#1 Inviato 12 Dicembre, 2019 Buongiorno a tutti, nell'assemblea del mese di novembre sono stati approvati il riparto consuntivo riscaldamento 18-19 e il preventivo di spesa riscaldamento 19-20. Per quanto riguarda il consuntivo, risulta un corretto credito a mio favore. Il giorno dopo l'assemblea è stato affisso un avviso, il quale comunica in sostanza che al momento non è possibile restituire i crediti, che risultano da consuntivo, per dei debiti nei confronti dei fornitori (non ci è dato sapere quali e quanti). Premetto che, l'attuale amministrazione, subentrata due mesi fa, ha ricevuto una contabilità pulita e priva di debiti e situazioni poco chiare. Detto questo, vorrei chiedere a chi avrà la voglia e la pazienza di rispondermi, se dal preventivo di spesa riscaldamento 19-20 posso detrarmi il credito da consuntivo approvato e pagare la cifra rimanente. Ringrazio anticipatamente Buona giornata
#2 Inviato 12 Dicembre, 2019 Michela86 dice: se dal preventivo di spesa riscaldamento 19-20 posso detrarmi il credito da consuntivo approvato e pagare la cifra rimanente. per me senz'altro sì, anche perchè non mi sembra giustificata la scusa accampata dall'amministratore, specialmente se nel bilancio presentato non risultavano i debiti in parola. A meno che il precedente amministratore abbia taciuto qualcosa e la situazione sia diversa da quello che sembra. 1
#3 Inviato 12 Dicembre, 2019 Michela86 dice: vorrei chiedere a chi avrà la voglia e la pazienza di rispondermi, se dal preventivo di spesa riscaldamento 19-20 posso detrarmi il credito da consuntivo approvato e pagare la cifra rimanente. Certo che puoi. Il tuo credito è stato apptovato dall'assemblea è diventato liquido ed esigibile così come liquide ed esigibili sono le quote approvate in preventivo e pertanto si può applicare la compensazione legale dei debiti prevista dall'articolo 1243 del codice civile. Se la cassa è vuota perchè ci sono altri debiti, evidentemente è perchè il condominio è creditore verso qualche moroso ed in tal caso deve attivarsi contro il moroso e non contro i virtuosi. Intanto ti riporto integualmente l'articolo del codice su citato: Art. 1243 c.c. La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione. 1 1