#1 Inviato 22 Settembre, 2017 Buonasera, in merito al registro anagrafe condominiale vorrei sapere se, per ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio, é sufficente avere il registro oppure cé l'obbligo/dovere di popolarlo con una documentazione minima come per es: certificati impianto elettrico parti comuni, planimetria parti comuni ecc. Esiste un'elenco minimo di documenti che devono essere registrati o può risultare una formalità? Ribadisco che mi riferisco alla sola documentazione relativa alle parti comuni. Grazie
#2 Inviato 24 Settembre, 2017 Nel mio condominio ci sono tutte le certificazioni di conformità dei relativi impianti e sono allegate a un registro delle ispezioni periodiche della manutenzione. ( Impianto di terra, montanti elettriche Enel, citofoni, antenna centralizzata, c.le termica autoclave ecc. -estintori, pompe antincendio e quant'altro.)
#3 Inviato 24 Settembre, 2017 Buonasera, in merito al registro anagrafe condominiale vorrei sapere se, per ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio, é sufficente avere il registro oppure cé l'obbligo/dovere di popolarlo con una documentazione minima come per es: certificati impianto elettrico parti comuni, planimetria parti comuni ecc. Esiste un'elenco minimo di documenti che devono essere registrati o può risultare una formalità? Ribadisco che mi riferisco alla sola documentazione relativa alle parti comuni. Grazie per le condizioni di sicurezza delle parti comuni è responsabile l'amministratore e, quindi, è lui che deve avere tutta la documentazione attestante la regolarità di tali impianti. Pertanto non sono i condomini che possono sottoscrivere tale regolarità nella scheda anagrafica a loro nome.
#4 Inviato 24 Settembre, 2017 Tieni presente che quando si parla di registro per la sicurezza del condominio non si tratta solo di conservare certificazioni o attestazioni di idoneità degli impianti. Si tratta anche di accertare ed elencare tutte le situazioni di potenziale pericolo sia per i frequentatori del condominio (condomini, visitatori, ecc..) che per eventuali lavoratori (ditta delle pulizie, manutentori, riparatori, ecc..), al fine di attuare le azioni di prevenzione o di fornire le necessarie informazioni alle ditte. Conviene quindi affidarsi ad un tecnico esperto in materia per definire tutte le situazioni di potenziale pericolo. Ciao
#5 Inviato 25 Settembre, 2017 Vi ringrazio per le risposte ma la mia domanda voleva essere indirizzata in maniera diversa, la ripongo, probabilmente non sono stato in grado di esprimere il quesito nel modo corretto. L'amministatore non ha tenuto aggiornato tale registro, all'interno non cé nulla che riguardi lo stato del fabbricato, é solo stato creato il registro e popolato delle anagrafiche dei singoli proprietari. E' considerata inadempienza o il solo fatto che sia stato creato lo deresponsabilizza? é in carica da circa due anni. Grazie
#6 Inviato 25 Settembre, 2017 La norma (art. 1130 cc comma 1) sancisce che nel registro di anagrafe condominiale, oltre ad essere indicati i dati catastali di ciascuna unità immobiliare e i dati personali dei condòmini, deve essere riportato: (omissis) 6) ... omissis ... ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio (omissis) L'art. 1129 cc comma 12 "battezza" come grave irregolarità: (omissis) 7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); (omissis) Ne consegue che l'amministratore che non adempie a tale formalità commette una irregolarità che può comportare la sua revoca.