#1 Inviato 18 Maggio, 2018 Buongiorno nel nostro condominio ( composto da nr. 10 U.I.) in assemblea, abbiamo firmato alla "unanimità dei presenti" il regolamento di condominio allegandoci anche le nuove tabelle millesimali. Domande: a) il regolamento è stato redatto con l'aiuto di uno dei tanti "master" trovati in rete composto da nr. 26 articoli. Esso è stato integrato ponendo anche delle "limitazioni"per esempio, che gli appartamenti possono essere locati o ad abitazione, oppure a studio professionale privato gestito dal proprietario di quell'immobile. Inoltre è stato sancito anche il divieto di destinare qualsiasi immobile facente parte del condominio per uso casa di riposo di cura, scuola di musica etc etc. Divieto di stendere i panni da un lato della facciata condominiale esposta a sud etc etc-. Quindi la domanda è questa: Secondo voi, può essere definito un regolamento contrattuale il nostro? b) La tabella millesimale approvata alll'unanimità dei presenti, con che voto può essere rettificata? Grazie Saluti
#2 Inviato 18 Maggio, 2018 nannifer10 dice: Buongiorno nel nostro condominio ( composto da nr. 10 U.I.) in assemblea, abbiamo firmato alla "unanimità dei presenti" il regolamento di condominio allegandoci anche le nuove tabelle millesimali. Domande: a) il regolamento è stato redatto con l'aiuto di uno dei tanti "master" trovati in rete composto da nr. 26 articoli. Esso è stato integrato ponendo anche delle "limitazioni"per esempio, che gli appartamenti possono essere locati o ad abitazione, oppure a studio professionale privato gestito dal proprietario di quell'immobile. Inoltre è stato sancito anche il divieto di destinare qualsiasi immobile facente parte del condominio per uso casa di riposo di cura, scuola di musica etc etc. Divieto di stendere i panni da un lato della facciata condominiale esposta a sud etc etc-. Quindi la domanda è questa: Secondo voi, può essere definito un regolamento contrattuale il nostro? b) La tabella millesimale approvata alll'unanimità dei presenti, con che voto può essere rettificata? Grazie Saluti Il regolamento approvato e sottoscritto all'unanimità è una scrittura privata valevole per i soli condomini che l'hanno firmato, perciò non sarà valido per i futuri acquirenti a meno che non lo sottoscrivano anche loro, per renderlo opponibile ai terzi sarebbe bene trascriverlo e registrarlo con atto pubblico notarile La tabella millesimale è valida e potrà essere modificata anche a maggioranza del 2°c. art. 1136 cc se ci saranno i motivi previsti dall'art. 69 Dacc
#3 Inviato 18 Maggio, 2018 a) il regolamento approvato all'unanimità dai condomini e sottoscritto da tutti, dovrebbe anche essere trascritto e registrato ai Pubblici Registri Immobiliari, in questo caso detto regolamento avrà la funzione di portare a conoscenza di eventuali nuovi condomini le norme del regolamento stesso che avranno essere rispettate anche da loro. Se al contrario non viene trascritto chi dovesse acquistare successivamente un immobile e non sottoscrive né accetta il regolamento non trascritto non gli si potrà imporre nulla. b) le tabelle millesimali possono essere rettificate ai sensi dell'art. 69 Dacc
#4 Inviato 18 Maggio, 2018 ringraziandovi per le risposte ricevute, gradirei sapere inoltre se l amministratore può di sua iniziativa registrarlo con atto pubblico notarile oppure deve essere autorizzato in assemblea. grazie
#5 Inviato 18 Maggio, 2018 nannifer10 dice: Buongiorno nel nostro condominio ( composto da nr. 10 U.I.) in assemblea, abbiamo firmato alla "unanimità dei presenti" il regolamento di condominio allegandoci anche le nuove tabelle millesimali. Cosa significa all'unanimità dei presenti? Erano presenti tutti i 1.000 millesimi oppure c'era qualche assente? Se qualcuno era assente non si può più parlare di regolamento contrattuale. nannifer10 dice: gradirei sapere inoltre se l'amministratore può di sua iniziativa registrarlo con atto pubblico notarile oppure deve essere autorizzato in assemblea. Ammesso che si tratti di regolamento contrattuale sottoscritto da tutti, l'amministratore non può procedere autonomamente per due motivi: 1) L'amministratore necessita di una delibera che lo autorizzi a registrare il contratto 2) Per registrare un contratto in Conservatoria serve che le firme siano autenticate per cui o le le firme le autentica il funzionario dell'Agenzia delle entrate (pubblico ufficiale) in sua presenza oppure le autentica un notaio ma, anche in questo caso, nessun notaio firmerà mai un'autentica di firme che non è stata apposta in sua presenza. 1
#6 Inviato 22 Maggio, 2018 Concordo pienamente con Leonardo. Se quel regolamento è stato firmato dai presenti sarà valido solo per loro e neanche per i successivi acquirenti. Non ha senso che solo alcuni abbiano firmato alcune norme contrattuali (come quelle menzionate) perchè gli altri potranno violarle senza che nessuno possa fare alcunchè. Una norma contrattuale ha senso se viene sottoscritta da tutti i partecipanti al condominio (di per sè già complicato) e se successivamente viene trascritta per renderla opponibile agli aventi causa, cioè a tutti coloro che a qualsiasi titolo entreranno in possesso di una qualsiasi delle unità immobiliari del condominio.