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portiere-toscana

Pericolosità di alcune mansioni del portiere

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Buondì a tutti gli utenti del forum,

sono il portiere di un grande palazzo ed ho la fortuna di avere solo 3-5 condomini su oltre 70 a darmi problemi.. purtroppo questi sono molto tenaci e l'amministratore ha nei loro riguardi molta sudditanza psicologica. Vengo a spiegarvi alcuni problemi:

1) Nel nostro condominio ci sono tanti piccoli giardini, alcuni dei quali sono sopraelevati (a circa 5-6 metri di altezza) e non hanno alcuna protezione/barriera, quindi risulta molto pericoloso tagliare l'erba.

Come mi dovrei comportare? Potrei scrivere una lettera all'amministratore dicendo che io continuerò a tagliare l'erba ma che se mi farò male riterrò responsabile il condominio dato che conoscono la pericolosità di alcune zone?

2) Per l'uso del taglia-erba, dell'aspira-foglie, e di altri attrezzi elettrici, devo prendere la corrente elettrica da dentro gli androni delle scale con delle prolunghe elettriche lunghe anche 35 metri che stanno quindi in mezzo ai piedi per essere portate sino al giardino. Queste prolunghe io cerco di renderle visibili con gli stessi cartelli di "pavimento bagnato", ma spesso qualcuno ci rischia di inciampare. Più volte ho chiesto ai consiglieri ed all'amministratore di collocare 3 colonnine dell'elettrico direttamente nel giardino, ma nulla.

Come mi dovrei comportare? Potrei scrivere una lettera all'amministratore dicendo che io continuerò a prendere da lì la corrente elettrica perché diversamente non è possibile fare ma che se qualcuno si farà male riterrò responsabile il condominio dato che conoscono la pericolosità?

3) I 3-5 condomini di cui parlavo prima vorrebbero che io pulissi due ballatoi ed entrambi i garage con una macchina delle pulizie. Sia i ballatoi che i garage sono però collocati su due piani diversi non collegati da ascensori, ma da o scale o da discese con fortissima pendenza, e la macchina stessa pesa circa 135-150kg. Penso che sia un peso veramente eccessivo e che non sia giustificato il farmela portare da un livello all'altro.

Potrei dunque pretendere di usarla solo nel grande garage ove viene riposta?

Inoltre questa macchina non è davvero adatta al tipo di pavimento in quanto questo è costituito di piccolissime mattonelline cementate e non incollate. La macchina con la sua spazzola mangia le fughe tra le mattonelle alzando tantissimo sporco cementizio che poi si asciuga sopra le mattonelle stesse che vengono quindi sporcate e spesso sollevate e rotte.

Posso dire in una lettera che io userò la macchina solo in quel garage e che se si dovessero rovinare i pavimenti - per i motivi citati - non potrò essere ritenuto responsabile?

Tutto quanto sopraesposto, all'amministratore ed ai consiglieri è già stato detto più volte a voce, ma non ha portato alcun cambiamento. Vorrei allora poterlo scrivere con raccomandata a mano in modo che abbia valore. Ovviamente se voi - esperti in materia - riterrete che siano giuste le mie constatazioni.

Vi ringrazio tanto per l'aiuto che vorrete darmi. Cordiali saluti

Modificato Da - portiere-toscana il 23 Apr 2013 alle ore 13:27:21

non occorre scrivere nessuna lettera con la motivazione "se mi faro' male il condominio sara' responsabile "

 

lo dice gia' la legge ,ovvero se tu ti fai male a causa di mancato rispetto sulla sicurezza dei lavoratori ne risponde il datore di lavoro .

 

1 ,2,3 astenersi dal compiere detti lavori fino a che il condominio non adempi ai suoi compiti previsti in materia di sicurezza dei lavoratori ovvero devi farti svolgere detti lavori in totale sicurezza .

 

e' un tuo preciso dovere (obbligo di legge)non compiere lavori che possano pregiudicare la tua salute o sicurezza o mettere a repentaglio la sicurezza di altre persone .

 

ovvero la legge dice che nessuno potra' mai contestarti il rifiuto di eseguire lavori insicuri .

 

Estas malfacile vidi nigran katon en malluma ĉambro, precipe kiam la kato estas for.

