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elvio

Partecipazione all'assemblea degli eredi

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Nel caso di morte di un condomino, nell'attesa che si proceda alla successione, ritengo che i potenziali eredi concordino nel delegare uno di loro ad intervenire nelle assemblee eventualmente convocate e che questi possa farlo direttamente o delegando un terzo. Ciò varrà anche dopo l'attivazione della successione, ma la cosa mi sembra più semplice viste le trascrizioni che si faranno.

Come si regola l'amministratore per le convocazioni se uno dei potenziali eredi comunichi la morte del condomino e richiede che le convocazioni siano inviate a lui? Sarà annullabile la delibera adottata qualora un altro erede contesti la propria mancata convocazione e la partecipazione del coerede?

Grazie.

elvio cugini

L'amministratore dovrà convocare ritualmente gli eredi all'assemblea solo ove sia a conoscenza del fenomeno successorio. Si ritiene, in sostanza, che gli eredi debbano palesarsi e rendere l'amministratore edotto della propria qualità.

 

Se, infatti, l'eredità non è stata (ancora) accettata e l'amministratore, che può essere o meno a conoscenza del decesso, non ha elementi utili per identificare gli eredi, l'onere di cui all'art. 66 disp. att. c.c. si ritiene regolarmente soddisfatto ove l'avviso di convocazione sia trasmesso presso l'ultimo domicilio del de cuius, luogo in cui si apre la successione.

 

Diverso il caso in cui l'eredità sia stata accettata poiché con la trascrizione di questa gli eredi sono conoscibili attraverso la pubblicità dei registri immobiliari: l'obbligo dell'amministratore alla tenuta del registro di anagrafe, infatti, rende necessario l'aggiornamento della situazione proprietaria.

 

Ciò significa che l'avviso di convocazione dovrà avvenire pervenire a tutti i comproprietari e, ove siano presenti più eredi, sarà il loro rappresentante designato a partecipare all'assemblea.

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elvio dice:

Sarà annullabile la delibera adottata qualora un altro erede contesti la propria mancata convocazione e la partecipazione del coerede?

Direi proprio di sì. 

 

Comunque : mi sembra di capire che tu sia l'amm.re (interno). 

E io ti dico volentieri come mi regolo io. 

 

Personalmente invio le comunicazioni formali a "Eredi Mario Rossi" presso l'indirizzo che avevo in anagrafica per "Mario Rossi". 

Succede abbastanza spesso che qualcuno dei PRESUNTI eredi (perchè fino a ricezione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio...non si può avere alcuna certezza di quali e quanti siano gli eredi e quali le loro quote) emerga per dire (magari al telefono) "sono io che rappresento tutti gli eredi". 

 

Io non cambio il mio agire, e cioè invio le comunicazioni agli "Eredi di X" presso quello che era l'indirizzo di X, e a chi mi chiama per comunicarmi queste "esclusive di gestione  ereditaria " chiedo di inviarmi la dichiarazione sostituiva di atto notorio, corredata da suo documento di identità, se vuole inviarla. Altrimenti continuo nello stesso modo già detto. 

 

Aggiungo di averne sentite di ogni, compreso il caso di un COGNATO di defunto che aveva donato la proprietà alla badante, conservando il solo ufufrutto. 

Il COGNATO mi chiama per chiedermi di essere aggiornato sull'intera situazione del defunto, assumendo (SENZA ALCUN TITOLO) di essere lui quello che ha diritto di ricevere tutto, perchè (secondo lui) era lui stesso che aveva seguito il cognato!!!

 

Prova ad immaginare a quali conseguenze sarei andata incontro io, anche solo in termini di rispetto legge Privacy, se avessi inviato anche solo una ricevuta di pagamento, a questo signor "so tutto io e sono tutto io", che in realtà NON aveva alcun titolo e che avrebbe potuto esibire documentazione IMPROVVIDAMENTE inviata da me a lui persino in cotenziosi legali contro la badante !!!  

 

 

 

 

 

Ringrazio coloro che mi hanno cortesemente fornito indicazioni. In effetti la convocazione inoltrata agli "Eredi ..." presso l'ultimo recapito notificato è l'unica possibilità per l'amministratore, già a conoscenza della morte del condòmino, in attesa di conoscere "ufficialmente" tutti gli eredi con i relativi recapiti. E' evidente che la convocazione, o qualsiasi altra comunicazione, sarà ricevuta da un convivente che potrebbe non essere l'unico erede (o addirittura potrebbe non essere erede) e tutto dipenderà dal comportamento di quest'ultimo, ma non credo ci siano alternative. 

Di nuovo grazie e buone festività.

elvio cugini

elvio dice:

Ringrazio coloro che mi hanno cortesemente fornito indicazioni. In effetti la convocazione inoltrata agli "Eredi ..." presso l'ultimo recapito notificato è l'unica possibilità per l'amministratore, già a conoscenza della morte del condòmino, in attesa di conoscere "ufficialmente" tutti gli eredi con i relativi recapiti. E' evidente che la convocazione, o qualsiasi altra comunicazione, sarà ricevuta da un convivente che potrebbe non essere l'unico erede (o addirittura potrebbe non essere erede) e tutto dipenderà dal comportamento di quest'ultimo, ma non credo ci siano alternative. 

Di nuovo grazie e buone festività.

elvio cugini

se può essere utile, anch'io opero come @MADDY60 inviando altresì (se la successiva assemblea è distante nel tempo) una comunicazione, sempre agli "eredi di", come sollecito e memento per fornirmi formalmente i nominativi degli eredi allo scopo di aggiornare l'anagrafica condominiale.

altrimenti allego detta comunicazione all'invito all'assemblea.

 

Modificato da paul_cayard
MADDY60 dice:

Personalmente invio le comunicazioni formali a "Eredi Mario Rossi" presso l'indirizzo che avevo in anagrafica per "Mario Rossi". 

ritengo sia la procedura giusta.

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