#1 Inviato 13 Agosto, 2014 In un condominio formato da 10 appartamenti e un negozio, quante deleghe può avere un condomino? Nel regolamento contrattuale del condominio non c'è scritto nulla in merito alle deleghe. Grazie per le risposte. Un saluto Luigi
#2 Inviato 13 Agosto, 2014 In un condominio formato da 10 appartamenti e un negozio, quante deleghe può avere un condomino? Nel regolamento contrattuale del condominio non c'è scritto nulla in merito alle deleghe. Grazie per le risposte.Un saluto Luigi Se nulla prevede il regolamento, in un condominio fino a un massimo di 20 condòmini, un condòmino può anche avere le deleghe di TUTTI gli altri e farsi l'assemblea da solo. Art. 67. Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
#3 Inviato 6 Ottobre, 2014 Salve, in un condominio di 27 unità un condomino proprietario di 5 unità quante delghe può avere? se me lo dite in numero mi fate un favore!!! Grazie.
#4 Inviato 6 Ottobre, 2014 Salve, in un condominio di 27 unità un condomino proprietario di 5 unità quante delghe può avere? se me lo dite in numero mi fate un favore!!! Grazie. Ritenendo che le 27 unità rappresentino il numero degli appartamenti ed ognuno degli altri condomini unici proprietari, eccetto questo che ne possiede 5, quindi 22 condomini in totale, potrà avere al massimo 5 deleghe rappresentando nel totale non più di 200 millesimi del totale di 1000 mlm
#5 Inviato 6 Ottobre, 2014 Ritenendo che le 27 unità rappresentino il numero degli appartamenti ed ognuno degli altri condomini unici proprietari, eccetto questo che ne possiede 5, quindi 22 condomini in totale, potrà avere al massimo 5 deleghe rappresentando nel totale non più di 200 millesimi del totale di 1000 mlm Quindi può rapprensentare non piu di 200 millesimi su un totale di 5 deleghe più i millessimi dei suoi appartamenti ??? Giusto???
#7 Inviato 6 Ottobre, 2014 L'art 67 disp. att. c.c. è inderogabile ai sensi dell'art. 72 disp. att. c.c. i regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69 disp.att.c.c. Quindi in ogni caso vie quanto disposto dall'articolo di cui sopra.