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90luca90

Posti auto privati - ripartizione spese condominiali

Ciao a tutti, 

Vivo da poco in un condominio di recente costruzione, il condominio è composto da 2 palazzine con 9 unità immobiliari per palazzina.

 

Il condominio confina con una strada privata di proprietà terza, sulla quale il condominio mantiene diritto di passaggio, poiché permette l'accesso alla rampa per i garage.

 

Alla stipula dell'atto notarile di acquisto della casa, la ditta costruttrice dello stabile mi ha imposto l'accettazione del regolamento di condominio (che dunque immagino essere di natura contrattuale), che in merito a suddetta strada privata dice:

'il condominio potrà esercitare passaggio per l'accesso alle unità immobiliari servite, rimanendo la disponibilità del bene alla ditta costruttrice; la quale potrà usufruire di tale bene anche realizzando dei posti auto assegnandoli a persone terze. La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà onere del condominio stesso e sul totale, il 5% sarà a carico degli utilizzatori dei posti auto'

 

Attualmente, questa strada privata è stata suddivisa tra un corridoio che permette l'accesso alla rampa dei garage e 10 posti auto delineati e transennati dalla ditta costruttrice, la quale è in trattativa con gli attuali proprietari terzi per l'acquisto di questa porzione di terreno e allo stesso tempo propone ai diversi condomini la vendita frazionata dei singoli posti auto. 

 

Tutto ciò premesso, questa situazione genera non pochi dubbi in me:

  • Se lo stato di diritto della stata privata dovesse cambiare (es. un singolo condomino acquisti un posto auto frazionato dalla ditta costruttrice), quanto espresso nel regolamento di condominio rimarrebbe ancora lecito? Considerando che si parla di assegnazione/utilizzatori e non di proprietari.
  • Considerando che attualmente l'area relativa ai posti auto è di fatto proprietà privata poiché transennata e poiché il condominio non può disporre in alcun modo, è lecito che ci venga imposto di pagarne manutenzione ordinaria/straordinaria?

 

Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.

1a risposta: si, in quanto trattasi di "terza" proprietà aliena al condominio,

2a risposta: si, quale corrispettivo della servitù di passaggio.

cacallo dice:

1a risposta: si, in quanto trattasi di "terza" proprietà aliena al condominio,

2a risposta: si, quale corrispettivo della servitù di passaggio.

Grazie cacallo per la velocissima risposta.

Riguardo la 2) stiamo dicendo che la servitù di passaggio deve coprire anche le spese di ordinarie dei posti auto?

Mi spiego meglio, come servitù di passaggio ad oggi utilizzo 1/3 del viale per accedere al box e su quello sono concorde a pagare la mia quota condominiale.

Il restante 2/3 diventeranno posti auto privati, per cui io sono obbligato a pagare manutenzione ordinaria e straordinaria pur non disponendo di alcun diritto. 

Mi sembra un po' come se il condominio dovesse pagare manutenzione ordinaria/straordinaria del mio box auto, no?

Scusa ma dovevi ponderare meglio la clausola prima di sottoscriverla.

90luca90 dice:

'il condominio potrà esercitare passaggio per l'accesso alle unità immobiliari servite, rimanendo la disponibilità del bene alla ditta costruttrice; la quale potrà usufruire di tale bene anche realizzando dei posti auto assegnandoli a persone terze. La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà onere del condominio stesso e sul totale, il 5% sarà a carico degli utilizzatori dei posti auto'

Letta come la scrivi, significa:

C'è un diritto di passaggio ma l'intero condominio dovrà farsi carico del 95% delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di quella parte a "posti auto liberi".

Ti auguro che i posti auto vadano venduti tutti a terzi alieni al condominio, di modo che i condomini potranno variare il regolamento di condominio sul punto.

 

90luca90 dice:

Il condominio confina con una strada privata di proprietà terza, sulla quale il condominio mantiene diritto di passaggio, poiché permette l'accesso alla rampa per i garage.

