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JACKFOL

Rendiconto errato ripartizione - delibera nulla o annullabile?

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Buongiorno

prospetto questo caso, reale.

 

L'amministratore presenta il rendiconto. e viene approvato 

 

Si viene a scoprire, dopo

 

1 che ad un condomino non sono stati conteggiati diversi versamenti  al condominio

2 controllando nel dettaglio i costi alcuni di questi sono stati inseriti (per errore o dolosamente) in misura superiore al reale.

 

Una delibera con questi errori secondo voi è nulla o annullabile?

 

Io ritengo che sia nulla

Modificato da JACKFOL
JACKFOL dice:

Buongiorno

prospetto questo caso, reale.

 

L'amministratore presenta il rendiconto. e viene approvato 

 

Si viene a scoprire, dopo

 

1 che ad un condomino non sono stati conteggiati diversi versamenti  al condominio

2 controllando nel dettaglio i costi alcuni di questi sono stati inseriti (per errore o dolosamente) in misura superiore al reale.

 

Una delibera con questi errori secondo voi è nulla o annullabile?

Se nulla o annullabile lo decide il giudice, possiamo solo ipotizzare, comunque nel caso è necessario impugnare e farlo entro i classici 30 gg mette al sicuro nel caso la delibera fosse annullabile.

ma che voi sappiate c'è giurisprudenza in merito? Non ci  si puo' affidare all'umore, alla simpatia, e al "tenore di vita" del giudice che di volta in volta decide sulla materia. 

Daltronde anche questa sentenza della Cassazione a sezioni unite dovrebbe essere molto chiara.

 Cassazione 4806/05.

e che la seconda si identifica con la violazione delle norme imperative, alle quali l'assemblea non può derogare, ovvero con la lesione dei diritti individuali, attribuiti ai singoli dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni". Di conseguenza la formula dell'art. 1137 c. c. deve interpretarsi nel senso che per "deliberazioni contrarie alla legge" s'intendono le delibere assunte dall'assemblea senza l'osservanza delle forme prestabilite dall'art. 1136 (ma pur sempre nei limiti delle attribuzioni specificate dagli artt. 1120, 1121, 1129, 1132, 1135 c. c.). Inoltre, "mentre le cause di nullità afferenti all'oggetto raffigurano le uniche cause di invalidità riconducibili alla "sostanza" degli atti, alle quali l'ordinamento riconosce rilevanza" e costituendo vizi gravi non sono soggette a termine per l'impugnazione.

 

Se tu amministratore (e assemblea di pecore al seguito) non mi metti in bilancio somme che io ti/vi ho dato fai una cosa contraria alla legge.

Se tu amministratore  ladruncolo  prestigiatore mi metti 100 di spese X a fronte di fatture per 80 fai una cosa contraria alla legge.

 

O no?

JACKFOL dice:

ma che voi sappiate c'è giurisprudenza in merito? Non ci  si puo' affidare all'umore, alla simpatia, e al "tenore di vita" del giudice che di volta in volta decide sulla materia. 

Daltronde anche questa sentenza della Cassazione a sezioni unite dovrebbe essere molto chiara.

 Cassazione 4806/05.

e che la seconda si identifica con la violazione delle norme imperative, alle quali l'assemblea non può derogare, ovvero con la lesione dei diritti individuali, attribuiti ai singoli dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni". Di conseguenza la formula dell'art. 1137 c. c. deve interpretarsi nel senso che per "deliberazioni contrarie alla legge" s'intendono le delibere assunte dall'assemblea senza l'osservanza delle forme prestabilite dall'art. 1136 (ma pur sempre nei limiti delle attribuzioni specificate dagli artt. 1120, 1121, 1129, 1132, 1135 c. c.). Inoltre, "mentre le cause di nullità afferenti all'oggetto raffigurano le uniche cause di invalidità riconducibili alla "sostanza" degli atti, alle quali l'ordinamento riconosce rilevanza" e costituendo vizi gravi non sono soggette a termine per l'impugnazione.

 

Se tu amministratore (e assemblea di pecore al seguito) non mi metti in bilancio somme che io ti/vi ho dato fai una cosa contraria alla legge.

Se tu amministratore  ladruncolo  prestigiatore mi metti 100 di spese X a fronte di fatture per 80 fai una cosa contraria alla legge.

 

O no?

Ci sono diverse sentenze in merito;

 

E' affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune.
Ciò, perché eventuali deroghe venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca. (Corte di Cassazione, n. 17101/2006)

 

Però per far valere la nullità o l'annullabilità che sia è necessario impugnare, non c'è altra via, si inizia dalla mediazione con l'assistenza di un legale di parte., ma solo il Giudice in tribunale può decidere, per cui è sempre meglio provvedere quanto prima a scanso di equivoci che poi potrebbe portare sino a Cassazione ed avere la definitiva tra una decina di anni (io attendo da 19, causa non condominiale)

Modificato da Tullio01
JACKFOL dice:

Se tu amministratore  ladruncolo  prestigiatore mi metti 100 di spese X a fronte di fatture per 80 fai una cosa contraria alla legge.

O no?

O NULLA o ANNULLABILE, sempre in Tribunale devi andare.

A questo punto, poichè per andare in Tribunale devi andare dall'avvocato, indipendentemente dal dubbio NULLA/ANNULLABILE io chiederei all'avvocato di impostare la causa sull'arricchimento indebito perchè in tal caso i termini di prescrizione sono di 10 anni.

ciao @JACKFOL

un errore per chi lavora è sempre possibile, ma che si parta sempre in malafede non è il contraltare.

 

Se non sono stati caricati alcuni versamenti, va prima verificato se sono affluiti sul c\c del condominio.   Poi se da questo in qualche modo è uscito il totale per pareggiare i saldi contabili/banca.

 

Solo dopo tale verifica si hanno certezze o quasi.       

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