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Meletta7

Nomina amministratore senza assemblea - ma volevo sapere quali problemi possono insorgere dal momento che la nomina non è avvenuta

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Salve a tutti! Di recente l'attuale amministratore è stato dimesso in sede di assemblea ordinaria. Un paio di condomini, di comune accordo, hanno deciso di scrivere un foglietto a mano e appenderlo in bacheca per la presentazione di un nuovo amministratore. Alla data da loro indicata, questa persona non solo si è presentata, ma è stata anche votata come nuovo amministratore dalla maggioranza dei condomini che era presente. Io non ho partecipato perché non presente in quella data. Ora, io sono particolarmente contro questa persona, che neanche conosco, ma volevo sapere quali problemi possono insorgere dal momento che la nomina non è avvenuta secondo il rispetto delle norme del CC? Grazie

Meletta7 dice:

Salve a tutti! Di recente l'attuale amministratore è stato dimesso in sede di assemblea ordinaria. Un paio di condomini, di comune accordo, hanno deciso di scrivere un foglietto a mano e appenderlo in bacheca per la presentazione di un nuovo amministratore. Alla data da loro indicata, questa persona non solo si è presentata, ma è stata anche votata come nuovo amministratore dalla maggioranza dei condomini che era presente. Io non ho partecipato perché non presente in quella data. Ora, io sono particolarmente contro questa persona, che neanche conosco, ma volevo sapere quali problemi possono insorgere dal momento che la nomina non è avvenuta secondo il rispetto delle norme del CC? Grazie

l'amministratore deve essere nominato in una regolare assemblea con le dovute maggioranze e deve risultare nel verbale.

se nell'assemblea, con le dovute meggioranze, avete silurato il vecchio ma non ne avete nominato uno nuovo il vecchio resta in carica fino alla delibera assembleare che nomina del io sostituto.

 

quei condomini, con quel foglietto, hanno in sostanza convocato un'assemblea dove è stato nominato il nuovo ? ... non capisco bene.

 

 

La nomina va rifatta al più presto in regolare assemblea, altrimenti non è valida.

L'assemblea andrebbe convocata dal vecchio amministratore che come detto da Paul è ancora in carico fino a nomina (regolare!) di un nuovo amministratore.

Poi se la maggioranza dei condomini che l'ha votato è ampia, personalmente non ingaggerei battaglie.

Si, in sostanza con quel foglietto hanno "convocato" un'assemblea e nominato un nuovo amministratore. Inoltre, nonostante il vecchio amministratore inizialmente avesse espresso la sua perplessità per la modalità con la quale questa signora chiedesse il passaggio di consegne, sembra che invece questo passaggio sia avvenuto la scorsa settimana. Ho provato a contattare il vecchio amministratore per chiedere spiegazioni ma non ci sono riuscita, e non credo sia facile fargli convocare un'assemblea a questo punto. Che succede se la nomina non viene regolarizzata? Questo nuovo amministratore ha già indetto un'altra assemblea e sembra che le cose vadano avanti "normalmente".

Meletta7 dice:

Che succede se la nomina non viene regolarizzata?

Niente di partricolare, fino a quando a qualche condomino non venisse in mente di ricorrere in giudizio.

Se è stata indetta un'altra assemblea, sarebbe il caso di confermare la nomina in quella sede.

Buongiorno a Tutti,

 

la situazione mi sembra particolarmente, passatemi la licenza poetica, incasinata e la sua evoluzione ha preso la direzione opposta per una corretta regolarizzazione; infatti da quello che leggo rilevo che:

 

sono stati chiamati i Condomini (da altri Condomini) in modo del tutto irrituale a presentarsi ad una certa data ed orario per conoscere il Candidato alla carica di Amm.re pro tempore del Condominio;

 

in tale data e contesto (che non può essere assolutamente considerato un'Assemblea) i Condomini presenti hanno manifestato il loro gradimento per il Professionista e deciso, ipso facto, che da quel momento gli venisse conferito l'incarico di nuovo amministratore del Condominio;

 

il "Professionista", da quello che ho dedotto leggendo i post, avrebbe contattato l'amministratore per chiedere il passaggio di consegne;

 

il passaggio di consegne sarebbe poi di fatto avvenuto e la documentazione dell'intero condominio è stata trasmessa materialmente al "Professionista" che ha assunto l'incarico di nuovo amministratore dell'Immobile con le modalità sopra richiamate.

