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franco860

Visione registro anagrafe condominiale

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Premesso che sono un conduttore, ho fatto richiesta di visione del registro anagrafe condominiale, nonostante la chiarezza dell'art. 1129 c. 2 del C.C., questa è la risposta dell'Amministratore Condominiale " Si ricorda che in base alla normativa sulla privacy il registro di anagrafe condominiale non è visionabile dai condomini ma solo dalle autorità." Ha veramente ragione l'Amministratore? Grazie a tutti quanti vorranno gentilmente aggiornarmi sull'argomento.

Modificato da franco860
franco860 dice:

Premesso che sono un conduttore, ho fatto richiesta di visione del registro anagrafe condominiale, nonostante la chiarezza dell'art. 1129 c. 2 del C.C., questa è la risposta dell'Amministratore Condominiale " Si ricorda che in base alla normativa sulla privacy il registro di anagrafe condominiale non è visionabile dai condomini ma solo dalle autorità." Ha veramente ragione l'Amministratore? Grazie a tutti quanti vorranno gentilmente aggiornarmi sull'argomento.

No, il tuo amministratore ha torto perchè i condòmini possono visionare ed anche estrarre copia a loro spese del registro di anagrafica.

Tu che sei conduttore, invece, non hai alcun diritto.

 

Art. 1129 c.c.

...Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata...

Una risposta di questo genere non ha senso dimostrando che l'amministratore nulla ha di professionalità . Un aggiornamento con un bel esame finale non le farebbe male. Scrivi due righe citando le basi normative evidenziando che non vuoi essere preso in giro. 👺 Le bugie non vanno bene raccontarle. Puoi fissare un appuntamento nel suo ufficio e da lì potresti visionare ciò di tuo gradimento. In caso facesse opposizione con offese o quant'altro, fai intervenire le forze dell'ordine. Meglio se accompagnato da qualche altro condomino.

biagio64 dice:

Puoi fissare un appuntamento nel suo ufficio e da lì potresti visionare ciò di tuo gradimento. In caso facesse opposizione con offese o quant'altro, fai intervenire le forze dell'ordine. Meglio se accompagnato da qualche altro condomino.

oooohhhh la' Biagio!!! Sempre sul sentiero di guerra 😊

per fortuna che non hai detto a Franco di andare accompagnato dai carabinieri; a volte si sbaglia, e succede anche di farlo in buona fede. Prova a crederci Biagio....qualche volta 😉

Non è questione di guerra anzi che ben venga la Pace. I soliti furbi ( si credono ) fanno si che qualcuno abbocchi. Io credo molto si ciò che dico e scrivo ma se mai mi dovesse capitare qualche scorrettezza di questo genere di bugie👺 con tutta sicurezza farò in modo di non farmi calpestare ma mi adopererò per fargli capire che la.mia intelligenza e cultura è superiore alla sua.🤗

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@biagio64

 

... volevo solo farti notare che @franco860 non ha alcun diritto poichè è un conduttore e non un condòmino e non può fare alcuna rimostranza.

 

resta il fatto che la risposta dell'amministratore è sbagliata.

Modificato da paul_cayard
biagio64 dice:

Una risposta di questo genere non ha senso dimostrando che l'amministratore nulla ha di professionalità . Un aggiornamento con un bel esame finale non le farebbe male. Scrivi due righe citando le basi normative evidenziando che non vuoi essere preso in giro. 👺 Le bugie non vanno bene raccontarle. Puoi fissare un appuntamento nel suo ufficio e da lì potresti visionare ciò di tuo gradimento. In caso facesse opposizione con offese o quant'altro, fai intervenire le forze dell'ordine. Meglio se accompagnato da qualche altro condomino.

Come l'amministratore non può chiedere il pagamento delle spese condominiali all'inquilino,  perché le deve chiedere al proprietario, così l'inquilino non può chiedere di visionare i documenti condominiali all'amministratore. 

Il rapporto è amministratore/condòmino e non amministratore/inquilino. 

Caro Franco, autorità per autorità, le consiglio di leggere il vademecum dell'autorità in materia. Oltre che citare al suo amministratore i punti a suo favore, se l'amministratore continua a negarle l'accesso, può contattare gli uffici del Garante ed eventualmente fare lì ricorso/reclamo contro l'amministratore.

