Vai al contenuto
CondominoPestato

Nuova riforma: Termini redazione rendiconto

Partecipa al forum, invia un quesito

anche secondo me i 180 giorni scadono giorno 30 e di conseguenza ci sono 48 Ore utili per farmi giungere la raccomandata di convocazione, poi qualsiasi assemblea convocata per il 30 non sarà valida...

Ciò spiega molte cose.Auguri.
Infatti, ed è molto stano che in queste sette assemblee dal 19 dic. 2013 non sia stato presentato il consuntivo 2013 e preventivo 2014.
anche secondo me i 180 giorni scadono giorno 30 e di conseguenza ci sono 48 Ore utili per farmi giungere la raccomandata di convocazione, poi qualsiasi assemblea convocata per il 30 non sarà valida...
Scadono al 29 giugno

 

gen 31

feb 28

mar 31

apr 30

mag 31

giu 30

________

= .. 181

 

Per cui scade al 29 giugno

p.s. il 2014 non è bisestile 🙂

L'indicazione di freedom non fa una grinsa... la convocazione può avvenire entro fine mese e la data dell'incontro potrebbe essere tra un mese e quindi il discorso è comunque aperto sicuramente entro giorno 30 e forse ci sono margini (truffaldini) per estendere un pochetto questa data (immaginate l'amministratore che scoperta l'azione appiccica in bacheca condominiale l'avviso di convocazione che riporta data 30/06/2014, vallo a dimostrare che è stato appiccicato dopo il 30...)

 

X Leonardo: certo, se l'assemblea all'unanimità vota la deroga...

 

X Tullio Ts: fai attenzione alle parole, è più giusto quello che dice freedom. Ha 180 giorni per redigere il rendiconto e convocare poi se l'assemblea si terrà ad agosto la convocazione è nei termini...

 

 

comunque mi pare di aver capito che bisogna attendere giorno 30, poi si capirà il da farsi...

X Tullio Ts: fai attenzione alle parole, è più giusto quello che dice freedom. Ha 180 giorni per redigere il rendiconto e convocare poi se l'assemblea si terrà ad agosto la convocazione è nei termini...
Certamente sto attento alle parole sopratutto a quanto previsto dal Codice Civile all'art. 1130

 

- 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni

Ovvero oltre questo termine che scadrà, in questo caso al 29 giugno 2014 (e non al 30.6) per entrambi, rendiconto e approvazione e non solamente uno dei due, e dovrà essere redatto ed approvato il resoconto 2013 entro questa data, pena ricorso al Giudice, da chi ne ha interesse per la rimozione dell'amministratore che nei 180 giorni concessi dall'articolo non si era attivato in tal senso e potrà essere rimosso per inadempienza.

Comunque non sono un Giudice perciò non posso anticipare la decisione.

...immaginate l'amministratore che scoperta l'azione appiccica in bacheca condominiale l'avviso di convocazione che riporta data 30/06/2014, vallo a dimostrare che è stato appiccicato dopo il 30...

Un avviso di convocazione apposto in bacheca vale come il due di picche con briscola a coppe.

 

Art. 66

...L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati...

Un avviso di convocazione apposto in bacheca vale come il due di picche con briscola a coppe.
Urca :thumbup: Leonardo non mi ero accorto di questa affissione in bacheca, grazie di averlo fatto notare 🙂

Che belle parole che sento ragazzi... nemmeno carducci aveva osato tanto!

 

Musica per le mie orecchie!!!!

 

Quindi pare che la questione potrebbe andare a mio favore già da Venerdì alle 13.00 (ultimo orario per consentire l'arrivo delle raccomandate) 😂

Veramente la data ultima per ricevere la raccomandata e solamente per la 1° convocazione, augurando che vada a buon fine è il giorno 24 Giugno 2014 (domani) per l'assemblea che si dovrebbe effettuare il 29 giugno, ovvero almeno 5 giorni prima.

E no... La data ultima per ricevere la convocazione è domenica 29 alle 23.59 dove nella convocazione potrebbe esserci data dell'assemblea fissata in prima convocazione al 30 Dicembre 2014...

 

fai attenzione la legge obbliga entro 180 giorni di redigere il rendiconto e convocare l'assemblea NON tenerla...

