#1 Inviato 3 Dicembre, 2015 ci troviamo nel ns. condominio nella situazione che l'amm.re è stato votato dalla metà dei condomini che rappresentano 500mm. ed un'altra metà che vota contro, quindi 500mm- Domanda è legittima la nomina? ciòé i 500mm. sono stati raggiunti ed anche gli intervenuti.
#2 Inviato 3 Dicembre, 2015 per la nomina dell'amministratore occorrono tanti voti che rappresentano la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
#3 Inviato 3 Dicembre, 2015 ci troviamo nel ns. condominio nella situazione che l'amm.re è stato votato dalla metà dei condomini che rappresentano 500mm. ed un'altra metà che vota contro, quindi 500mm- Domanda è legittima la nomina? ciòé i 500mm. sono stati raggiunti ed anche gli intervenuti. Se erano presenti tutti i condòmini ed anche i voti delle teste sono perfettamente uguali tra favorevoli e contrari, manca la maggioranza degli intervenuti (teste). Se oltre ai 500 millesimi ha ottenuto anche la maggioranza delle teste intervenute, la nomina è valida.
#4 Inviato 3 Dicembre, 2015 Se oltre ai 500 millesimi ha ottenuto anche la maggioranza delle teste intervenute, la nomina è valida.Leonardo, devono essere raggiunte ambedue le maggioranze, se 500 mlm sono SI e 500 mlm sono NO, indifferentemente il numero di teste SI/NO, la delibera di nomina è in stallo cioè un nulla di fatto.
#5 Inviato 3 Dicembre, 2015 Leonardo, devono essere raggiunte ambedue le maggioranze, se 500 mlm sono SI e 500 mlm sono NO, indifferentemente il numero di teste SI/NO, la delibera di nomina è in stallo cioè un nulla di fatto. d'accordo. ma se 500 mlm SI rappresentano la maggioranza degli intervenuti la delibera è valida, al contrario se non la rappresentano la maggioranza degli interventi la delibera non è valida.
#6 Inviato 3 Dicembre, 2015 ci troviamo nel ns. condominio nella situazione che l'amm.re è stato votato dalla metà dei condomini che rappresentano 500mm. ed un'altra metà che vota contro, quindi 500mm- Domanda è legittima la nomina? ciòé i 500mm. sono stati raggiunti ed anche gli intervenuti. Salve, occorrono 500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti in assemblea. Quindi se siete 20 ed 11 votano per Tizio e rappresentano 500mill e 9 votano per Caio e rappresentano anche loro 500 mill, verrà nominato Tizio. Cordiali saluti.
#7 Inviato 3 Dicembre, 2015 Salve,occorrono 500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti in assemblea. Quindi se siete 20 ed 11 votano per Tizio e rappresentano 500mill e 9 votano per Caio e rappresentano anche loro 500 mill, verrà nominato Tizio. Cordiali saluti. 500 e 500 non fa la doppia maggioranza è stallo. - - - Aggiornato - - - d'accordo. ma se 500 mlm SI rappresentano la maggioranza degli intervenuti la delibera è valida, al contrario se non la rappresentano la maggioranza degli interventi la delibera non è valida.I NO devono essere inferiori ai SI, sia per teste sia per mlm ovvero p.es. 500 mlm SI (10 teste) e 499 mlm NO (9 teste)
#8 Inviato 3 Dicembre, 2015 Leonardo, devono essere raggiunte ambedue le maggioranze, se 500 mlm sono SI e 500 mlm sono NO, indifferentemente il numero di teste SI/NO, la delibera di nomina è in stallo cioè un nulla di fatto. Ma tu non sai se 500 millesimi rappresentano anche la metà delle teste. MI SPIEGO: Ci sono 10 unità con 100 millesimi cadauna. Tizio possiede possiede 2 unità (200 millesimi) Caio possiede 2 unità (200 millesimi) Sempronio possiede 1 unità (100 millesimi) Altri 5 condòmini possiedono una unità a testa (totale 500 millesimi). Totale condòmini = 8 che rappresentano 1000 millesimi Se Tizio+Caio+Sempronio che rappresentano 500 millesimi votano contro e gli altri 5 condòmini che rappresentano 500 millesimi votano a favore, la nomina è perfettamente valida e non è in stallo perchè rispetta quanto disposto dal 2° comma art. 1136 (maggioranza intervenuti e metà del valore dell'edificio).
