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gerardo morrone

Montaggio teli non conformi al decoro condominiale

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buongiorno

il vicino di casa che non e il proprietario, ma l affittuario, ha montato dei teli non conformi al decoro dell immobile.

avvisato l amministratore per il montaggio dei teli senza autorizzazione, mi rispondeva,

che essendo all interno del confine tra me e l affittuario era una diatriba che dovevamo risolvere tra noi.

gentilmente mi aiutate??

grazie

Spetta all'amministratore curare il decoro dell'immobile, su segnalazione anche di un solo condomino egli deve agire nei confronti degli abusi, il condominio non pùo deliberare sugli abusi.

 

L'ultima assemblea nel ns. condominio verteva su questo, l'ho invalidata con questa lettera:

Oggetto: Convocazione assemblea straordinaria dell’8 e 09/11/2016.

In relazione all’assemblea straordinaria di cui all’oggetto, con la presente, della quale si chiede, ad ogni effetto di legge, l’inserimento nel verbale della stessa assemblea, io sottoscritta Pingo Palla, sono ad evidenziare quanto di seguito.

a) Per quanto ai punti 2) “Rimozione canna fumaria, tendaggi, porta sulle scale del 2o piano, inferiate;” e 3) “Eventuali ulteriori abusi edilizi non trasmessi x conoscenza all'amm.re;”.

Il Condominio nulla può deliberare in tal senso.

La relativa delibera sarebbe viziata per mancanza di discrezionalità dell’assemblea su detti argomenti.

Infatti, quanto ai punti in questione all’OdG questi sono già previsti nel regolamento di Condominio approvato e vigente nonché dalle norme del C.C.

In altri termini, il Condominio non può assumere una delibera contraria alla Legge e al Regolamento di Condominio.

E’ vero, infatti, che al fine di attivarsi per far cessare gli abusi, l'amministratore non necessita di alcuna previa delibera assembleare, posto che egli è già tenuto ex legge (art. 1130, comma 1, n. 1 cod. civ.) a curare l'osservanza del regolamento del condominio al fine di tutelare l'interesse generale al decoro, alla tranquillità e all'abitabilità dell'edificio.

Il potere dell'amministratore di curare l'osservanza del regolamento si riferisce non solo alle parti dell'edificio comuni a tutti i partecipanti e, come tali, insuscettibili di proprietà separata, ma riguarda anche la vigilanza sulla regolarità dei servizi comuni, anche per quanto attiene alle interferenze con i singoli appartamenti.

Tra l’altro l’Amministratore ha il potere di eseguire verifiche e di impartire le necessarie provvidenze intese a mantenere integra la parità del godimento dei beni comuni da parte di tutti i condomini.

E’ pacifico, poi, che se l’Assemblea convocata dovesse deliberare su questioni già regolamentate dal regolamento di Condominio e/o dalla Legge questa incorrerebbe nel c.d. eccesso di potere con conseguente annullabilità della delibera stessa.

b) Sussistenza di conflitto di interesse per i condomini che hanno perpetrato gli abusi lamentati.

Ad ogni buon conto, va evidenziato che i condomini interessati agli abusi denunciati vanno, in ogni caso, esclusi dal voto sui punti 2) e 3) dell’OdG, sussistendo per gli stessi un chiaro conflitto di interessi.

Anche in questo caso, la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse

 

- - - Aggiornato - - -

 

Spetta all'amministratore curare il decoro dell'immobile, su segnalazione anche di un solo condomino egli deve agire nei confronti degli abusi, il condominio non pùo deliberare sugli abusi.

 

L'ultima assemblea nel ns. condominio verteva su questo, l'ho invalidata con questa lettera:

Oggetto: Convocazione assemblea straordinaria dell’8 e 09/11/2016.

In relazione all’assemblea straordinaria di cui all’oggetto, con la presente, della quale si chiede, ad ogni effetto di legge, l’inserimento nel verbale della stessa assemblea, io sottoscritta Pingo Palla, sono ad evidenziare quanto di seguito.

a) Per quanto ai punti 2) “Rimozione canna fumaria, tendaggi, porta sulle scale del 2o piano, inferiate;” e 3) “Eventuali ulteriori abusi edilizi non trasmessi x conoscenza all'amm.re;”.