 

Alla stipula dell'atto notarile di acquisto della casa, la ditta costruttrice dello stabile mi ha imposto l'accettazione del regolamento di condominio (che dunque immagino essere di natura contrattuale), che in merito a suddetta strada privata dice:

'il condominio potrà esercitare passaggio per l'accesso alle unità immobiliari servite, rimanendo la disponibilità del bene alla ditta costruttrice; la quale potrà usufruire di tale bene anche realizzando dei posti auto assegnandoli a persone terze. La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà onere del condominio stesso e sul totale, il 5% sarà a carico degli utilizzatori dei posti auto'

Sono assai perplesso su quella clausola del regolamento di condominio e ho seri dubbi sulla sua validità.

Il regolamento di condominio deve riguardare l'ambito condominiale, non può a mio avviso riguardare un bene di terzi che non fa parte del condominio.

Sarebbe come scrivere nel regolamento che i condomini possono circolare nella ZTL del comune limitrofo o che devono contribuire alla manutenzione del piazzale di proprietà della pizzeria in fondo alla strada.

Non so se valga la pena sollevare punti più formali quali il fatto che un condominio non può esercitare alcun passaggio, semmai possono esercitarlo i condomini.

 

Il negozio di diritti e obblighi relativi ad un bene doveva avvenire tra il proprietario del bene e i titolari del diritto di passaggio (i singoli condomini), qui invece non c'è alcun negozio ma un impegno unilaterale da parte dei condomini ad assumersi degli obblighi nonché una pretesa altrettanto unilaterale ad un diritto di passaggio che nessuna clausola regolamentare può concedere su un bene di terzi; semmai nella fattispecie il diritto di passaggio discende dalla posizione dei garage rispetto alla strada, che se ben capisco rappresenta l'unico accesso agli stessi.

 

Tutto quanto sopra dando per buono che la strada sia di proprietà della ditta costruttrice come rappresentato, perché leggendo la clausola, la ditta sembrerebbe invece volersi riservare l'usufrutto, visto che scrive "disponibilità del bene" e non "proprietà del bene" e subito dopo "usufruire".

 

Modificato da condo77
90luca90 dice:

Ciao a tutti, 

Vivo da poco in un condominio di recente costruzione, il condominio è composto da 2 palazzine con 9 unità immobiliari per palazzina.

 

Il condominio confina con una strada privata di proprietà terza, sulla quale il condominio mantiene diritto di passaggio, poiché permette l'accesso alla rampa per i garage.

 

Alla stipula dell'atto notarile di acquisto della casa, la ditta costruttrice dello stabile mi ha imposto l'accettazione del regolamento di condominio (che dunque immagino essere di natura contrattuale), che in merito a suddetta strada privata dice:

'il condominio potrà esercitare passaggio per l'accesso alle unità immobiliari servite, rimanendo la disponibilità del bene alla ditta costruttrice; la quale potrà usufruire di tale bene anche realizzando dei posti auto assegnandoli a persone terze. La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà onere del condominio stesso e sul totale, il 5% sarà a carico degli utilizzatori dei posti auto'

 

Attualmente, questa strada privata è stata suddivisa tra un corridoio che permette l'accesso alla rampa dei garage e 10 posti auto delineati e transennati dalla ditta costruttrice, la quale è in trattativa con gli attuali proprietari terzi per l'acquisto di questa porzione di terreno e allo stesso tempo propone ai diversi condomini la vendita frazionata dei singoli posti auto. 

 

Tutto ciò premesso, questa situazione genera non pochi dubbi in me:

  • Se lo stato di diritto della stata privata dovesse cambiare (es. un singolo condomino acquisti un posto auto frazionato dalla ditta costruttrice), quanto espresso nel regolamento di condominio rimarrebbe ancora lecito? Considerando che si parla di assegnazione/utilizzatori e non di proprietari.
  • Considerando che attualmente l'area relativa ai posti auto è di fatto proprietà privata poiché transennata e poiché il condominio non può disporre in alcun modo, è lecito che ci venga imposto di pagarne manutenzione ordinaria/straordinaria?

 

Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.

