#1 Inviato 4 Giugno, 2018 salve, un condominio ha i balconi etaà con rinvhiera e meta con parapetto di cemento mentre i terrazzi di proprietà hanno solamente parapetti in cemento, ora un parapetto di un terrazzo si è rotto con probabile caduta di un pezzo di parapetto. Preciso che il parapetto non è a filo del fabbricato ma si prolunga in modo da coprire il balcone sottostante ( come fuoriescono dal filo del fabbricato balconi cosi escono i terrazzi. Io sarei dell'avviso che la spesa è privata come il parapetto di un balcone. Che dite?
#3 Inviato 4 Giugno, 2018 Per quanto concerne gli altri elementi del balcone, primo tra tutti il parapetto in muratura, siccome inserito stabilmente nella facciata dello stabile, le relative spese andranno ripartite, ai sensi dell'art. 1123, co. I c.c., tra tutti i condomini, in proporzione ai rispettivi valori millesimali. Fonte https://www.condominioweb.com/balconi-come-ripartire-le-spese.11866#ixzz5HU5VPMnC www.condominioweb.com
#4 Inviato 4 Giugno, 2018 E’ mia opinione, più volte espressa ma non condivisa, che la spesa relativa al rifacimento dei parapetti dei balconi e dei frontalini dei balconi aggettanti, sia condominiale solo se riferita ai rivestimenti esterni che caratterizzino l’aspetto estetico dell’edificio o che risultino di particolare pregio. La struttura in murature o in calcestruzzo del parapetto ritengo sia di competenza esclusiva del proprietario del balcone.
#5 Inviato 5 Giugno, 2018 salve, faro' una foto per favi ben capire, nel frattempo il regolamento dice : titolo II Parti comuni e proprietà esclusive : articolo 6 Appartengono ai condomini proprietari delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato A : le fondazioni, le facciate .. parapetti, ringhiere di terrazzi e di balconi, cornicioni di coronamento, l'impianto citofono e l'ntenna TV centralizzata Appartengono ai condomini proprietari delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato B idem come sopra art. 10 le porte di ingresso ai singoli appartamenti, le finestre, le ringhiere, i parapetti le facciate in genere, saranno considerati comuni quando dovessero eseguirsi i lavori di carattere generale interessanti l'estetica dell'intero edificio. che dite?
#6 Inviato 5 Giugno, 2018 Anch'io sono del parere di Ago: la spesa relativa al rifacimento dei parapetti dei balconi e dei frontalini dei balconi aggettanti è da ritenersi essere condominiale solo se riferita ai rivestimenti esterni che caratterizzino l’aspetto estetico dell’edificio, specie se di particolare pregio; negli altri casi la manutenzione della struttura in muratura o in calcestruzzo del parapetto è di competenza esclusiva del proprietario.