Il Condominio nulla può deliberare in tal senso.

La relativa delibera sarebbe viziata per mancanza di discrezionalità dell’assemblea su detti argomenti.

Infatti, quanto ai punti in questione all’OdG questi sono già previsti nel regolamento di Condominio approvato e vigente nonché dalle norme del C.C.

In altri termini, il Condominio non può assumere una delibera contraria alla Legge e al Regolamento di Condominio.

E’ vero, infatti, che al fine di attivarsi per far cessare gli abusi, l'amministratore non necessita di alcuna previa delibera assembleare, posto che egli è già tenuto ex legge (art. 1130, comma 1, n. 1 cod. civ.) a curare l'osservanza del regolamento del condominio al fine di tutelare l'interesse generale al decoro, alla tranquillità e all'abitabilità dell'edificio.

Il potere dell'amministratore di curare l'osservanza del regolamento si riferisce non solo alle parti dell'edificio comuni a tutti i partecipanti e, come tali, insuscettibili di proprietà separata, ma riguarda anche la vigilanza sulla regolarità dei servizi comuni, anche per quanto attiene alle interferenze con i singoli appartamenti.

Tra l’altro l’Amministratore ha il potere di eseguire verifiche e di impartire le necessarie provvidenze intese a mantenere integra la parità del godimento dei beni comuni da parte di tutti i condomini.

E’ pacifico, poi, che se l’Assemblea convocata dovesse deliberare su questioni già regolamentate dal regolamento di Condominio e/o dalla Legge questa incorrerebbe nel c.d. eccesso di potere con conseguente annullabilità della delibera stessa.

b) Sussistenza di conflitto di interesse per i condomini che hanno perpetrato gli abusi lamentati.

Ad ogni buon conto, va evidenziato che i condomini interessati agli abusi denunciati vanno, in ogni caso, esclusi dal voto sui punti 2) e 3) dell’OdG, sussistendo per gli stessi un chiaro conflitto di interessi.

Anche in questo caso, la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse

con quello della società (condominio) è impugnabile a norma dell'articolo 2377.

 

Art. 2373

 

TITOLO V

 

Delle Società

 

Capo V

 

Delle Società per azioni

 

Sezione VI - Dell'Assemblea

 

Conflitto d'interessi

 

comma 1- a deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società (condominio) è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

buongiorno

il vicino di casa che non e il proprietario, ma l affittuario, ha montato dei teli non conformi al decoro dell immobile.

avvisato l amministratore per il montaggio dei teli senza autorizzazione, mi rispondeva,

che essendo all interno del confine tra me e l affittuario era una diatriba che dovevamo risolvere tra noi.

gentilmente mi aiutate??

grazie

Che dice il RdC?

C'è qualche regola nel colore e foggia da rispettare nel montare le tende?

Se non c'è nulla di stabilito, ogni condomino o affittuario può, fatto salvo limiti regolamentari o di contratto di locazione, montare le tende a sua discrezione e piacimento.

Che dice il RdC?

C'è qualche regola nel colore e foggia da rispettare nel montare le tende?

Se non c'è nulla di stabilito, ogni condomino o affittuario può, fatto salvo limiti regolamentari o di contratto di locazione, montare le tende a sua discrezione e piacimento.

La migliore cosa nel caso non riportato su Regolamento Condominiale, è discuterne nella prima assemblea utile. Ma nella quasi totalità dei RdC c'è questo punto che riguarda i tendaggi.

La migliore cosa nel caso non riportato su Regolamento Condominiale, è discuterne nella prima assemblea utile. Ma nella quasi totalità dei RdC c'è questo punto che riguarda i tendaggi.
Chi ha intenzione di installare dei tendaggi e non trova nessuna norma regolamentare, ne sul R.Comunale, ne sul R.Condominiale, non è obbligato a chiedere all'assemblea, ne ottenere il benestare assembleare, le può installare a sua discrezione e piacimento, fermo restando di non ledere il decoro dello stabile, e la competenza del decoro, essendo soggettiva, non è di competenza dell'assemblea.