La titolarità dei due spazi, intesi come fondo servente e dominante, non cambia di molto le cose. Il condominio ha una servitù di passaggio su quella strada e perciò condomini e proprietari dei posti auto dovranno pagare le spese di manutenzione in base all’uso che ne fanno. 
Voi avete concordato 95-5% e ciò è possibile ma se le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione ai rispettivi vantaggi.

Momento. Nel post n. 1 era scritto (chiaro) che la strada è "terza proprietà"

90luca90 dice:

Il condominio confina con una strada privata di proprietà terza, sulla quale il condominio mantiene diritto di passaggio, poiché permette l'accesso alla rampa per i garage.

dunque siamo nel campo delle servitù; bisognerebbe risalire al titolo istitutivo della servitù per accertare se vi fu un negozio fra il costruttore (dante causa di tutti i condomini) ed il confinante, oppure se c'è stato un mero accordo verbale fra confinanti e formalizzato poi con il regolamento di condominio contrattuale.

La diversità del titolo istitutivo della servitù cambierebbe radicalmente la situazione ma l'opener non ha accertato il titolo della servitù, limitandosi a quanto riportato nel regolamento del condominio.

Allo stato sembra che il corrispettivo della servitù sia nel sobbarcarsi il 95% della spesa delle manutenzioni e così è. Bisognerebbe poi escludere anche che quei posti auto siano pertinenze urbanistiche del condominio ma, ancora, e nonostante io abbia introdotto il concetto "posti liberi", nulla è dato sapere.

In mancanza di altre informazioni certe (trascrizione), si resta nel campo delle supposizioni che non hanno una utilità né per l'opener, né per la discussione.

Un saluto.

Mi è sembrato di capire che la servitù l’abbia istituita il costruttore che era al tempo stesso proprietario del fondo su cui è sorto il condominio e del fondo su cui sono stati ricavati i posti auto. 

Concordo con gli interventi di Luca: si tratta di servitù di passaggio con patto circa la ripartizione delle spese di manutenzione e, sinceramente, non  la trovo così scandalosa, anzi mi sembra equa. Il costruttore rinuncia a godere di una sua proprietà mettendola a disposizione del condominio e realizzando un'apposita strada, che verrà deteriorata dall'uso dei condomini, e si rifà di questo investimento realizzando dei parcheggi di cui assegnare il godimento a seguito di un corrispettivo, obbligando tali titolari a contribuire nelle spese di manutenzione.

Se cambia la proprietà dei fondi non cambia il contenuto della servitù, né decade la stessa, e non viene imposto nulla: è stato accettato con contratto per libera volontà delle parti.

Grazie a tutti per le risposte. 

Provo ad integrare/chiarire quanto riportato all'inizio del thread, in modo da potervi dare una visione più chiara:

  • La strada privata che confina con il condominio e che risulta essere l'unico punto di accesso ai garage, è di proprietà di un terzo soggetto. Non è stata acquistata dalla ditta costruttrice quando furono acquistati i terreni per costruire lo stabile, poiché oggetto di esproprio comunale. 
  • La strada privata è attualmente divisa tra un corridoio che permette accesso ai garage e una zona transennata con cartelli 'proprietà privata' in cui la ditta costruttrice ha realizzato posti auto. Dunque la servitù di passaggio, che io utilizzo, è basata sul 30% di suddetta strada privata, il restante 70% ad oggi è trattato come 'proprietà privata' (seppure la ditta costruttrice non è la proprietaria) e non capisco perché io ne debba pagare le spese. 
  • La ditta costruttrice ad oggi detiene solamente la disponibilità della strada privata e dubito in futuro possa acquistarne la proprietà proprio per via dell'esproprio citato al punto n1.
  • Non ho elementi ufficiali riconducibili al negozio tra la ditta costruttrice e i proprietari del fondo, i quali offrono servitù di passaggio in cambio di manutenzione. Dovrei richiederli? L'unico elemento ufficiale a mia disposizione è la clausola sopra riportata presente nel regolamento di condominio, su cui ahimè non c'è stata possibilità di ponderazione e scelta (come spesso accade con ditte costruttrici).