Scusami, ma secondo l'art. 1130 cc anche l'approvazione deve avvenire entro i 180 giorni dalla scadenza;

 

- 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni

Per cui tutto entro il 29 giugno, comunque poco cambia e se vuoi la sicurezza attendi qualche giorno in più.

- Melius abundare quam deficere 🙂

Appunto convocare entro i 180 giorni l'assemblea per l'approvazione. Non c'è scritto che deve essere approvata nei 180 giorni.

 

Sono dettagli ma è doveroso attendere fino a domenica notte e se qualcuno bussasse per la consegna a mano... non aprire la porta 😂

Appunto convocare entro i 180 giorni l'assemblea per l'approvazione. Non c'è scritto che deve essere approvata nei 180 giorni.
Secondo il mio parere ambedue devono essere contemplate entro questi 180 giorni, comunque non sono un Giudice perciò non posso anticipare la decisione nel caso di contenzioso, la farà il giudice di merito e non credo ci siano sentenze in merito a questo caso particolare.

Ho preso nota delle varie date enucleate nel corso della discussione. Anche la situazione nel mio condominio è analoga; anzi identica a quella discussa. L'esercizio si è chiuso il 31/12/2013 e a tutt'oggi 23/6 non è ancora pervenuta la convocazione per l'assemblea ordinaria in cui discutere (ed eventualmente) deliberare/approvare il rendiconto. Né tantomeno è pervenuto il rendiconto. Quindi, se non ho compreso male, se entro sabato 28 (!) non arriva nulla, la nostra amministratrice si troverà in una situazione di grave irregolarità (almeno, stando al novellato articolo 1129-comma 12/3 del codice). Per la quale potrà essere revocata: in prima battuta dall'assemblea; in seconda istanza dal giudice (sempre che qualche condomino interessato volesse farlo). A nulla poi - stando a quanto ho letto - servirebbe l'affissione in bacheca di una convocazione cumulativa, con indicazione dei nomi dei condomini a fianco dei quali apporre la firma "per ricevuta". Come del resto aveva fatto negli ultimi 2-3 anni.

Approfitto per domandare (di nuovo) una precisazione: il nostro regolamento contrattuale (che risale al 1999) in uno dei suoi 26 articoli indica chiaramente che "l'assemblea ordinaria annuale dovrà essere convocata entro il 60° giorno dalla chiusura dell'esercizio gestionale per la verifica-discussione del rendiconto". Il che potrebbe significare che, al di là del nuovo articolo 1129, per noi il termine di convocazione e presentazione rendiconto è scaduto fin dallo scorso 1 marzo 2014. E quindi che l'irregolarità è già . Mi confermate? Grazie.

appunto. Meglio andare sul sicuro... Se non ricevo nulla entro giorno 1 Luglio è sicuro che avrò un coltello giudiziario tra le mani ...

appunto. Meglio andare sul sicuro... Se non ricevo nulla entro giorno 1 Luglio è sicuro che avrò un coltello giudiziario tra le mani ...
Comunque, tagliando la testa al toro, ed avere la sicurezza matematica, in tutti i casi se entro 29 giugno (data ultima dei 180 giorni concessi) non arriva la convocazione, l'amministratore non avrà più tempo per convocare l'assemblea.

Ovvero al 30.6 si potrebbe contattare un legale per la richiesta della revoca giudiziale.

Mi pare di aver letto - su questo forum o su comunicazioni periodiche ricevute (sentenze) - che quello per la richiesta di revoca giudiziale sia l'unico atto che . Infatti attraverso la volontaria giurisdizione è possibile ricorrere al giudice (da quest'anno purtroppo solo con assistenza di un legale; prima anche in mancanza.....) senza passare per la mediazione. Poi, che visti i costi per avvalersi di un legale per chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore, moltissimi desisteranno dal farlo... questa è un'altra cosa.

Ma, ripeto, la mediazione -almeno per questa tipologia di azione - non sarebbe prevista.

