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Glenda Tomasoni

Pagamento pulizia fogna di cui non usufruisco, criterio del vantaggio

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Buongiorno,

nel condominio in oggetto ci sono 7 unita` abitative nominate A-B-C-D-E-F-G e due fogne servono detti appartamenti e relativi garage con cantina.

Alla fogna 1 grande sono collegati esclusivamente le unita` B-C-E-F-G

Alla fogna 2 sono collegate esclusivamente le unita` A-D

 

La fogna 1 e` in cattivo stato, necessita di manutenzioni perche` un condotto e` ceduto inarcandosi e per evitare di intervenire aggiustando quanto compromesso i condomini il cui appartamento e` collegato hanno optato per un abbonamento con una ditta preposta che prevede due pulizie annuali della stessa per posticipare il rifacimento vero e proprio della fogna.

 

Le unita` A e D non collegate alla detta fogna1 non hanno votato in quanto nemmeno collegate quindi non aventi titolo a farlo.

 

Io, unita` A  e il mio vicino unita` D ci troviamo regolarmente da pagare la quota corrispettiva calcolata in millesimi per questo abbonamento.

Avevo letto che secondo il "criterio del vantaggio" deve deliberare o pagare per una spesa X solo chi ne usufruisce o comunque puo` usufruirne.

Il primo anno ho pagato superando quella che ho attribuito ad una svista dell'amministratore, ma non ho intenzione di continuare a pagare per un abbonamento sottoscritto per manutenzione di una fogna senza esservi collegata, infatti usufruisco della fogna 2.

 

Grazie spero di essere stata chiara

 

Glenda Tomasoni dice:

Il primo anno ho pagato superando quella che ho attribuito ad una svista dell'amministratore, ma non ho intenzione di continuare a pagare per un abbonamento sottoscritto per manutenzione di una fogna senza esservi collegata, infatti usufruisco della fogna 2.

 

Grazie spero di essere stata chiara

Sei stata chiara e ti confermo che non sei tenuta a pagare, ma era una domanda oppure una semplice constatazione.

Nel caso fosse una domanda su comeme opporti, devi dire all'amminsitratore che le spese di manutenzione e pulizia di quella condotta fognaria spettano solo ai condòmini ai quali l'impianto serve, in applicazione del 3° comma dell'art. 1123 del codice civile che ti riporto qui di seguito:

 

Articolo 1123 c.c.

3° comma

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.

Grazie mille Leonardo 53 per la risposta.

Grazie mille Leonardo 53.

Ho gia` fatto presente lo scorso anno all'amministratore durante assemblea condominiale quanto ha suggerito lei, io e l'altro proprietario abbiamo scelto di soprassedere, avendo prima pagato poi scoperto l'errore di ripartizione, chiedendo pero` che non si ripetesse.

 

 

 

Glenda Tomasoni dice:

Grazie mille Leonardo 53 per la risposta.

Grazie mille Leonardo 53.

Ho gia` fatto presente lo scorso anno all'amministratore durante assemblea condominiale quanto ha suggerito lei, io e l'altro proprietario abbiamo scelto di soprassedere, avendo prima pagato poi scoperto l'errore di ripartizione, chiedendo pero` che non si ripetesse.

 

 

 

Beh, come dice il proverbio, errare è umano ma perseverare è diabolico.

Il problema è che per impugnare bisogna cominciare con la mediazione civile che ha un costo dovendo essere presenti con il proprio legale e spesso i condòmini, proprio a causa di queste spese che superano i benefici, rinunciano a far valere i propri diritti.

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