Tutto ciò premesso, vorrei capire se il comportamento seguito dalla ditta costruttrice è lecito o meno.

Detto che non ho avuto possibilità di 'negoziare' la clausola del regolamento di condominio, poiché unilateralmente imposta, posso impugnare tale regolamento e richiederne la nullità considerando che mi è richiesto di pagare spese su un area che oggi è ad uso esclusivo proprio come fosse un box auto? 

O come più volte citato da tutti voi, in virtù di un regolamento di condominio contrattuale, ho le mani legate avendo accettato le clausole in sede di atto?

 

Grazie ancora per la vostra disponibilità

Il comportamento della ditta è lecito. In sede di rogito avresti potuto non effettuare l'acquisto specificandone le motivazioni. Se ritieni che la tua volontà sia stata in qualche modo viziata, puoi chiedere l'annullamento del contratto d'acquisto dell'immobile, dimostrando che se tu avessi saputo, non avresti comprato. Ma se hai accettato espressamente la clausola o se la stessa è stata trascritta, non vedo cosa tu possa fare.

Non ho ben inteso di chi sia la proprietà del fondo su cui passa la servitù, se di un terzo o della ditta costruttrice; però secondo me devi contribuire nella misura che avete pattuito. 

Si dovrebbe capire se per la Cassazione la manutenzione a cui deve partecipare il fondo dominante, deve riguardare solo il pezzo della servitù (cioè il 30% del terreno, mi  è parso di capire in questo caso) oppure l'intero fondo servente. Ho letto due interpretazioni ma non ricordo dove...

Ribadisco che a mio avviso un regolamento di condominio obbliga i condomini solo nei rapporti tra di loro e non nei rapporti con terzi soggetti.

Se la strada non è condominiale, chi ha il diritto di passaggio dovrà contribuire alla manutenzione secondo norma di legge, quindi ciascuno in proporzione alla propria utilità.

Poi da un punto di vista pratico, immagino le cifre coinvolte siano modeste e quindi non convenga aprire fronti di battaglia.

Che un regolamento di condominio non possa essere sostitutivo di una scrittura privata tra fondo servente e fondo dominante lo rende chiarissimo questa giusta osservazione di cacallo:

 

cacallo dice:

i condomini potranno variare il regolamento di condominio sul punto.

E' evidente che un "contratto" modificabile o annullabile da una delle parti contrattuali in modo libero e unilaterale non è un contratto.

condo77 dice:

Ribadisco che a mio avviso un regolamento di condominio obbliga i condomini solo nei rapporti tra di loro e non nei rapporti con terzi soggetti.

Se la strada non è condominiale, chi ha il diritto di passaggio dovrà contribuire alla manutenzione secondo norma di legge, quindi ciascuno in proporzione alla propria utilità.

Poi da un punto di vista pratico, immagino le cifre coinvolte siano modeste e quindi non convenga aprire fronti di battaglia.

Cosa ribadisci, la tua opinione? Cortesemente, prenditi la briga, per rispetto agli interlocutori, di chiarire almeno il fondamento delle tue opinioni, possibilmente conformemente a legge, non a pura logica personale.

 

Un regolamento contrattuale regola i rapporti interni per le norme ad essi riferiti, per il resto è un atto (scrittura) espressione dell'autonomia privata che può contenere la regolamentazione e l'instaurazione di qualsiasi lecito rapporto tra chi lo sottoscrive.

art 1322 cc

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [41 Cost.] e dalle norme corporative.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [1323], purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Modificato da Massi
Massi dice:

Cosa ribadisci, la tua opinione? Cortesemente, prenditi la briga, per rispetto agli interlocutori, di chiarire almeno il fondamento delle tue opinioni, possibilmente conformemente a legge, non a pura logica personale.