 

Se i passaggi sopra esposti sono avvenuti in tal modo personalmente rilevo che:

 

Il vecchio Amministratore è a tutti gli effetti ancora amministratore del Vostro Condominio, la pseudo nomina del nuovo è, a mio parere, radicalmente nulla priva e di effetti giuridici in quanto avvenuta al di fuori dell'Assemblea, non ricorrendo peraltro il caso di nomina giudiziale che ha un suo iter ben preciso ne il caso di estrema urgenza per l'indizione dei un Assemblea da parte anche di un solo Condomino senza la rituale formalità prevista.

 

Per sanare questo "peccato originale" occorre che il vecchio (e secondo me unico e formalmente  effettivo amministratore) Vi convochi in Assemblea con o.d.g. Nomina Amministratore ed in quella Sede fate la nomina dell'altro Professionista che avete scelto in via informale;

qualora non abbiate questa possibilità della collaborazione del precedente Amministratore dovreste procedere ad una richiesta di convocazione dell'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 66 delle disp. att. c.c. e quindi decorso il termine procedere sempre tramite i Condomini richiedenti alla convocazione degli altri Condomini all'Assemblea dove quindi voterete la nomina dell'Amministratore.

 

A mio parere, ma vi suggerisco anche di farlo verificare da un legale specializzato nel settore condominiale, il "Professionista" che avete attualmente non è l'amministratore del Condominio, è rimasto in carica l'altro; e questa criticità potrà essere fatta valere in qualsiasi momento anche in futuro, basta che chiunque dei Condomini, anche futuri nuovi Condomini, chiedano di vedere la prima delibera di nomina dell'Amministratore; attenzione che eventuali delibere successive di nomina/conferma dell'Amministratore che fossero prese in Assemblee dallo stesso indette non sanerebbero il vizio iniziale poiché essendo invalida la nomina originaria, non ha titolo alla convocazione delle successive Assemblee.

 

Le vie di regolarizzazione che vedo sono:

 

- convocazione fatta dal precedente Amministratore;

- richiesta di convocazione dei Condomini (Art. 66 disp. att. c.c.);

 

non mi vengono in mente altre ipotesi.

 

Ma Vi suggerisco vivamente di non lasciare la situazione così com'è e di sottoporla ad un legale di fiducia.

 

Ultime due considerazioni di commento personale sulla vicenda almeno per come è stata descritta:

 

- non condivido l'operato del precedente amministratore che ha consegnato tutte le documentazioni condominiali ad un perfetto estraneo al Condominio, con tutte le possibili gravi conseguenze che questo operato lo espone per i dati contenuti nelle documentazioni trasmesse.

Se proprio ravvisava l'esigenza inderogabile di consegnare tale documentazione poteva farlo nelle mani dei Consiglieri Condomini e verbalizzare il tutto, poi quello che questi ultimi avrebbero fatto del materiale documentale ricevuto diveniva loro responsabilità.

 

- non condivido l'operato del "Professionista"  che ha accettato l'incarico con questa modalità assolutamente irregolare ai fini della sua effettiva nomina di Amministratore; irregolarità che non si sana neanche trascorsi 30 giorni dalla decisione assembleare/consegna Verbali agli Assenti/Dissenzienti, non essendoci stata  di fatto una regolare Assemblea. 

 

Tienici aggiornati sugli sviluppi, grazie.

 

Ciao e buon proseguimento di giornata.

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Buongiorno e grazie mille per la sua risposta molto esaustiva. Ho chiesto ad entrambi i professionisti (vecchio e nuovo amministratore) di legalizzare la posizione, aspetto che mi facciano sapere come/se intendono procedere. Purtroppo in questo condominio ci sono gravi problemi di liquidità e pertanto è ancora più importante che le cose vengano fatte secondo le normative, ma a quanto pare solo l'unica ad avere sollevato il problema. Vi ringrazio ancora per i vostri preziosi consigli e vi terrò aggiornati.

Buona giornata!