 

Ti ringrazio innanzitutto per la risposta, e mi permetto di approfittarne chiedendoti quanto segue:

 

a) Come faccio a rifiutarmi di - per es. - tagliare l'erba su quelle terrazze a strapiombo senza inimicarmi l'amministratore (che è famoso per il suo carattere irascibile) ed i condomini che hanno visto questo lavoro essere svolto per oltre 40 anni senza alcun problema?

 

b) Per il peso della macchina si può sempre parlare di sicurezza?

 

c) Il problema del cavo elettrico è che è di pericolo per gli altri e non tanto per me.. questo aspetto quindi come viene disciplinato? Anche in tale caso non dovrei scrivere alcuna lettera?

 

Grazie ancora per le risposte e l'ausilio.

 

 

libero arbitrio

 

A)ovvero decidi di richiedere di applicare la legge sulla sicurezza (e non te ne importa nulla di inimicarsi l'amministratore che se fosse un professionista gia' saprebbe cosa fare ovvero provvedere a farti lavorare in sicurezza )

 

B)oppure non fai nulla (continui a lavorare senza sicurezza )perche' potresti inimicarti l'amministratore .

 

tieni conto che nel secondo caso sarai comunque in primis chiamato a risponderne in caso succeda qualcosa ovvero saranno valutate le tue azioni ,ovviamente sara' chiamato in causa anche l'amministratore per le sue omissioni in materia di sicurezza .

 

io personalmente scelgo sempre l'opzione A.

 

 

comunque per la lettera a) scrivi che non puoi tagliare l'erba perche' il lavoro presenta rischio di caduta dall'alto ,che potra ' essere eseguito solo dopo che saranno presi provvedimenti atti a ridurre o eliminare il pericolo (questo lo deve fare l'amministratore

 

b) richiedi che vengano prese idonee misure atte a movimentare la macchina su una rampa ripida in sicurezza

 

c)per il discorso del cavo devono fornirti di dispositivi atti ad evitare l'inciampamento da parte di condomini o estranei .

 

 

 

il princiipio non e' solo indicarti cosa devi fare ma devono

istruirti ,formarti e dotarti di tutti i dispositi o attrezzature atte a lavorare in sicurezza .

 

se non vogliono farti lavorare in sicurezza esponi la questione all'ispettorato del lavoro oppure S.P.S.A.L.(servizo prevenzione sicurezza ambienti lavoro)che si trovano presso le asl o usl poi ci pensano loro all'irrascibilita' dell'amministratore .

 

Estas malfacile vidi nigran katon en malluma ĉambro, precipe kiam la kato estas for.

 

Ritorno a far vivere questa discussione in quanto ho da aggiornarvi su quanto segue.

Ho parlato con l'amministratore, il quale dice che lui non conosce a riguardo leggi che vietano al portiere (o a qualunque altro operaio) di accedere/lavorare sopra terrazze/strutture/etc. superiori a tot altezze.. e che gli dovrei IO trovare la legge a riguardo se la penso diversamente.

 

Parlando con varie maestranze, tutte mi hanno detto che tale limite d'altezza massima c'è, ma ognuno dice misure diverse. Chi mi ha detto 2m misurando dai piedi, chi 2,70m misurando dal capo, chi 3m misurando dal capo, chi 3m misurando dai piedi.. Mah! Non c'è una legge chiara in merito?

 

Che io sappia, inoltre, c'è anche una legge sui pesi massimi da trasportare che non devono eccedere i 30kg, ma voi sapete esattamente quale sia?

 

Grazie tante!

 

 

Dimenticavo:

Per stabilire la necessità del parapetto, trattandosi di luogo di lavoro, occorre fare riferimento al titolo II del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro) e precisamente all'allegato IV. Per le protezioni dal rischio di caduta verso il vuoto si deve tenere presente che quando nei luoghi di lavoro ci sono aperture che presentano un pericolo di caduta per dislivelli superiori ad UN METRO, queste devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto. In particolare la norma dispone per i parapetti che:

 

(cfr) “1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;

1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno UN METRO;

1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;

1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione."

 

Ciao

 

Me Ri

 

p.s. : Firenze?. Per caso via L. G.........?

 

Modificato Da - ME RI il 08 Mag 2013 22:14:37

Quest'ultima tua risposta è sicuramente quella più utile. La prima, l'amministratore, la vedrebbe come un attacco nei suoi confronti, La seconda invece è la legge specifica e chiara.