 

Un regolamento contrattuale regola i rapporti interni per le norme ad essi riferiti, per il resto è un atto (scrittura) espressione dell'autonomia privata che può contenere la regolamentazione e l'instaurazione di qualsiasi lecito rapporto tra chi lo sottoscrive.

art 1322 cc

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [41 Cost.] e dalle norme corporative.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [1323], purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Mi pare che questo tuo sia il primo messaggi nel thread che citi dei riferimenti di legge, finora ognuno ha espresso la propria libera opinione ed io la mia. 🙂

Rispetto all'art. 1322 citato, ritengo come già detto che qui si tratti di atto unilaterale e non di contratto, visto che manca la controparte (il proprietario della strada).

I condomini non possono stabilire l'esistenza di un diritto di passaggio sul bene di un terzo (mio, tuo, non si è ancora ben capito di chi sia) firmando tra di loro un pezzo di carta, nemmeno se lo fanno all'unanimità e nemmeno se poi trascrivono il pezzo di carta nei pubblici registri immobiliari.

Ma non si era detto che i due fondi sono stati entrambi del costruttore?

Mi era parso anche di capire che fosse una servitù del "padre di famiglia" contenuta nel regolamento condominiale e, presumo, negli atti di vendita dei posti auto, così che entrambi i proprietari ne fossero a conoscenza.

In ogni caso di applicherebbe poi il 2° comma:

La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

 

90luca90 dice:

La strada privata che confina con il condominio e che risulta essere l'unico punto di accesso ai garage, è di proprietà di un terzo soggetto. Non è stata acquistata dalla ditta costruttrice quando furono acquistati i terreni per costruire lo stabile, poiché oggetto di esproprio comunale.

Non mi pare sia mai stato del costruttore da quanto riporta Luca90 (da non confondere con Luca980 😉)

Quindi nemmeno si applicherebbe la destinazione del padre di famiglia.

Se il regolamento di condominio è l'unico atto che regola i rapporti tra fondo servente, fondo dominante e costruttore (usufruttuario?), allora a mio avviso non si regge in piedi.

Se invece ci sono altri atti che lo "puntellano", allora bisognerebbe poterne acquisire il contenuto per una valutazione.

 

Non ha importanza di chi sia il fondo su cui è costruita la strada, ma ha importanza il diritto che può esercitare il costruttore/venditore, che probabilmente deriva da altro titolo stipulato col proprietario. 

Se con il primo atto d'acquisto (atto costitutivo del condominio), l'unico originario proprietario dello stabile, cioè il costruttore, ha pattuito quelle condizioni ed allegato il regolamento trascrivendolo, quel patto è opponibile a tutti i successivi acquirenti. Visto poi che è stato espressamente accettato da Luca90...

condo77 dice:

Mi pare che questo tuo sia il primo messaggi nel thread che citi dei riferimenti di legge, finora ognuno ha espresso la propria libera opinione ed io la mia. 🙂

Rispetto all'art. 1322 citato, ritengo come già detto che qui si tratti di atto unilaterale e non di contratto, visto che manca la controparte (il proprietario della strada).

I condomini non possono stabilire l'esistenza di un diritto di passaggio sul bene di un terzo (mio, tuo, non si è ancora ben capito di chi sia) firmando tra di loro un pezzo di carta, nemmeno se lo fanno all'unanimità e nemmeno se poi trascrivono il pezzo di carta nei pubblici registri immobiliari.

C'è differenza tra argomentare e preoccuparsi di ribadire la propria opinione. Col secondo gesto ci si arroga una supposta autorità che non rispetta l'interlocutore. Lo argomento da un po', ma mi sembra che siate restii a comprendere le normali regole del confronto civile, ed, essendo umano, la cosa mi irrita.

Personalmente, fornisco sempre riferimenti affinchè l'interlocutore possa controllare quello che affermo e farsi un'idea e su quello eventualmente argomentare in modo contrario.

Tu e qualcun altro sciorinate i vostri pareri come fossero scienza infusa e continuate a "ribadirli", per affermare che cosa?

Il principio d'autorità è stato smontato da Galileo nel xvii secolo. Aggiorniamoci che sarebbe ora. In giudizio, giudici ed avvocati argomentano, mentre voi ribadite. 

Ho argomentato a sufficienza?