Buonasera! Sono riuscita a parlare con il vecchio amministratore il quale ha detto che siccome nella recente assemblea indetta dal nuovo amministratore i condomini hanno firmato l'approvazione del bilancio preventivo di spesa, lui ha deciso di effettuare il passaggio di consegne. Tra l'altro ha detto che si può fare ricorso solo entro 30 giorni dalla nomina, e una volta trascorsi non si può più impugnare. 

Pensate possa bastare se chiedo che venga inserita nella prossima assemblea nell'ordine del giorno la regolarizzazione della nomina? E la chiudiamo qui?

Grazie e buona serata.

Ciao

Credo che tra il vecchio e il nuovo,nessuno dei due è  salvabile, visto che non conoscono gravemente le norme che regolano la materia condominiale. 

 Non c'è nessun limite per impugnare, visto che si tratta di nullità insanabile.

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Meletta7 dice:

Pensate possa bastare se chiedo che venga inserita nella prossima assemblea nell'ordine del giorno la regolarizzazione della nomina? E la chiudiamo qui?

Ma certo che basta, è la cosa più di buon senso.

Nella prossima assemblea confermate a maggioranza la nomina del nuovo amministratore ed è fatta.

condo77 dice:

Ma certo che basta, è la cosa più di buon senso.

Nella prossima assemblea confermate a maggioranza la nomina del nuovo amministratore ed è fatta.

Buonasera a Tutti,

 

ciao condo77 non sono convinto che un'assemblea convocata dal "nuovo amministratore" con all' o.d.g. nomina amministratore possa sanare il tutto; a mio parere è nulla la "nomina" fatta senza regolare Assemblea (vedi foglietto di carta affisso dai Condonini) quindi qualsiasi atto compiuto dal "nuovo amministratore" è a sua volta irregolare; sono convinto che per uscire dalla situazione o il vecchio indice Assemblea con punto all'o.d.g. e in quella sede si nomina il nuovo oppure autoconvocazione dei Condomini secondo art. 66 disp. att. c.c. (indirizzata al vecchio amministratore) e poi convocazione di tutti i Condonini decorso il termine e qui nomina.

 

L'altra strada a mio parere presta il fianco ad essere contestata in qualsiasi tempo perché radicalmente nulla.

 

Buona serata.

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Pensiero_Libero dice:

Buonasera a Tutti,

 

ciao condo77 non sono convinto che un'assemblea convocata dal "nuovo amministratore" con all' o.d.g. nomina amministratore possa sanare il tutto; a mio parere è nulla la "nomina" fatta senza regolare Assemblea (vedi foglietto di carta affisso dai Condonini) quindi qualsiasi atto compiuto dal "nuovo amministratore" è a sua volta irregolare; sono convinto che per uscire dalla situazione o il vecchio indice Assemblea con punto all'o.d.g. e in quella sede si nomina il nuovo oppure autoconvocazione dei Condomini secondo art. 66 disp. att. c.c. (indirizzata al vecchio amministratore) e poi convocazione di tutti i Condonini decorso il termine e qui nomina.

 

L'altra strada a mio parere presta il fianco ad essere contestata in qualsiasi tempo perché radicalmente nulla.

 

Buona serata.

No i vizi di convocazione rendono le delibere annullabili non nulle, quindi se nessuno impugna entro 30 gg è fatta.

Però almeno una delibera ci vuole, quella del foglietto non era una delibera.

condo77 dice:

No i vizi di convocazione rendono le delibere annullabili non nulle, quindi se nessuno impugna entro 30 gg è fatta.

Però almeno una delibera ci vuole, quella del foglietto non era una delibera.

Ciao condo77,

 

non mi trovo su questo passaggio, un conto è un vizio di convocazione (esempio dimentico di convocare un avente diritto, oppure non rispetto i tempi previsti tra la ricezione della convocazione e la data dell'assemblea  o ancora invio le convocazione con modalità non conforme al dettato normativo (racc.ta pec fax ecc...) e fin qui ti seguo sull'annulabilità per vizio di convocazione, ma un soggetto non titolato a convocare un'assemblea non è, a mio parere, un vizio di convocazione, unica chance che poteva esserci sarebbe stata che a quell'adunanza fossero tutti gli aventi diritto presenti e concordi (1000/000), ma così non mi sembra sia accaduto.

Secondo me ogni atto che è scaturito da quell'adunanza è radicalmente nullo e privo di effetti.