Spero che mi sia d'aiuto nel "prossimo confronto".

 

ps. Immaginati che è proprio venuto nel condominio ed a continuato a fare lo gnorri anche vedendo con i suoi occhi, ed anzi dicendo che dovevo starci attento io.

 

Vi terrò sicuramente aggiornati! Grazie tante per ora!

 

 

Mi ricorda tanto una situazione a Firenze che conosco abbastanza bene. Palazzo con portiere e piccoli giardini senza parapetti, per il quale ci sono già stati dei problemi ....

 

Ciao

 

Me Ri

Purtroppo credo che siano in tanti i condomini di una certa data con tali problemi.. Esattamente come i portieri: c'è chi effettivamente non fa quasi nulla, e chi invece fa molto di più di quello che gli è davvero dovuto contrattualmente e viene comunque pressato!

 

 

Si parla di caduta dall'alto da ≥ 2 metri di altezza, precedentemente era da ≥ 1,50 m

 

Allegato IV del D. Lgs. 81/08 nei punti indicati si riferisce a scale: 1.7.2.....

Cadute dall'alto all'art. 111 e per i DPI all'art. 115

 

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

 

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme,

impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

 

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e

della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

 

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in

funzione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

 

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

 

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

 

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

 

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

 

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

• Art. 111, co. 1, lett. a) e 6: arresto fino a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [Art. 159, co. 2, lett. a)]

• Art. 111, co. 1, lett. b), 2, 3, 4, 5, 7 e 8: arresto sino a due mesi o ammenda da € 500 a € 2.000 [Art. 159, co. 2, lett. c)]

 

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

 

2. Comma abrogato dall’art. 115 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

 

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

 

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

 

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

• Art. 115: arresto sino a due mesi o ammenda da € 500 a € 2.000 [Art. 159, co. 2, lett. c)]

 

Elaborata sotto la competenza della commissione tecnica Sicurezza dell'UNI, in agosto 2012 è stata pubblicata la nuova edizione della norma UNI EN 363:2008 "Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi individuali per la protezione contro le cadute".

 

 

 

Scritto da peppe64 il 23 Apr 2013 - 19:29:35: libero arbitrio

 

A)ovvero decidi di richiedere di applicare la legge sulla sicurezza (e non te ne importa nulla di inimicarsi l'amministratore che se fosse un professionista gia' saprebbe cosa fare ovvero provvedere a farti lavorare in sicurezza )

 

B)oppure non fai nulla (continui a lavorare senza sicurezza )perche' potresti inimicarti l'amministratore .

 

tieni conto che nel secondo caso sarai comunque in primis chiamato a risponderne in caso succeda qualcosa ovvero saranno valutate le [...]

Essendo un dipendente il Datore di lavoro è tenuto a formarti secondo l'art. 37 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro ( Commissione Consultiva permanente ...)

Nel specifico dovresti aver già fatto 4 ore di formazione di base comune a tutte le attività - settori e 4 ore di formazione per rischi specifici.

Gestione delle Emergenze: Prevenzione incendi, primo soccorso....

Presumo che fai dei lavori in cui sono previsti Movimenti manuale di carichi e quindi devi essere sottoposto a sorveglianza sanitaria ( Medico Competente_ Medicina del Lavoro)

I carichi sono stati abbassati per gli uomini a 25 Kg e comunque tale peso max può variare a seconda dell'età e stato ( per esempio un minore non dovrebbe caricare più di 17 kg)

L'amministratore è responsabile di tutto ciò sia civilmente che penalmente e dovrebbe avere redatto un DVR

 

CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI

 

SEZIONE I - SANZIONI

 

Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268,

comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entitàpresunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

dell’articolo 34, comma 2.

 

3. E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.

 

4. E’ punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

 

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a);

c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;

d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo30, o 3-ter;

e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1,

lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1,

lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa).

 

6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

 

 

 

 

 

 

Manola Zoni

Quindi, sintetizzando, su queste terrazze con giardino SE superiori a 2m di altezza, l'ammnistratore o mette delle ringhiere o - se può - mi predispone delle imbracature. Giusto?

 

Per sacchi di nettezza da circa 50kg mi é stato detto "riempili meno e fai + viaggi" e per la macchina delle pulizie da 150kg in salita/discesa mi é stato detto "fatti aiutar dal portiere dell'altro condominio".