Massi dice:

C'è differenza tra argomentare e preoccuparsi di ribadire la propria opinione. Col secondo gesto ci si arroga una supposta autorità che non rispetta l'interlocutore. Lo argomento da un po', ma mi sembra che siate restii a comprendere le normali regole del confronto civile, ed, essendo umano, la cosa mi irrita.

Personalmente, fornisco sempre riferimenti affinchè l'interlocutore possa controllare quello che affermo e farsi un'idea e su quello eventualmente argomentare in modo contrario.

Tu e qualcun altro sciorinate i vostri pareri come fossero scienza infusa e continuate a "ribadirli", per affermare che cosa?

Il principio d'autorità è stato smontato da Galileo nel xvii secolo. Aggiorniamoci che sarebbe ora. In giudizio, giudici ed avvocati argomentano, mentre voi ribadite. 

Ho argomentato a sufficienza?

Non mi arrogo nessuna autorità ma la libertà di esprimere il mio pensiero, quando ritengo opportuno ribadendolo.

Possiamo tornare alla materia del thread invece di disquisire sulla netiquette? 🙂

 

 

Luca980 dice:

Ma certo che la ditta è proprietaria se l’ha frazionata e venduto i posti auto!

90luca90 dice:

ditta costruttrice; la quale potrà usufruire di tale bene anche realizzando dei posti auto assegnandoli a persone terze.

Posso solo basarmi su quanto scrive Luca, e scrive che il proprietario è terzo come già citato ("proprietà di un terzo soggetto. Non è stata acquistata dalla ditta costruttrice").

Inoltre a giudicare dalla clausola regolamentare, ho il dubbio che la ditta costruttrice voglia cedere l'uso piuttosto che la proprietà dei posti auto.

Insomma situazione tutta da chiarire imho.

Grazie ancora per i vostri utilissimi input, sono molto utili per capire come proseguire.

Ad integrazione di quanto condiviso finora, la ditta costruttrice NON è proprietaria della strada privata.

Anche in virtù di questo, non capisco come possano aver legalmente transennato una porzione di terreno, del quale non sono proprietari.

 

A questo punto dovrei capire se la ditta costruttrice ha stipulato privatamente qualcosa con il proprietario della strada per poterne fare ciò che vuole, un accordo verbale non sarebbe sufficiente. Corretto?

La sede giusta per farlo è l'assemblea di condominio?

La ditta costruttrice pur detenendo 2/3 delle quote, non si presenta (e non si è mai presentata) in assemblea.

Posso chiedere all'amministratore di mediare e reperire tale documento, poiché di interesse per il condominio? 

Posso, inoltre, richiedere che venga messo a verbale che la clausola è illegittima e, eventualmente procedere con una citazione giudiziaria?

 

Se vi state domandando, come è possibile che abbia acquistato un immobile da simili personaggi - me lo domando anche io ogni giorno, ma può capitare di commettere degli errori. 

90luca90 dice:

1 A questo punto dovrei capire se la ditta costruttrice ha stipulato privatamente qualcosa con il proprietario della strada per poterne fare ciò che vuole, un accordo verbale non sarebbe sufficiente. Corretto?

2 La sede giusta per farlo è l'assemblea di condominio?

La ditta costruttrice pur detenendo 2/3 delle quote, non si presenta (e non si è mai presentata) in assemblea.

3 Posso chiedere all'amministratore di mediare e reperire tale documento, poiché di interesse per il condominio? 

4 Posso, inoltre, richiedere che venga messo a verbale che la clausola è illegittima e, eventualmente procedere con una citazione giudiziaria?

5 Se vi state domandando, come è possibile che abbia acquistato un immobile da simili personaggi - me lo domando anche io ogni giorno, ma può capitare di commettere degli errori. 

👍

2 AdT

3 E' d'interesse dei condomini singolarmente presi

4 Sarebbe più che prematuro

🤷‍♂️

 

E' importante che tu reperisca anche il primo atto d'acquisto con cui è stata ceduta la prima ui, atto che sarebbe l'atto costitutivo del condominio.

Modificato da Massi
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