 

Sarebbe tuttavia interessante il parere di un legale che possa dare riscontro su questo passaggio.

 

Magari lo potrebbe chiedere l'interessato visto che l'argomento la vede coinvolta in prima persona.

 

Buona notte.

Pensiero_Libero dice:

Ciao condo77,

 

non mi trovo su questo passaggio, un conto è un vizio di convocazione (esempio dimentico di convocare un avente diritto, oppure non rispetto i tempi previsti tra la ricezione della convocazione e la data dell'assemblea  o ancora invio le convocazione con modalità non conforme al dettato normativo (racc.ta pec fax ecc...) e fin qui ti seguo sull'annulabilità per vizio di convocazione, ma un soggetto non titolato a convocare un'assemblea non è, a mio parere, un vizio di convocazione, unica chance che poteva esserci sarebbe stata che a quell'adunanza fossero tutti gli aventi diritto presenti e concordi (1000/000), ma così non mi sembra sia accaduto.

Secondo me ogni atto che è scaturito da quell'adunanza è radicalmente nullo e privo di effetti.

 

Sarebbe tuttavia interessante il parere di un legale che possa dare riscontro su questo passaggio.

 

Magari lo potrebbe chiedere l'interessato visto che l'argomento la vede coinvolta in prima persona.

 

Buona notte.

E' certamente un vizio di convocazione, cosa che rende la delibera annullabile ma non nulla ex art. 66 d.a.c.c.:

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati

 

Considera che anche l'omessa convocazione degli aventi diritto è un vizio di convocazione e non vedo come una convocazione da parte di un amministratore irritualmente nominato possa costituire un vulnus più grave rispetto all'omessa convocazione con riunione spontanea dei condomini.

condo77 dice:

E' certamente un vizio di convocazione, cosa che rende la delibera annullabile ma non nulla ex art. 66 d.a.c.c.:

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati

 

Considera che anche l'omessa convocazione degli aventi diritto è un vizio di convocazione e non vedo come una convocazione da parte di un amministratore irritualmente nominato possa costituire un vulnus più grave rispetto all'omessa convocazione con riunione spontanea dei condomini.

Continuo a non essere convinto (ma ovviamente tutti vivono bene lo stesso😀) i condomini non possono convocare un Assemblea in autonomia se non ne fanno preventivamente richiesta all'amministratore, solo se questo non provvede possono provvedere a proseguire l'autoconvocazione (sempre seguendo l'iter normativo art. 66) altrimenti non hanno titolarità a farlo; immagina che ogni condominio possa mettere foglietti appesi nell'androne con data e orario (tra l'altro lo scopo era incontrare il candidato, quindi neanche una parvenza di aderenza di punto di o.d.g. attinente con la nomina amministratore, ma questo non cambia nulla sul vizio originario, lo aggrava e basta) e poi alla data stabilita dell'incontro si trovano un gruppo di condomini e decidono di ripulire le scale, oppure cambiare la ditta di pulizie, oppure nominare un nuovo amministratore.

Il giorno dopo un altro gruppo di condonini affiggono un altro foglietto con data e ora per altro incontro e altro argomento e così via, immagini che caos; secondo il tuo ragionamento gli altri dovrebbero di volta in volta impugnare entro 30 giorni altrimenti le decisioni prese sarebbero valide e produttive di effetti; no secondo me non funziona così.

L'Assemblea può  essere validamente convocata solo dall'amministratore o esserne fatta richiesta tramite art.

 66 disp.att.c.c. e  dopo inerzia Amministratore si continua l'iter dell'art. 66 in autoconvocazione.

Solo quando ricorrano gravi casi di danno imminente o grave pregiudizio per il Condoninio può essere convocata Assemblea da parte dei Condomini senza particolari formalità ma non riscontro in questa circostanza il caso di specie.

 

Continuo a essere convinto della nullità della nomina, ma dormiremo tutti lo stesso questa notte.

 

Un caro saluto e buona notte.