 

 

Modificato Da - portiere-toscana il 10 Mag 2013 17:45:05

Secondo me Manola, non si può equiparare il caso esposto da Portiere - Toscana a dei ponteggi provvisionali, appunto trattati dall'art. 122 del D.Lgs 81/08 (protezione per dislivelli superiori a ml 2 in ponteggi e opere provvisionali). Trattandosi invece di elemento costruttivo finito (terrazze), e non quindi di un cantiere, penso che, per analogia si debba fare riferimento ai punti 1.5.14.1 e 1.5.14.2 dell'allegato IV, che prescrivono la protezione per aperture (non di elementi provvisionali quindi) aventi dislivelli superiori ad 1 metro. Per l'idoneità del parapetto occorre invece fare riferimento ai punti che ho già citato.

Concordo invece per tutto il resto.

 

Ciao

 

me.ri

 

Modificato Da - ME RI il 10 Mag 2013 18:57:23

Per dare maggiori informazioni, ho chiesto all'ufficio sulla sicurezza del lavoro che ha specificato - dietro le parole del titolare - che oltre i 110 cm ci deve essere una parapetto protettivo stabile. La cosa "paradossalmente italiana" è che il semplice addetto che ha fatto la supervisione sul luogo, ha detto "però dai, bisogna stare attenti e via".. Al che ovviamente ho risposto "Vabbé dai, basta che tu scrivi che non ci sono rischi alcuni, così se cado poi il mio avvocato cerca te". Conclusione? Adesso si metteranno i parapetti anche se ovviamente i condomini sono tutti scontenti per la futura spesa.

Mi risultano nuovi i cm. 110, invece dei 100...... Da dove gli ha tirati fuori quei 10 cm. in più?. E' cambiata la normativa?. Ti puoi far dire dove li ha letti?.

 

Ciao

Io controllerei bene che il taglio dell'erba sia una mansione prevista.

In particolare, mi pare esistano due contratti nazionali, integrati da disposizioni locali.

Sul CCNL Confedilizia, art.21, comma 4 lett.I, si legge:"alla pulizia e all'innaffiamento degli spazi a verde".

 

Pulizia non mi pare significhi tagliare l'erba, bensì rastrellare ad esempio le foglie secche o gli aghi di pino.

Per eventuali chiarimenti in merito alle mansioni o ai risvolti della sicurezza, esistono i sindacati, alcuni dei quali hanno proprio un responsabile per i portieri.

Dimenticavo:

Per stabilire la necessità del parapetto, trattandosi di luogo di lavoro, occorre fare riferimento al titolo II del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro) e precisamente all'allegato IV. Per le protezioni dal rischio di caduta verso il vuoto si deve tenere presente che quando nei luoghi di lavoro ci sono aperture che presentano un pericolo di caduta per dislivelli superiori ad UN METRO, queste devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto. In particolare la norma dispone per i parapetti che:

 

(cfr) “1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;

1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno UN METRO;

1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;

1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione."

Scusate se mi rifaccio vivo, ma purtroppo il problema pare essersi aggravato.

Qui: --link_rimosso-- ... dice: "1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di

passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al

piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza

inferiore a m. 2.00."

2 METRI e non 1.... Quale è l'altezza dunque?!

Forse ancora non hai capito: se il tuo post di ieri è relativo al taglio erba, ti ribadisco che non è una tua mansione. E' inutile contestarne i dettagli quando è proprio a monte il tuo vantaggio.

 

Per la valutazione degli altri aspetti, puoi rivolgerti alla Direzione Provinciale del Lavoro della tua provincia. In genere è possibile una prima informazione col servizio ispettivo oppure fissare un appuntamento per un colloquio.

 

Oppure ci sono associazioni sindacali per la tua categoria.

A mio avviso è inutile che tu vada così nei dettagli per tutelare i tuoi diritti, in quanto una risposta potrebbe non tener conto di aggiornamenti recenti e farti fare una pessima figura o metterti in cattiva luce come persona polemica e piantagrane. E a passare dalla parte del torto ci metteresti poco.

 

Diverso se l'amm.re fosse chiamato dalla DPL o dal sindacato.

 

Inoltre, da quello che scrivi, l'amm.re è in sottomesso agli altri condomini. E tu pensi di poter superare questo svantaggio da solo? E' proprio per colmare gap tipo questi che il legislatore ha creato le strutture che ti ho citato.