 

Io la ricordo così: nel caso del condominio, il diritto alla privacy soggiace a una norma di rango superiore /il codice civile), che dimostra l'esibizione del registro. E dovrebbe esserci scritto pure nel vademecum.

 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Vademecum+-+Il+condominio+e+la+privacy+-+versione+pagina+singola.pdf

 

biagio64 dice:

Una risposta di questo genere non ha senso dimostrando che l'amministratore nulla ha di professionalità . Un aggiornamento con un bel esame finale non le farebbe male. Scrivi due righe citando le basi normative evidenziando che non vuoi essere preso in giro. 👺 Le bugie non vanno bene raccontarle. Puoi fissare un appuntamento nel suo ufficio e da lì potresti visionare ciò di tuo gradimento. In caso facesse opposizione con offese o quant'altro, fai intervenire le forze dell'ordine. Meglio se accompagnato da qualche altro condomino.

No, stai dando un consiglio sbagliato.

Essendo un conduttore non ha nessun diritto di visionare il registro dell'anagrafe condominiale.

davidino1978 dice:

No, stai dando un consiglio sbagliato.

Essendo un conduttore non ha nessun diritto di visionare il registro dell'anagrafe condominiale.

Sì ho capito che il conduttore non può avanzare pretese ma la risposta data dall'amministratore parla di autorità. Per me le autorità son ben altre.🤗

efisio dice:

Caro Franco, autorità per autorità, le consiglio di leggere il vademecum dell'autorità in materia. Oltre che citare al suo amministratore i punti a suo favore, se l'amministratore continua a negarle l'accesso, può contattare gli uffici del Garante ed eventualmente fare lì ricorso/reclamo contro l'amministratore.

 

Io la ricordo così: nel caso del condominio, il diritto alla privacy soggiace a una norma di rango superiore /il codice civile), che dimostra l'esibizione del registro. E dovrebbe esserci scritto pure nel vademecum.

 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Vademecum+-+Il+condominio+e+la+privacy+-+versione+pagina+singola.pdf

 

scusa, ma al post #1 (autore), al #2, al #6, al #7 è stato specificato che chi chiede di visionare l'anagrafica condominiale è un conduttore ... e non può visionarlo ...

 

Modificato da paul_cayard
biagio64 dice:

Sì ho capito che il conduttore non può avanzare pretese ma la risposta data dall'amministratore parla di autorità. Per me le autorità son ben altre.🤗

Rimane che il conduttore nulla può pretendere.

davidino1978 dice:

Rimane che il conduttore nulla può pretendere.

Sì certo, però rimane il principio che chiedere  e lecito, rispondere in modo non veritiero no!  😖 Il bugiardo è come un orologio falso: all'inizio sembra bello, ma poco dopo, perde colpi e non gli credi più. 

Ringrazio tutti per la Vostra gentile collaborazione, Leonardo53, Biaggio64, Danielabi, Paul_Cayard, Vito46, Efisio, Davidino1978, vedo che in modo univoco ritenete che i conduttori non hanno diritto di avere questo registro in visione, pur facendone parte alla pari dei condomini. Probabilmente in altri post avrete affrontato la vera questione, cioè l’Art. 1129 c.c.: i conduttori, ai sensi dell'articolo 1129 comma 2 c.c. hanno il diritto di consultare, previo appuntamento, tutti i registri condominiali. La norma, infatti, consente l'accesso ad “ogni interessato”, un termine quindi ben più ampio del semplice “condomino”.

Con la riforma del 2013, vergognosamente le lobby dei parlamentari “tutori della proprietà”, a scapito della giustizia, son riuscite ad evitare che il conduttore avesse chiaramente tutti i diritti di partecipare pienamente alla vita condominiale, pur avendo a carico la maggior parte degli oneri. Quanto è stato approvato è ancora una volta un mezzo pastrocchio, come tante altre leggi Italiane fatte nell’interesse dei soliti poteri forti in discussione. Comunque in base a quanto è stato approvato ne viene fuori un nuovo inquadramento del conduttore e dei suoi diritti.

