spicconatura facciate edificio

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Salve.

Le attività di controllo spicconatura e gestione rifiuti, riferite al titolo, sono gestite con un ragno elevatore. Si può rivendicare una minore o maggiore spesa dei condòmini a seconda del computo dei metri spicconati per piano? O, essendo le facciate beni comuni, le spese sono equamente ripartite per millesimi? E' possibile avere un riferimento giuridico (Codice Civile, Tribunali, Cassazione etc?).

Grazie

La seconda che hai detto..............le spese sono ripartite per millesimi di proprietà.

 

Riferimento: Cass. sent. n. 4978/2007

Ciao!

Una domanda: con che maggioranza il condominio può nominare un consulente tecnico di parte?

e successivamente le spese saranno ripartite tra tutti in condomini in ragione dei mm di proprietà???

Grazieeeeee

Ma la maggioranza che occorre per nominare un ctp proprio non la trovo da nessuna parte!!!!!!!!!

In caso di urgenza, un amministratore può nominare un tecnico senza delibera assembleare, nel caso, invece, di lavori straordinari (siano essi o meno di notevole entità) che non rivestano carattere d’urgenza, la competenza a deliberarli spetterà all’assemblea.

 

Al riguardo non è errato affermare che i Quorum deliberativi sono quelli necessari per gli interventi deliberati, così se si tratta di opere straordinarie di notevole entità la delibera d’affidamento dell’incarico al tecnico sarà valida se riporterà il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).

 

Stesse maggioranze per gli interventi straordinari che non rivestano il carattere di notevole entità se deliberati in prima convocazione mentre in seconda sarà sufficiente un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti all’assemblea e almeno un terzo del valore dell'edificio.

 

La relazione tecnica e manutenzione sono tra loro strettamente connesse, la prima viene affidata proprio per avere un quadro più chiaro della seconda e quindi può accadere che solo dopo la sua redazione si capisce che gli interventi manutentivi siano di notevole entità, in questo caso essi dovranno essere deliberati con le maggioranze previste dall'art. 1136, quarto comma, c.c. e ciò non avrà nessuna influenza sulla nomina del tecnico fatta in precedenza con maggioranze differenti.

 

La ripartizione sarà fatta con lo stesso criterio di ripartizione delle spese.

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