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Obbligo di bilancio consuntivo per cassa?

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Salve,

il precedente amministratore ha messo nell'elenco consuntivo di spesa del 2013 e del 2014 alla voce "manutenzione ascensori" una certa somma, poi e' stato sostituito a meta' del 2015 (e in attesa di essere aggredito legalmente per un grosso ammanco di cassa e gestione fetida) da un nuovo amministratore, che ahimè s'è rivelato un passaggio dalla padella alla brace.

 

Il vecchio amministratore a quanto pare non ha mai realmente pagato quelle fatture.

 

Ora questo nuovo amministratore ha redatto il suo consuntivo di spesa per la seconda meta' del 2015 mettendo alla voce "manutenzione ascensori" non solo le somme del 2015, ma anche quelle del 2013 e del 2014.

 

Nemmeno il nuovo amministratore ha ancora pagato le fatture, per mancanza di cassa, ma io vi chiedo e' possibile rimettere le stesse fatture* già presenti nel *consuntivo* di spesa del 2013 e 2014 di nuovo nel 2015, triplicando praticamente questa spesa quando noi condomini abbiamo regolarmente pagato il 2013 e 2014, e non potevamo sapere che il vecchio amministratore non le aveva in realta' pagate?

 

* (tra l'altro fatture emesse nel 2015 per prestazioni del 2013 e 2014.. visto che le precedenti fatture erano solo proforma. Ma una fattura del genere vale?)

 

A prescindere che il fornitore bisogna pagarlo, quello che mi rende perplesso e' che - che io sappia - esiste l'obbligo di bilancio consuntivo per cassa, quindi mettere le stesse fatture (anche se non pagate) di nuovo in un nuovo consuntivo si tradurrebbe in un doppio esborso per noi condomini per una spesa che invece e' singola.

 

La questione mi preme anche per un'altra ragione: io sono inquilino, non proprietario. Facendo come dice il nuovo amministratore, la natura di questa doppia apparizione nei bilanci sarebbe comunque "ordinaria" (manutenzione ascensori), quindi spetterebbe me, mentre in realtà come sappiamo la vera natura del problema è un ammanco di cassa (il vecchio amministratore, che usava il proprio conto personale per il condominio (!), incassava ma in realtà non pagava questo e altri fornitori), che non ha nulla di ordinario, quindi (nel caso in cui si dovra' comunque materialmente provvedere alle somme, in attesa di un infinito iter giudiziario) toccherebbe in questo caso al proprietario, e non a me, far fronte alla situazione, come ritengo sia giusto.

 

Devo quindi dimostrare che il nuovo amministratore non puo' rimettere le vecchie fatture (tra l'altro proforma) gia' presenti nel *consuntivo* di spesa 2013 e 2014, in quello del 2015, triplicando praticamente il costo di questa voce, quando noi abbiamo regolarmente pagato (al vecchio amministratore..) il 2013 e 2014, oltretutto sulla basa di fatture del 2015 che si riferiscono a prestazioni del 2013 e 2014.

 

Aiutatemi per piacere..

 

Grazie.

Il fornitore purtroppo non c'entra nulla e vanno comunque onorate le fatture da lui emesse, per i servizi resi al condominio. Naturalmente dall'altro lato vanno esercitate da parte del condominio tutte quelle azioni opportune e possibili per il recupero delle somme distratte dall'amministrazione precedente. Non credo si possa parlare correttamente di doppio esborso da parte dei condomini utenti.

Ma se a consuntivo del 2013 abbiamo dovuto sborsare un conguaglio per coprire tutto quanto dichiarato come "spesa", e lo stesso di nuovo nel 2014, questo significa che noi condomini le abbiamo gia' pagate quelle fatture, per quanto poi l'amministratore non abbia fatto altrettanto verso il fornitore.

 

Ritrovandoci quelle vecchie somme anche nel 2015 non solo effettivamente ri-paghiamo di nuovo quanto gia' pagato, ma corriamo il rischio che se per assurdo anche questo amministratore poi non paga il fornitore nonostante noi abbiamo riempito la cassa, poi nel 2016 che facciamo paghiamo le stessa fattura di nuovo per la terza volta?

 

Vorrei sapere, e' comunque un'uscita "ordinaria" (in quanto le fatture sono per manutenzione ascensori) oppure posso effettivamente dimostrare che la natura e' di un ammanco di cassa, e che quindi non tocca a me - conduttore - pagare di nuovo?

 

Grazie.

La prassi per la quale un conduttore paga le spese condominiali all'amministratore dell'edificio sul conto corrente del condominio, è comunque a mio avviso una prassi sbagliata. Obbligato nei confronti del condominio al pagamento dei contributi condominiali è il condomino proprietario/locatore, che dovrà farsi rimborsare poi dall'affittuario per quelle spese che gli spettano, secondo quanto stabilito nel contratto di locazione e dalle leggi vigenti. Così facendo si sarebbero evitati ad esempio quei "doppi esborsi" a cui fa riferimento. Certamente la spesa per la conduzione e la manutenzione degli ascensori è una spesa ordinaria che spetta all'inquilino, anche se in questo caso specifico dovrebbe essere tirato in ballo il proprietario.

La ringrazio per la risposta ma francamente non credo che se il mio disattento (e distante mille km) padrone di casa avesse avuto lui esclusivamente rapporti con l'amministratore la cosa mi avrebbe risparmiato qualcosa, anzi.

Almeno cosi' controllo di persona, poi cio' che compete me (solo le spese ordinarie) o lui rimane sostanzialmente invariato, ma io mi sono accorto di cose che nessun altro condomino aveva notato, figuriamoci il mio padrone di casa che vive a 1000 km di distanza.

 

Mi dispiace molto pero' che in questa materia (che credevo una scienza esatta) non ci siano certezze, tranne quella di aver gia' pagato quanto dovevo.

Credo che Lei avrebbe potuto esercitare comunque il suo controllo come di suo diritto, accedendo ad esempio alla documentazione condominiale. Altra faccenda è invece fare un bonifico al proprietario di casa che sta anche lontano mille km di distanza, per le spese condominiali che le competono e le spettano.

 

Buona serata.

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