Modificato da Pensiero_Libero
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Pensiero_Libero dice:

Continuo a non essere convinto (ma ovviamente tutti vivono bene lo stesso😀) i condomini non possono convocare un Assemblea in autonomia se non ne fanno preventivamente richiesta all'amministratore, solo se questo non provvede possono provvedere a proseguire l'autoconvocazione (sempre seguendo l'iter normativo art. 66) altrimenti non hanno titolarità a farlo; immagina che ogni condominio possa mettere foglietti appesi nell'androne con data e orario (tra l'altro lo scopo era incontrare il candidato, quindi neanche una parvenza di aderenza di punto di o.d.g. attinente con la nomina amministratore, ma questo non cambia nulla sul vizio originario, lo aggrava e basta) e poi alla data stabilita dell'incontro si trovano un gruppo di condomini e decidono di ripulire le scale, oppure cambiare la ditta di pulizie, oppure nominare un nuovo amministratore.

Il giorno dopo un altro gruppo di condonini affliggono un altro foglietto con data e ora per altro incontro e altro argomento e così via, immagini che caos e secondo il tuo ragionamento gli altri dovrebbero di volta in vole impugnare entro 30 giorni, no secondo me non funziona così.

L'Assemblea può  essere validamente convocata solo dall'amministratore o esserne fatta richiesta tramite art.

 66 disp.att.c.c.  dopo inerzia Amministratore si continua l'iter dell'art. 66 in autoconvocazione.

Solo quando ricorrano gravi casi di danno imminente o grave pregiudizio per il Condoninio può essere convocata Assemblea da parte dei Condomini senza particolari formalità ma non riscontro in questa circostanza il caso di specie.

 

Continuo a essere convinto della nullità della nomina, ma dormiremo tutti lo stesso questa notte.

 

Un caro saluto e buona notte.

Ma qui non si tratta di convocare un'assemblea in autonomia (benché anche questo costituisca un semplice vizio di convocazione, quindi delibere annullabili ma non nulle), qui l'assemblea viene convocata da un soggetto che verrà successivamente confermato essere l'amministratore.

L'importante è che si tenga una regolare assemblea con formale delibera e verbale, perché questo è il vulnus maggiore della prima "riunione": non hanno fatto un'assemblea di condominio, non hanno deliberato.

Ora si tratta di farlo e come viene convocata questa assemblea di per sé poco importa (in tutti i casi le delibere saranno annullabili ma non nulle), ma la cosa più naturale è farla convocare da quello che ormai considerano il loro amministratore (e anche lui si considera tale).

 

E' una soluzione molto semplice, di buon senso e anche legalmente ineccepibile.

Scommetto nessuno impugnerà.

Però se ti vengono in mente di alternative: dì pure.

Modificato da condo77

Le vie di regolarizzazione che vedo sono:

 

- convocazione fatta dal precedente Amministratore;

- richiesta di convocazione dei Condomini (Art. 66 disp. att. c.c.) e poi autoconvocazione tutto seguendo iter previsto art. 66.

 

ovviamente sempre IMO

 

Di nuovo buona notte.

  

Pensiero_Libero dice:

Le vie di regolarizzazione che vedo sono:

 

- convocazione fatta dal precedente Amministratore;

- richiesta di convocazione dei Condomini (Art. 66 disp. att. c.c.) e poi autoconvocazione tutto seguendo iter previsto art. 66.

 

ovviamente sempre IMO

 

Di nuovo buona notte.

  

Sì sono altre strade percorribili, ma nel contesto specifico paiono più complicate.

Io preferirei una modalità che conferma la nomina dell'amministratore, non una modalità che lo nomina ex novo, anche per non rischiare di invalidare quanto fatto dal neo-amministratore tra il momento della prima "chiamata" e il momento dell'assemblea.

L'importante cmq è che nella delibera trovi chiara espressione la volontà dei condomin e che questa volontà sia espressa dalla maggioranza: è l'aspetto sostanziale al di là di quello formale (chi convoca?)

Modificato da condo77

Buongiorno a Tutti,

 

la mia vecchia esperienza sui casi di giurisprudenza era alla base del mio convincimento della tesi sopra evidenziata nei precedenti interventi (Assemblea viziata da nullità) approfondendo meglio l'argomento anche qui nel sito ho trovato questo interessante articolo di cui Vi riporto un passaggio:

 

 

"La decisione del Tribunale di Monza.

Operate dette premesse in merito alla distinzione tra delibere nulle annullabili, il Tribunale di Monza ha quindi provveduto a esaminare i vari motivi di impugnazione proposti dal condomino attore.