Chiedo scusa; ma sarebbe gradita una precisazione in merito alla data di invio della convocazione di cui alla discussione. Ma se la convocazione di assemblea (per la presentazione del rendiconto) viene spedita, per esempio, il 28/6/2014 (sabato) e i condòmini la ricevono il 1° luglio (o anche dopo) cosa succede? Bisogna ritenerla valida ugualmente? Del resto qualche amministratore potrebbe ritenere di essere nei termini corretti solo per aver effettuato l'invio dei plichi (raccomandate) prima - ovvero entro - la scadenza dei termini previsti dalla legge. Non è che fa testo la data di effettiva ricezione da parte dei destinatari? O quanto meno, la data di deposito dell'avviso di raccomandata nella loro casella di posta?

È anche vero che un amministratore potrebbe presentarsi personalmente nella giornata di lunedì 30/6 dai propri condomini e consegnare le raccomandate manualmente facendosi firmare per ricevuta. In questo caso sarebbe nella regola.

Ma il quesito verte sull'ipotesi di invio delle convocazioni per raccomandata A.R.

Mi pare di aver letto - su questo forum o su comunicazioni periodiche ricevute (sentenze) - che quello per la richiesta di revoca giudiziale sia l'unico atto che . Infatti attraverso la volontaria giurisdizione è possibile ricorrere al giudice (da quest'anno purtroppo solo con assistenza di un legale; prima anche in mancanza.....) senza passare per la mediazione. Poi, che visti i costi per avvalersi di un legale per chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore, moltissimi desisteranno dal farlo... questa è un'altra cosa.

Ma, ripeto, la mediazione -almeno per questa tipologia di azione - non sarebbe prevista.

Chiedo scusa, per errore ho inserito l'intervento di cui sopra in una discussione non pertinente.

 

Ripeto l'intervento (fatto precedentemente in altra discussione) : mi pare di ricordare che per la richiesta di revoca giudiziale mediante volontaria giurisdizione non sia affatto necessario (quindi previsto) passare dalla mediazione. Se si ritiene infatti di poter procedere per il ricorso al giudice (per sospette/accertate gravi irregolarità), basterà depositare la domanda alla cancelleria del Tribunale mediante un legale.

Purtroppo da quest'anno non è più possibile ricorrere senza il patrocinio di un avvocato; questo scoraggerà pertanto moltissimi ricorrenti dall'agire in tal senso, proprio per via dei non trascurabili costi per l'assistenza legale. Oltretutto senza la sicurezza di riuscire ad ottenere la revoca. Comunque per la revoca in volontaria giurisdizione, niente mediazione.

Comunque per la revoca in volontaria giurisdizione, niente mediazione.
A me sembra di no;

 

...

Rientrano quindi all’interno dell’alveo applicativo della mediazione obbligatoria in materia condominiale anche le questioni inerenti l’impugnazione delle delibere condominiali (sul punto si tornerà nel prosieguo), nonché la responsabilità dell’amministratore e la sua eventuale revoca. ...

--link_rimosso--

A me sembra di no;

 

...

Rientrano quindi all’interno dell’alveo applicativo della mediazione obbligatoria in materia condominiale anche le questioni inerenti l’impugnazione delle delibere condominiali (sul punto si tornerà nel prosieguo), nonché la responsabilità dell’amministratore e la sua eventuale revoca. ...

--link_rimosso--

Non intendo certo aprire un dibattito su una questione in merito alla quale anche autorevoli esperti che pubblicano l'analisi delle sentenze su questo sito (leggi Avv.to Gallucci ed altri) hanno formulato le loro indicazioni. Ma - a meno che non sia cambiato qualcosa in questi ultimi 90-120 giorni .... - resta il fatto che la domanda di revoca mediante l'istituto della volontaria giurisdizione (fra l'altro ora possibile solo con l'assistenza di un legale; mentre in precedenza la si poteva fare anche senza....) è/(era...?) l'unica procedura che non prevede(va) la mediazione. In ogni caso poiché io non sono un legale, basterebbe - eventualmente - rivolgersi a quei legali che scrivono-pubblicano in merito a tali problematiche. Sta di fatto che - mediazione o meno - avventurarsi in un'azione per la domanda di revoca di un amministratore ritenuto - a ragione o a torto - scorretto e reo di "gravi irregolarità" è qualcosa che bisogna ponderare molto ma molto attentamente. Tutta questa situazione di grande confusione è comunque da attribuire al legislatore che ha prodotto una legge che non offre grandi soluzioni alle enormi e numerosissime problematiche del mondo condominiale.

Ospite
Questa discussione è chiusa.
×