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giuseppe.hotel

Restituzione fondo cassa

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Salve a tutti,

ho bisogno di una delucidazione a riguardo e capire se la delibera adottatta è corretta/nulla o annullabile:

1. nel 2010 si costituisce un Fondo cassa lavori di ristrutturazione

2. inizio anno 2014 vengono deliberati i lavori e nominata una ditta alla quale ci riserviamo di firmare il contratto d'appalto solo dopo aver trovato una compromesso per un condomino in difficoltà economica (quindi il contratto non è firmatO)

3. a seguito di questo mancato accordo con la ditta e non volendo anticipare somme, i condomini preferiscono annuollare i lavori.

A questo punto comunico loro che venuto meno il motivo della costituzione il fondo si scioglie.

alcuni di loro si oppongono e chiedono una votazione, perche comunque vorrebbero lasciare le somme in cassa per eventuali futuri ripensamenti o lavori da deliberare.

Si passa alla votazione per decidere la restituzione. Si ha una maggioranza di teste ma non di millesimi (10 condomini di cui 5 si (496mill) 4 no e 1 astenuto dal voto in quanto no ha mai versato la sua quota autorizzato dal condominio per problemi economici.

 

A questo punto, coloro che volevano la restituzione, non essendo passata la votazione affermano (a mio parere correttamente ) che tale votazione non andava fatta: (si è svolta contro il mio parere)

a. perche nell'ordine del giorno non vi era tale argomento ma solo la discussione su come risolvere la questione delle somme mancanti da reperire;

b. perche avendo deliberato l'annullamento dei lavori è venuto meno la motivazione per conservare tale fondo che andrebbe restituito e magari ricostituito un nuovo fondo con importi e destinazione finale..

 

grazie a tutti coloro che sotto le feste di natale vorranno darmi il loro contributo

A mio parere non si possono accantonare fondi per più di un esercizio senza un scopo preciso per cui va restituito.

Poichè alla costituzione del fondo c'è un condòmino che non ha partecipato gli aventi diritto al voto sono i soli 9 condòmini che hanno partecipato formando un condominio parziale e riparametrando a mille senza tener conto dei millesimi del condòmino esonerato.

I 496 millesimi presumibilmente hanno superato i 500 millesimi degli aventi diritti al voto.

 

E' mia opinione che con una nuova assemblea regolarmente convocata con specifico ordine del giorno "restituzione fondi" i 5 favorevoli su 9 supereranno anche la metà dei millesimi degli aventi diritto al voto (la somma dei millesimi dei 9) e si potrà restituire il fondo senza rischio di impugnazioni.

In effetti in assemblea avevo considerato il condomino non partecipante al fondo come astenuto, rimanendo concentrato sul valore assoluto dei 501 millesimi per la maggioranza.

Quindi il fatto che un condomino non partecipi alla votazione, si dovrà conseguentemente ridurre il quorum deliberativo da 501 ...in proporzione

1000:500=900:x

Giusto

 

ma questo non l'ho letto mai da nessuna parte.

 

devo dare una motivazione piu plausibile alla riconvocazione dell'assemblea

 

Invece la mia considerazione sul fatto che venendo meno il motivo per cui è stato costituito tale fondo è naturale il suo scioglimento (restituzione ) è da tenere in considerazione.

In effetti in assemblea avevo considerato il condomino non partecipante al fondo come astenuto, rimanendo concentrato sul valore assoluto dei 501 millesimi per la maggioranza.

Quindi il fatto che un condomino non partecipi alla votazione, si dovrà conseguentemente ridurre il quorum deliberativo da 501 ...in proporzione

1000:500=900:x

Giusto

 

ma questo non l'ho letto mai da nessuna parte.

 

devo dare una motivazione piu plausibile alla riconvocazione dell'assemblea

"...In sostanza non solo le spese vanno divise esclusivamente tra chi trae utilità dalle cose oggetto del condominio parziale ma anche le decisioni ad esse relative devono essere assunte solamente da questi comproprietari...."

https://www.condominioweb.com/analizzare-i-riflessi-pratici-che-laffermazione-dellesistenza-del-condominio-parziale-porta-con.308

 

"Condominio parziale o parziario

La prevalente giurisprudenza è orientata nell’individuare il condominio parziale tutte le volte in cui un bene risulti – per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali – destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio in condominio, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini."

--link_rimosso--

Invece la mia considerazione sul fatto che venendo meno il motivo per cui è stato costituito tale fondo è naturale il suo scioglimento (restituzione ) è da tenere in considerazione.

Lo scioglimento è naturale ma deve essere deliberato dall'assemblea; se l'assemblea non delibera sentenzierà il Tribunale su ricorso di chi ne ha interesse.

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