Quelli più interessanti, come detto, riguardano il fatto che l'assemblea fosse stata convocata da un amministratore che non era più tale e che anche il consuntivo e il preventivo fossero stati redatti e presentati ai condomini da un soggetto senza poteri di gestione.

Era successo infatti che l'amministratore in carica era deceduto e che la direzione del condominio era stata assunta da una società senza alcun incarico assembleare. Secondo l'attore il rapporto di mandato con l'amministratore regolarmente eletto era venuto meno con la morte di quest'ultimo e la società in questione non aveva alcuna legittimazione a svolgere tale funzione.

A questo punto occorre anche sottolineare come l'impugnazione in questione fosse stata presentata oltre i termini di decadenza di cui all'art. 1137 c.c. e quindi al Tribunale rimanesse soltanto da verificare se i vari motivi dedotti dall'attore fossero meno qualificabili come vizi di nullità i quali, come detto, possono essere eccepiti anche oltre il termine di 30 giorni.

 

Come anticipato, il Tribunale ha tuttavia ritenuto che entrambi i motivi di impugnazione sopra menzionati non rientrassero tra i vizi di nullità. Quanto al primo, relativo alla carenza di legittimazione del soggetto che aveva convocato l'assemblea, il Giudice ha ritenuto che lo stesso potesse essere tutto al più annoverato fra i vizi di annullabilità delle deliberazioni assunte in quella sede e che non si potesse però procedere all'annullamento per il carattere tardivo dell'impugnazione.

Quanto al secondo, invece, il Tribunale sembra aver fatto chiaramente intendere che detta circostanza non potesse nemmeno essere annoverata fra le cause di annullabilità, trattandosi di una mela irregolarità, essendo ininfluente il fatto che la redazione dei consuntivi e dei preventivi portati all'esame dell'assemblea fosse stata effettuata da un soggetto diverso dall'amministratore, tenuto conto del fatto che i condomini avevano comunque provveduto ad approvarli con le maggioranze di legge e quindi a ratificare l'operato del proprio amministratore."



Fonte: https://www.condominioweb.com/delibera-nulla-o-annullabile-un-breve-vademecum.18414

 

Ovviamente si tratta di una sentenza, ma ce ne sono altre simili, ancorché non perfettamente aderenti, ma che danno l'evidenza di un approccio residuale alle delibere nulle rispetto a quelle considerate annullabili considerando queste ultime la regola e le nulle appunto una parte limitata e residuale.

 

Condo77 grazie delle argomentazioni spese nel nostro confronto perché mi hai dato lo stimolo ad approfondire il tema e quindi aggiornare questo argomento con le sue nuove evoluzioni.

 

Buon proseguimento di giornata a Tutti.   

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Pensiero_Libero dice:

Ovviamente si tratta di una sentenza, ma ce ne sono altre simili, ancorché non perfettamente aderenti, ma che danno l'evidenza di un approccio residuale alle delibere nulle rispetto a quelle considerate annullabili considerando queste ultime la regola e le nulle appunto una parte limitata e residuale.

Infatti, condivido pienamente. La nullità è riservata davvero ai casi più eclatanti.

  • Grazie 1

Grazie mille a tutti. Quindi riassumendo è sufficiente se chiedo al il nuovo amministratore di inserire nella prossima assemblea l'ufficializzazione della sua nomina?

Grazie e buona giornata.

Meletta7 dice:

Grazie mille a tutti. Quindi riassumendo è sufficiente se chiedo al il nuovo amministratore di inserire nella prossima assemblea l'ufficializzazione della sua nomina?

Grazie e buona giornata.

Esatto.

Fai sapere come andrà, se ti andrà. 🙂

Buongiorno a tutti, una nuova puntata di questa saga. Ho scritto più volte al nuovo amministratore affinché inserisse all'ordine del giorno la regolarizzazione della sua nomina, ma mi ha risposto che ne possiamo parlare ma che è regolare, visto che sono passati 30 giorni per l'impugnazione che nessuno ha fatto. Anche il vecchio amministratore ha confermato questa tesi ad uno dei condomini che conosce, anche se ha ammesso che si poteva fare meglio.

Sembra pertanto che non ci sia bisogno di fare nulla, neanche menzionarlo su una prossima assemblea. Sono basita.

Grazie ancora e buona giornata.

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