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sanzo1987

Obbligo suddivisione spese condominiali riscaldamento

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Salve,

 

Vivo a Torino, nel mio condominio le valvole sono installate sicuramente da settembre 2017 (anno in cui ho acquistato la casa).

Il primo anno, a mia insaputa, è stata effattuata una contabilizzazione millesimale dei consumi.

A settembre 2018 la segretaria dell'amministratore mi aveva confermato (via telefono) che per la stagione 2018/2019 si applicava la suddivisione a consumo.

 

Qualche giorno fa si è tenuta una assembrela straordinaria dove, tra i punti del giorno, si discuteva della definizione delle percentuali di ripartizione delle spese.

Durante la discussione l'amministratore ha esposto la possibilità di estendere la contabilizzazione millesimale del riscaldamento anche per la stagione in corso e la maggioranza dell'assemblea ha votato a favore di questa opzione.

 

Spulciando la legge:

Articolo 16 comma 8

E' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il  condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal  teleraffreddamento o da  sistemi  comuni  di  riscaldamento  o  raffreddamento  che  non  ripartisce  le  spese  in  conformita'  alle  disposizioni   di   cui all'articolo 9 comma 5 lettera d)

 

 d) quando i condomini sono  alimentati  dal  teleriscaldamento  o teleraffreddamento  o  da   sistemi   comuni   di   riscaldamento   o
raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse  al consumo di calore per il riscaldamento  degli  appartamenti  e  delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta  in modo centralizzato, l'importo complessivo deve  essere  suddiviso  in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica  utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E' fatta salva la possibilita', per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente  comma,  che  la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'.

 

Ora, quando ho acquistato casa (settelbre 2017) le termovalve erano già presenti, quindi per stagione successiva immagino si faccia riferimento a 2017/2018, di conseguenza nella stagione corrente 2018/2019 si dovrebbe applicare la tariffazione a consumo.

 

E' corretto quanto fatto dall'amministratore?

Esistono particolari deroghe per il comune di Torino o altre leggi che permettono di fare ciò?

Se quanto fatto dall'amministratore è sbagliato, come posso agire?

 

Vi ringrazio in anticipo per il Vostro supporto

 

Raffaele

 

 

Modificato da sanzo1987

Quando si installano le termovalvole si può dividere tutto in millesimi SOLO per il primo anno.

 

Se nella stagione 2017/2018 è stato diviso tutto in millesimi, dalla stagione 2018/2019 è obbligatorio dividere a consumo (con quota fissa e quota variabile).

 

Quindi, la decisione dell'amministratore è ERRATA e la ripartizione è FUORILEGGE!

 

Pertanto, tale ripartizione NON doveva essere approvata dall'assemblea condominiale.

 

Se la ripartizione è stata approvata, occorre impugnare la delibera!

 

 

Modificato da Mosquiton

La ringrazio per la Sua risposta.

 

Esiste qualche "sotterfuggio" o qualche "postilla" per la quale l'amministratore può opporsi?

Ad esempio dichiarare che se anche le valvole erano installate da settembre 2017, la loro effettiva validità parte dal 2018 oppure che a causa di "malfunzionamenti" del sistema di riscaldamento è possibile chiedere ulteriore deroga?

 

Grazie ancora per il Vostro supporto,

 

Raffaele

sanzo1987 dice:

La ringrazio per la Sua risposta.

 

Esiste qualche "sotterfuggio" o qualche "postilla" per la quale l'amministratore può opporsi?

Ad esempio dichiarare che se anche le valvole erano installate da settembre 2017, la loro effettiva validità parte dal 2018 oppure che a causa di "malfunzionamenti" del sistema di riscaldamento è possibile chiedere ulteriore deroga?

 

Grazie ancora per il Vostro supporto,

 

Raffaele

L'amministratore non c'entra.

 

La responsabilità è dell'assemblea condominiale che ha approvato la ripartizione.

 

Se dovesse esserci un controllo, la sanzione viene inflitta al condominio e non all'amministratore.

 

 

 

 

Modificato da Mosquiton

La ringrazio per il Suo supporto,

 

Le chiedo una ultima cortesia, può condividermi una guida che indica come impugnare una delibera?

Devo avvertire gli altri condomini (indotti all'errore dalla "svista" dell'amministratore)? Devo contattare l'amministratore?

 

Un particolare:

Ripescando il verbale di giugno 2018, al punto riguardante "modalità di riparto dei consumi del riscaldamento" è stato indicato: "Quest'anno il conteggio del calcolo del riscaldamento viene ancora fatto in base ai metri cubi"

Ai tempi, avevo supposto che si riferessi all'anno 2017/2018, può essere che si riferisse al 2018/2019. In tal caso, posso ancora inpugnare il verbale? O fa testo l'ultimo verbale straordinario?

 

Saluti,

 

Raffaele

"...Quando invece il vizio è più grave (ad esempio se l’assemblea modifica il criterio di ripartizione delle spese senza il consenso unanime), si ha un vizio di nullità il quale è impugnabile in qualsiasi momento, senza limiti di tempo...". Unanime è inteso 1000mm o altro?

sanzo1987 dice:

Un particolare:

Ripescando il verbale di giugno 2018, al punto riguardante "modalità di riparto dei consumi del riscaldamento" è stato indicato: "Quest'anno il conteggio del calcolo del riscaldamento viene ancora fatto in base ai metri cubi"

 

Attenzione! Dlgs 102/14 art. 9, comma 5 d): "... E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. ..."

 

Conseguentemente la suddivisione in base ai metri cubi è comunque illegittima.

biagio64 dice:

"...Quando invece il vizio è più grave (ad esempio se l’assemblea modifica il criterio di ripartizione delle spese senza il consenso unanime), si ha un vizio di nullità il quale è impugnabile in qualsiasi momento, senza limiti di tempo...". Unanime è inteso 1000mm o altro?

SI.

 

Consenso unanime = 1000/1000.

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