Ovvero l'assemblea potrebbe stabilire con RdC foggia e colori da usare, ma se non lo fa, ognuno è libero di scegliere a suo piacimento foggia e colore, come già detto.

Infine ci si scontra anche con la reperibilità sul mercato di teli aventi foggia e colore uguali ai preesistenti; spesso ci si deve far bastare foggia e colore similari...

 

Quanto al decoro, in presenza o assenza di regolamenti vigenti, sarà sempre e comunque solo un giudice che dovrà pronunciarsi sul merito: l'obbligo eventualmente richiesto all'amministratore di far rispettare il decoro dell'edificio si può tradurre materialmente solo con un ricorso al giudice.

Leggo su regolamento

art. 3 divieti e limitazioni

comma 1

 

1) e vietato ogni uso che sia contrario al decoro,all igiene ed al buon nome dei condomini

 

- - - Aggiornato - - -

 

L AMMINISTRATORE MI LASCIAVA INTENDERE CHE IL PROBLEMA DEL TELONE ERA UNA QUESTIONE CHE BISOGNAVA RISOLVERE TRA DI NOI CONDOMINI CONFINANTI, MA IL TELONE STESSO E STATO ISTALLATO ANCHE SULLA RINGHIERA ESTERNA.

Leggo su regolamento

art. 3 divieti e limitazioni

comma 1

 

1) e vietato ogni uso che sia contrario al decoro,all igiene ed al buon nome dei condomini

 

L AMMINISTRATORE MI LASCIAVA INTENDERE CHE IL PROBLEMA DEL TELONE ERA UNA QUESTIONE CHE BISOGNAVA RISOLVERE TRA DI NOI CONDOMINI CONFINANTI, MA IL TELONE STESSO E STATO ISTALLATO ANCHE SULLA RINGHIERA ESTERNA.

L’alterazione del decoro per essere contestata, comunque, deve essere apprezzabile ed è tale allorquando si traduca “in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere”(così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).

Fonte /alterazione-del-decoro-architettonico-che-cose-chi-puo-alterarlo-e-come-.226#ixzz4RTvlAoJmhttps://www.condominioweb.com/alterazione-del-decoro-architettonico-che-cose-chi-puo-alterarlo-e-come-.226#ixzz4RTvlAoJm

https://www.condominioweb.com

ok

solamente che non vi e stata nessuna comunicazione del condomine per listallazione del telo all amministratore.

 

- - - Aggiornato - - -

 

comunque grazie a tutti voi per le risposte

tks

ok

solamente che non vi e stata nessuna comunicazione del condomine per listallazione del telo all amministratore.

- comunque grazie a tutti voi per le risposte

tks

Non ha comunicato nulla all'amministratore, perchè da quanto hai riportato, il Regolamento non prevede la comunicazione

scusa c e scritto al punto 9 dell articolo sui divieti;

 

e vietata qualunque opera che possa recare danno o pericolo alla stabilita del fabbricato o anche soltanto interessare la stabilita stessa; i condomini, prima di intraprendere nei locali di loro proprieta l esecuzione dei lavori che possono comunque interessare la stabilita od il decoro dell edificio o di parte di esso o gli impianti comuni, dovranno chiedere l autorizzazione all assemblea condominiale;

scusa c e scritto al punto 9 dell articolo sui divieti;

e vietata qualunque opera che possa recare danno o pericolo alla stabilita del fabbricato o anche soltanto interessare la stabilita stessa; i condomini, prima di intraprendere nei locali di loro proprieta l esecuzione dei lavori che possono comunque interessare la stabilita od il decoro dell edificio o di parte di esso o gli impianti comuni, dovranno chiedere l autorizzazione all assemblea condominiale;

Scusami, ma che danno o pericolo alla stabilità del fabbricato possono rappresentare dei teli?

Puramente per una questione di decoro per evitare che ognuno faccia le cose al di fuori del regolamento condominiale

Puramente per una questione di decoro per evitare che ognuno faccia le cose al di fuori del regolamento condominiale
Su decoro ti avevo già risposto al post #12, devi dimostrare che questo comporta una diminuzione del valore dello stabile

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