Oltre all’art. 1129, c’è l’art. 1130 bis c.c., in materia di rendiconto, riconosce ai titolari dei diritti personali di godimento (quindi anche ai conduttori), la possibilità di visionare ed estrarre copie dei documenti giustificativi delle spese. Altro riferimento ai diritti in capo al conduttore viene rinvenuto nel combinato disposto dell'articolo 66 disp. att .c.c. e dell'art. 1136 c.c. in materia di convocazione e svolgimento dell'assemblea.  La prima disposizione citata prevede che all'assemblea debbano essere invitati tutti “gli aventi diritto”, pena l'invalidità, mentre la formulazione precedente (ante riforma) faceva riferimento solo ai “condomini”. A questo punto è logico e induttivo ritenere che “avente diritto” non è solo il proprietario, ma tutti coloro ai quali la legge riconosce facoltà, diversamente non si evidenzierebbe la diversità della norma che sarebbe rimasta identica. L'articolo 1136 c.c. inoltre espressamente prevede che “L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli “aventi diritto” sono stati regolarmente convocati”. L'individuazione dei soggetti, pertanto, appare molto più generica del passato in cui si faceva riferimento ai soli “condomini”.

Considerato che nel silenzio della norma non è dato chiarire il motivo per cui nel Registro dell'anagrafe condominiale l'amministratore debba comunque inserire e trattare anche i dati anagrafici relativi ai conduttori. La deduzione logica è che faccendone parte abbia uguale diritto degli altri faccenti parte, la carognata dei legislatori è stata nel non aver inserito un termine chiaro sul chi ha diritto di accesso, si badi bene che non si dice neanche “i condomini” come tutti affermate ma “ogni interessato”. Secondo Voi quindi i condomini possono vedere tutti i dati anche dei conduttori, mentre non è consentito viceversa?

 

Comunque nel mio caso specifico, ho bisogno di avere l’esatta proprietà di un’unità immobiliare del condominio, della quale attualmente non conosco neanche il nome o la ragione sociale. Nei documenti di bilancio 2018 tale unità riporta come proprietario una società inesistente nel registro delle imprese. In alternativa credo che l’Amministratore almeno questo nome o ragione sociale dovrebbe darmi, tramite specifica richiesta per tale unità.

Ancora grazie a tutti per la collaborazione.

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I diritti del conduttore non vanno persi. Tutto ciò che rientra nelle tue priorità li devi chiedere al locatario che ti dovrebbe mettere a disposizione quanto richiesto. Poi secondo me potresti partecipare alle assemblee solo in quelle dove partecipi alle spese strettamente personali. Ma in questo faresti meglio a chiedere consiglio a qualche associazione di tutela categoria della tua zona.

 

 

 

L'articolo in commento (1129) è interamente dedicato alla figura dell'amministratore del condominio, in particolare alla sua nomina e revoca, nonché agli adempimenti principali cui è tenuto.

 

quindi io penso che essendo costui mandatario con rapporto di fiducia dei soli condòmini, tutto ciò che riguarda i suoi obblighi e adempimenti ritengo che debbano essere inquadrati in questa ottica e quindi anche "gli aventi diritto" fanno parte della cerchia di coloro che hanno rapporti di mandante-mandatario.

 

ad esempio, anche l'articolo 9 dei contratti di locazione std (rif legge equo canone) pone a carico del conduttore il pagamento di oneri accessori, ma questo non significa che detto conduttore abbia nei confronti del condominio gli stessi obblighi del condòmino (e viceversa) bensì gli obblighi restano nell'ambito della legge che regola i rapporti tra proprietario e inquilino; come l'art. 1129 credo debba operare nei rapporti tra amministratore e chi lo ha eletto (non il conduttore).

 

non so se esistono sentenze in merito.

 

 

 

 

 

 

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paul_cayard dice:

L'articolo in commento (1129) è interamente dedicato alla figura dell'amministratore del condominio, in particolare alla sua nomina e revoca, nonché agli adempimenti principali cui è tenuto.

E' anche la mia opinione.