#9 Inviato 3 Dicembre, 2015 Ma tu non sai se 500 millesimi rappresentano anche la metà delle teste. MI SPIEGO: Ci sono 10 unità con 100 millesimi cadauna. Tizio possiede possiede 2 unità (200 millesimi) Caio possiede 2 unità (200 millesimi) Sempronio possiede 1 unità (100 millesimi) Altri 5 condòmini possiedono una unità a testa (totale 500 millesimi). Totale condòmini = 8 che rappresentano 1000 millesimi Se Tizio+Caio+Sempronio che rappresentano 500 millesimi votano contro e gli altri 5 condòmini che rappresentano 500 millesimi votano a favore, la nomina è perfettamente valida e non è in stallo perchè rispetta quanto disposto dal 2° comma art. 1136 (maggioranza intervenuti e metà del valore dell'edificio). Ripeto, perchè la delibera sia valida ambedue devono essere superiori ai NO sia le teste sia i mlm, se tutti presenti mettiamo il caso 20 condomini e 9 rappresentano 500 mlm e 11 gli altri 500 mlm ed i 9 votano NO ed i 11 votano SI, sarà uno stallo.
#10 Inviato 3 Dicembre, 2015 se vota SI la maggioranza dei condomini, (quindi se sono 20 viene votata es. da 11) e questi 11 rappresentano 500 nlm del valore, la nomina è valida
#11 Inviato 3 Dicembre, 2015 se vota SI la maggioranza dei condomini, (quindi se sono 20 viene votata es. da 11) e questi 11 rappresentano 500 nlm del valore, la nomina è validaE uno stallo con 500 e 500 non c'è la doppia maggioranza sempre necessaria perchè la delibera sia valida.
#12 Inviato 3 Dicembre, 2015 Ripeto, perchè la delibera sia valida ambedue devono essere superiori ai NO sia le teste sia i mlm, se tutti presenti mettiamo il caso 20 condomini e 9 rappresentano 500 mlm e 11 gli altri 500 mlm ed i 9 votano NO ed i 11 votano SI, sarà uno stallo. L'art. 1136 non dice questo. Se fosse come dici ci sarebbe scritto "la maggioranza degli intervenuti e 501 millesimi".
#13 Inviato 3 Dicembre, 2015 L'art. 1136 non dice questo.Se fosse come dici ci sarebbe scritto "la maggioranza degli intervenuti e 501 millesimi". So benissimo cosa dice l'articolo 1136 cc, dice almeno, ma so anche che devono essere garantite ambedue le maggioranze .. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. NON 500 mlm, almeno 500, e 500 contro 500 è parità. Perchè per le delibere vale sempre la doppia maggioranza Per le delibere vale sempre la doppia maggioranza Fonte/per-le-delibere-vale-sempre-la-doppia-maggioranza.11738#ixzz3tHrVlytN https://www.condominioweb.com
#14 Inviato 3 Dicembre, 2015 Salve, la norma parla di maggioranza intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio Quindi se uno ha 11 voti e 500 mill ed un altro ne ha 9 e 500 la norma è rispettata e viene approvato chi ha avuto 11 voti. La norma infatti non parla di andare oltre i 500 mill, ma solo di almeno la metà del valore dell'edificio. Tizio con 11 voti e 500 mill rispetta la norma e sarà nominato a prescindere che l'altro abbia pure 500mill ma con voti minori, 9 ad esempio. Per chiarire, consiglio di leggere questa consulenza: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Dove si trova una situazione simile a quella che definisce Tullio, cioè la maggioranza riferita alla prima parte della frase ed anche alla seconda. Come leggerete nella consulenza mi concentro sulla "e" congiuntiva. Solo che nel 2° comma del 1136 abbiamo un avverbio oppositivo cioè il termine "almeno" che cambia il risultato e dunque fortifica l'indipendenza delle due parti della frase. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Spero che la consulenza che pur parla di altro, nella parte della "e" congiuntiva aiuti a chiarire il tranello dove spesso uno può cadere. Cordiali saluti.
