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Michela86

Pagamento riscaldamento con detrazione da consuntivo

Buongiorno a tutti,
nell'assemblea del mese di novembre sono stati approvati il riparto consuntivo riscaldamento 18-19 e il preventivo di spesa riscaldamento 19-20. Per quanto riguarda il consuntivo, risulta un corretto credito a mio favore. Il giorno dopo l'assemblea è stato affisso un avviso, il quale comunica in sostanza che al momento non è possibile restituire i crediti, che risultano da consuntivo, per dei debiti nei confronti dei fornitori (non ci è dato sapere quali e quanti). Premetto che, l'attuale amministrazione, subentrata due mesi fa, ha ricevuto una contabilità pulita e priva di debiti e situazioni poco chiare.
Detto questo, vorrei chiedere a chi avrà la voglia e la pazienza di rispondermi, se dal preventivo di spesa riscaldamento 19-20 posso detrarmi il credito da consuntivo approvato e pagare la cifra rimanente.
Ringrazio anticipatamente
Buona giornata

Michela86 dice:

se dal preventivo di spesa riscaldamento 19-20 posso detrarmi il credito da consuntivo approvato e pagare la cifra rimanente.

per me senz'altro sì, anche perchè non mi sembra giustificata la scusa accampata dall'amministratore,

specialmente se  nel bilancio presentato non risultavano i debiti in parola.  A meno che il precedente

amministratore abbia taciuto qualcosa e la situazione sia diversa da quello che sembra.

  • Grazie 1
Michela86 dice:

vorrei chiedere a chi avrà la voglia e la pazienza di rispondermi, se dal preventivo di spesa riscaldamento 19-20 posso detrarmi il credito da consuntivo approvato e pagare la cifra rimanente.

Certo che puoi. Il tuo credito è stato apptovato dall'assemblea è diventato liquido ed esigibile così come liquide ed esigibili sono le quote approvate in preventivo e pertanto si può applicare la compensazione legale dei debiti prevista dall'articolo 1243 del codice civile.

Se la cassa è vuota perchè ci sono altri debiti, evidentemente è perchè il condominio è creditore verso qualche moroso ed in tal caso deve attivarsi contro il moroso e non contro i virtuosi.

Intanto ti riporto integualmente l'articolo del codice su citato: 

 

Art. 1243 c.c.

La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili.

Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.

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