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Revoca amministratore - si può revocare per gravi irregolarità?

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Salve a tutti,

la situazione nel mio condominio è questa:

vecchio amministratore in carica fino al dicembre 2015. Questo amministratore il 2 aprile 2012 ha fatto discutere e approvare gli esercizi consuntivi anni 2008, 2009, 2010, 2011 e preventivo 2012.

Dal consuntivo 2011 alcuni condomini avevano debiti nei confronti del condominio per un totale di circa 7000€.

Son passati gli anni 2012, 2013, 2014 e fino a dicembre 2015 senza che nessun condomino battesse ciglio o l'amministratore inoltrasse una raccomandata di messa in mora per richiedere i debiti del 2011.

Tali debiti sono stati riportati nel preventivo 2012 come saldi anno precedente.

Nuovo amministratore dal dicembre 2015.

Di tutte le assemblee che nel 2016 ha indetto (cinque) si è discusso solo il preventivo del 2016.

Quindi gli anni dal 2012 al 2015 di provenienza dalla vecchia gestione e l'anno 2016 di sua gestione sono tutti ancora da chiudere.

Ma il nuovo amministratore nemmeno lui ha mai fatto una raccomandata di messa in mora.

Il 2 aprile 2017 sono scaduti i 5 anni di prescrizione: quei 7000€ di debiti sono andati prescritti per sempre.

Ora: stante l'acclarata responsabilità del vecchio amministratore, anche il nuovo dovrebbe essere responsabile perché i debiti del consuntivo 2011 dovevano essere riscossi anche da lui, da quando è entrato in carica di nuovo amministratore.

Non l'ha fatto.

Si può revocare per gravi irregolarità?

L'amministratore può essere revocato in qualsiasi tempo dall'assemblea a prescindere se ci siano particolari motivazioni.

Salve a tutti,

la situazione nel mio condominio è questa:

vecchio amministratore in carica fino al dicembre 2015. Questo amministratore il 2 aprile 2012 ha fatto discutere e approvare gli esercizi consuntivi anni 2008, 2009, 2010, 2011 e preventivo 2012.

Dal consuntivo 2011 alcuni condomini avevano debiti nei confronti del condominio per un totale di circa 7000€.

Son passati gli anni 2012, 2013, 2014 e fino a dicembre 2015 senza che nessun condomino battesse ciglio o l'amministratore inoltrasse una raccomandata di messa in mora per richiedere i debiti del 2011.

Tali debiti sono stati riportati nel preventivo 2012 come saldi anno precedente.

Nuovo amministratore dal dicembre 2015.

Di tutte le assemblee che nel 2016 ha indetto (cinque) si è discusso solo il preventivo del 2016.

Quindi gli anni dal 2012 al 2015 di provenienza dalla vecchia gestione e l'anno 2016 di sua gestione sono tutti ancora da chiudere.

Ma il nuovo amministratore nemmeno lui ha mai fatto una raccomandata di messa in mora.

Il 2 aprile 2017 sono scaduti i 5 anni di prescrizione: quei 7000€ di debiti sono andati prescritti per sempre.

Ora: stante l'acclarata responsabilità del vecchio amministratore, anche il nuovo dovrebbe essere responsabile perché i debiti del consuntivo 2011 dovevano essere riscossi anche da lui, da quando è entrato in carica di nuovo amministratore.

 

Non l'ha fatto.

Si può revocare per gravi irregolarità?

Dipende se è stato informato e da come, i debiti riportati nei riparti consuntivi sono rinnovati per cui non si prescrivono.

Grave l'atteggiamento del nuovo amministratore che in questi casi riparta con crediti zero.

La situazione che hai descritto purtroppo riguarda la quasi totalità dei condominii.

Onde evitare di pagargli il compenso fino alla fine dell'incarico sarebbe meglio revocarlo in volontaria, anche perché gli altri condomini si sono fatti abbindolare dalla forma, ossia dai modi affabili dell'amministratore stesso.

RomanoL, permettimi di dissentire: l'amministratore nuovo non doveva essere informato.

Quando si fa il passaggio delle consegne dovrebbe essere buona norma andarsi a studiare la situazione contabile, soprattutto se ci sono gestioni ancora aperte.

E soprattutto se le gestioni si riferiscono così a ritroso nel tempo l'amministratore, se non avesse voluto rogne, avrebbe fatto meglio a non accettare l'incarico.

Che oggi ci venga a dire che non è anche colpa sua se quei crediti sono andati in prescrizione, non è corretto né vero.

Adesso è anche colpa sua.

I debiti riportati nei consuntivi NON rinnovano la data di prescrizione:

 

"Ultimamente la Corte di cassazione (sentenza 4489/2014) ha stabilito che «… trattandosi di spese condominiali, per loro natura periodiche, trova applicazione il disposto dell’articolo 2948 codice civile, n. 4 in ordine alla prescrizione quinquennale dei relativi crediti (Cassazione, sentenza 12596/02), la cui decorrenza è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto». Quest’ultimo, infatti, costituisce titolo di credito nei confronti del singolo condomino, mentre è da escludersi che delibere successive, concernenti i crediti del condominio per successivi periodi di gestione e diversi titoli di spesa possano costituire un nuovo fatto costitutivo del credito. Nel senso che una volta approvato il saldo passivo, riportarlo nei piani di riparto degli anni successivi non comporta il sorgere del credito ex novo e i termini di prescrizione decorreranno sempre dalla data di approvazione del rispettivo piano di riparto e non di quelli successivi in cui è solo riportato.."

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