#15 Inviato 3 Dicembre, 2015 500 mlm contro 500 mlm indifferentemente il numero delle teste è parità e non ci può essere la doppia maggioranza, mettetela come volete ma è pari. Perchè per le delibere vale sempre la doppia maggioranza Per le delibere vale sempre la doppia maggioranza Fontehttps://www.condominioweb.com/per-le-delibere-vale-sempre-la-doppia-maggioranza.11738#ixzz3tHrVlytN Ora esco dalla discussione
#16 Inviato 4 Dicembre, 2015 LA NOTTE PORTA CONSIGLIO: Devo cambiare il mio parere e dare ragione a Tullio. Quell'"almeno" è riferito alla maggioranza sottintesa ed il 2° comma del 1136 andrebbe più chiaramente letto così: Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e (la maggioranza di) almeno la metà del valore dell'edificio. La ratio della Legge è proprio quella di non far prevalere ne le teste sui millesimi, ne i millesimi sulle teste. Se così non fosse ed usassimo lo stesso metro per il terzo comma dell'art. 1136 che recita: La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio in un edificio misto con cantine e box di proprietà di altri condòmini potremmo avere una delibera che passa con: 10 voti favorevoli rappresentanti 350 millesimi 5 voti contrari che rappresentano 650 millesimi Anche questa votazione rispetta il dettato del 3° comma (maggioranza intervenuti ed almeno 333,33 millesimi) Ma secondo voi una delibera con questi numeri sarebbe valida?
#17 Inviato 4 Dicembre, 2015 Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti "e" (la maggioranza di) almeno la metà del valore dell'edificio. Ti ringrazio Leonardo, della corretta interpretazione della norma dell'art. 1136 cc C'è un articolo sul Sole 24 ore (ed anche altri Link in rete) che fa il punto sulla congiunzione "e" che unisce e condiziona i due termini trattati Teste e Millesimi, congiunzione che appare anche in altri articoli di Legge che abbiamo discusso ed ancora non chiarito. Le delibere condominiali devono essere adottate con la duplice maggioranza: quella del numero degli intervenuti o dei condòmini e quella del valore. Tali maggioranze non sono tra loro alternative sicché, ai fini della validità delle delibere, è necessario che sussistano entrambe. Sul punto, i commi 2, 3 e 5 dell’articolo 1136 del Codice civile collegano infatti – con la congiunzione "e" – le due componenti necessarie della maggioranza (numero degli intervenuti all’assemblea o dei condomini dell’edificio e numero delle quote millesimali di comproprietà spettanti a ciascun condomino). ... Aggiungo che c'è una sentenza in merito al dettato descritto dal Leonardo; In tema di condominio negli edifici, la regola posta dall'art. 1136, comma 3, c.c., secondo la quale la deliberazione assunta dall'assemblea condominiale in seconda convocazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio, va intesa nel senso che, coloro che abbiano votato contro l'approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore, atteso che l'intero art. 1136 c.c. privilegia il criterio della maggioranza del valore dell'edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto sufficiente il raggiungimento di una maggioranza di voti favorevoli, pari ad un terzo dei presenti, unitamente alla condizione che essi rappresentassero almeno un terzo della proprietà, ritenendo del tutto irrilevante che la parte contraria alla delibera detenesse un valore della proprietà superiore a quello della maggioranza del voto personale). (Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 6625 del 05/04/2004)
#18 Inviato 4 Dicembre, 2015 Salve, hai ragione Tullio. Ci siamo concentrati troppo sulla "e" e contro "e" xD Ed almeno io ho dimenticato la visione d'insieme della legge e la sua ratio. Grazie, perchè appunto il confronto aiuta anche a chiarire queste situazioni. Cordiali saluti.