Del resto, gli aventi diritto sono ben identificati nell'art. 67 quali aventi diritto di voto e questi sono espressamente i condòmini (proprietari, ususfruttuari e nudi proprietari).

 

Se i titolari di aventi diritto (e quindi interessati) fossero anche i titolari di diritti personali, questi avrebbero il diritto di partecipare e votare  all'assemblea di approvazione preventivo e consuntivo ma anche il dovere di ricevere decreti ingiuntivi in caso di morosità.

Io non ho ancora mai visto fare un decreto ingiuntivo al conduttore moroso da parte del condominio (e credo che mai lo vedrò).

 

franco860 dice:

nel mio caso specifico, ho bisogno di avere l’esatta proprietà di un’unità immobiliare del condominio, della quale attualmente non conosco neanche il nome o la ragione sociale

Questo è un altro discorso. Gli atti sono pubblici.

Comincia a fare una visura catastale dell'intera particella del tuo condominio (tutti i sub).

Dalla visura catastale del sub che a te interessa avrai il nominativo dell'ultimo proprietario al catasto (che non è probante). Con quel nominativo fai una visura ipotecaria a favore e contro presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora negli uffici A.d.E.) e troverai il proprietario ufficiale.

Se per te è troppo complicato, puoi rivolgerti ad un'agenzia immobiliare.

paul_cayard dice:

scusa, ma al post #1 (autore), al #2, al #6, al #7 è stato specificato che chi chiede di visionare l'anagrafica condominiale è un conduttore ... e non può visionarlo ...

 

L'art. 1129 è chiaro: "....ogni interessato, può prenderne visione". 

Si tratta di una distinzione pura e semplice. L'interesse che legittima la presa visione di un documento deve essere concreto, diretto e attuale. Se non sussiste si nega l'accesso, ma non lo si può negare solo perchè il richiedente è un inquilino. Quest'ultimo può ricorrere alla tutela del Garante che può anche sanzionare l'amministratore se verrà accertato l'insussistenza delle ragioni del diniego.

 

Anche perchè si creerebbe una situazione discriminatoria: ad un proprietario mostri i dati dell'inquilino e viceversa no?

 

Modificato da efisio
efisio dice:

ad un proprietario mostri i dati dell'inquilino e viceversa no?

Ad un proprietario fai il decreto ingiuntivo ed all'inquilino no?

Non è anche questa discriminazione?

Attendo sentenze.

 

 

Pur essendo dello stesso parere è una questione patrimoniale, non "amministrativa" in senso gestione privacy. E poi che discorso è? Non te lo faccio vedere perchè se non paghi manco me la posso prendere con te?

efisio dice:

E poi che discorso è?

E' solo la mia opinione:

 

- Se io sono comproprietario di un bene, ho diritto di sapere chi entra nella proprietà comune a me ed agli altri comproprietari.

 

- Se tu hai ricevuto il permesso di entrare da un comproprietario, non hai diritto di sapere chi sono gli altri comproprietari della proprietà.

Che non hai il diritto di vedere chi sono gli altri è appunto solo la tua opinione. La mia è che in base al codice civile, se motivato da interesse il diritto c'è. E c'è anche la eventuale tutela da parte del Garante. 

Per quanto possa rodere anche a me di dover pagare le spese dell'inquilino.

Modificato da efisio
efisio dice:

Che non hai il diritto di vedere chi sono gli altri è appunto solo la tua opinione. La mia è invece che in base al codice civile, se motivato da interesse il diritto c'è, eccome. E c'è anche la eventuale tutela da parte del Garante. 

Per quanto possa rodere anche a me di dover pagare le spese dell'inquilino.

Infatti sono due opinioni ma resta il fatto che se vuoi visionare il registro e l'amministratore si rifiuta, l'unico modo che hai è quello di ricorrere al Giudice perchè non puoi pretenderlo con la forza.

Ad oggi pare che a nessuno sia mai venuta questa idea.

Leonardo53 dice:

..................resta il fatto che se vuoi visionare il registro e l'amministratore si rifiuta, l'unico modo che hai è quello di ricorrere al Giudice..

 

E tre. Non è vero sia l'unico modo. --link_rimosso--

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