Mi spiego meglio.

Io non sono certo, e nemmeno il sindacato, che il taglio dell'erba non sia compito del portiere perché il contratto ccnl é generico e quindi interpretabile anche nel passo che cita ''piccole opere di giardinaggio''.

Supponendo sia mio compito vi narro quanto segue.

Io sono rimasto prima 6 mesi e - dopo una pessima riparazione - altri 3 mesi senza un tosaerba perché, nonostante lo comunicassi più e più volte all'amministratore, non mi veniva riparato o ricomprato. Mesi a dietro ho a lui esposto anche la pericolosità di tagliare l'erba in alcune terrazze per via dell'eccessiva altezza. Non vedendomi arrivare alcun tagliaerba - almeno per tagliarla nelle terrazze basse - ho scritto ai condomini spiegando il perché del mio non operato. Conseguenza? Prima cazziatone del boss che ha detto che mi avrebbe licenziato, poi ho avuto il tosaerba e l'ho potuto usare ove detto ma non in quelle alte per il pericolo già esposto. Sono stato allora richiamato dal boss perché secondo lui non avendogli trovato io la legge che chiaramente mi vieta di lavorare in terrazze oltre il metro di altezza se sprovviste di ringhiere allora sono suscettibile di licenziamento. Ergo: devo trovare questa legge chiara ed io cercando ho letto 2m e non 1m. Chiarisco che al 75% le terrazze in questione superano anche i 2m.

Scusate se mi rifaccio vivo, ma purtroppo il problema pare essersi aggravato.

Qui: --link_rimosso-- ... dice: "1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di

passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al

piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza

inferiore a m. 2.00."

2 METRI e non 1.... Quale è l'altezza dunque?!

Ti ho già risposto al 14. Da quanto hai descritto non stiamo trattando di cantiere, ma di elemento architettonico finito, e quindi il parapetto non può essere obbligatorio solo oltre i due metri di dislivello. Ti immagini se le scale del tuo palazzo avessero i parapetti solo dove i dislivelli sono maggiori di due metri?. Significa non poterli averli fino ad oltre il primo ammezzato.....

Devi quindi distinguere tra "cantiere" e "opera finita", perché sono due cose distinte regolamentate da norme diverse. Per le opere finite è evidente che se è prescritto il parapetto oltre un metro, e questo è presente, sia già rispettata la norma per dislivelli di due metri nel caso si lavori in tale luogo.

 

Ciao

Mi spiego meglio.

Io non sono certo, e nemmeno il sindacato, che il taglio dell'erba non sia compito del portiere perché il contratto ccnl é generico e quindi interpretabile anche nel passo che cita ''piccole opere di giardinaggio''.

Supponendo sia mio compito vi narro quanto segue.

Io sono rimasto prima 6 mesi e - dopo una pessima riparazione - altri 3 mesi senza un tosaerba perché, nonostante lo comunicassi più e più volte all'amministratore, non mi veniva riparato o ricomprato. Mesi a dietro ho a lui esposto anche la pericolosità di tagliare l'erba in alcune terrazze per via dell'eccessiva altezza. Non vedendomi arrivare alcun tagliaerba - almeno per tagliarla nelle terrazze basse - ho scritto ai condomini spiegando il perché del mio non operato. Conseguenza? Prima cazziatone del boss che ha detto che mi avrebbe licenziato, poi ho avuto il tosaerba e l'ho potuto usare ove detto ma non in quelle alte per il pericolo già esposto. Sono stato allora richiamato dal boss perché secondo lui non avendogli trovato io la legge che chiaramente mi vieta di lavorare in terrazze oltre il metro di altezza se sprovviste di ringhiere allora sono suscettibile di licenziamento. Ergo: devo trovare questa legge chiara ed io cercando ho letto 2m e non 1m. Chiarisco che al 75% le terrazze in questione superano anche i 2m.

Beh, innanzitutto mi dispiace che tu debba lavorare in questo stato d'animo.

 

Io, una capatina (non so come visti gli orari), all'ispettorato DPL la farei per chiedere a loro.

Ma per curiosità: in quale CCNL (Confedilizia o l'altro), e in quale punto c'è scritto " piccoli lavori di giardinaggio"?.

 

E scusa: ma quando tagli l'erba, in guardiola chi ci sta?

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