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clarampd74

Modifiche a regolamento e maggioranze

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Faccio una premessa. Abito in un condominio di 12 unità. in nessuna assemblea da quando abbiamo l'amministratore non si è mai discusso ed è stato approvato alcun regolamentato condominiale.

L'anno scorso l'amministratore ci ha fatto firmare, extra assemblea (non durante l'assemblea) un regolamento

Questo è valido, o, come penso io è carta straccia?

 

Lo scorso fine di dicembre ho richiesto una assemblea per discutere su alcune cose tra cui il regolamento al quale vorrei che fossero apportate alcune modifiche.

Sotto riporto gli articoli che vorrei modificare e gli stessi con le modifiche mie.

 

ARTICOLI DA REGOLAMENTO

 

Art. 18

Funzione dell’Amministrazione

L’Amministrazione dovrà provvedere alle spese ordinarie per la pulizia, per l’illuminazione ed in genere a quelle per il funzionamento dei servizi comuni, e per la manutenzione ordinaria dell’edificio. A tale proposito egli compila il preventivo delle spese occorrenti ed il riparto delle dette spese fra i Condomini in base alle tabelle millesimali; determinando così l’ammontare e le scadenze delle rate da pagare. Tale preventivo e la ripartizione e le scadenze delle rate da pagare. Tale preventivo e la ripartizione e le scadenze delle rate. L’Amministrazione non potrà ordinare riparazioni straordinarie, salvo che esse siano di carattere urgente ed inderogabili.

 

Art. 21

Consiglio dei Condomini obbligatorio

Il Consiglio dei Condomini è composto da tre membri eletti dall’Assemblea e dura in carica un anno. Il Consiglio dei Condomini è l’organo consultivo per l’Amministratore e ad esso si rivolgerà quando lo riterrà opportuno e quando debbano essere presi provvedimenti che siano di carattere urgente e straordinario. Al Consiglio che sostituisce l’Amministratore in caso di assenza temporanea è attribuito il controllo tecnico contabile e amministrativo sulla gestione del Condominio. Il Consiglio dei Condomini ha infine il compito di adoperarsi per dirimere eventuali divergenze fra Condomini in relazione alla gestione del Condominio.

 

Art. 24

Diritto di voto

Ogni Condomino ha diritto a farsi rappresentare all’Assemblea da altra persona anche estranea al Condominio, con delega scritta in calce all’avviso di convocazione. Il Condomino che sia Amministratore o l’Amministratore deve astenersi dalle deliberazioni che riguardano la sua nomina/operato o attribuzioni di compenso. Non possono altresì prendere parte alle votazioni i condomini che rispetto al contenuto delle delibere da assumere siano portatori di un particolare interesse. Sono ammesse deleghe per ciascun condomino per un massimo di 3.

 

Art. 26

………..

 

Art. 28

Tutti i Condomini sono tenuti ad intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie personalmente o per delega. Le spese delle eventuali Assemblee deserte saranno addebitate agli assenti.

 

 

Art. 29

……………

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO DI CONDOMINIO (allegato 1)

Art. 4

Divieti/Doveri

d) È vietato tenere in aree comuni, cani e gatti, od animali; ogni decisione in merito spetta comunque

all’Assemblea.

 

s) È vietato calpestare gli spazi erbosi, asportarne fiori e piante e piantare qualsiasi tipo di pianta od oggetto senza il consenso dell’Assemblea.

 

 

ARTICOLI CON LE MIE MODIFICHE

 

Art. 18

Funzione dell’Amministrazione

L’Amministrazione dovrà provvedere alle spese ordinarie per la pulizia, per l’illuminazione ed in genere a quelle per il funzionamento dei servizi comuni, e per la manutenzione ordinaria dell’edificio. A tale proposito egli compila il preventivo delle spese occorrenti ed il riparto delle dette spese fra i Condomini in base alle tabelle millesimali; determinando così l’ammontare e le scadenze delle rate da pagare. Tale preventivo e la ripartizione e le scadenze delle rate da pagare. Tale preventivo e la ripartizione e le scadenze delle rate. L’Amministrazione non potrà ordinare riparazioni straordinarie, salvo che esse siano di carattere urgente ed inderogabili.

 

Art. 21

Consiglio dei Condomini obbligatorio

Il Consiglio dei Condomini è composto da tre membri eletti dall’Assemblea e dura in carica un anno. Il Consiglio dei Condomini è l’organo consultivo per l’Amministratore e ad esso si rivolgerà quando lo riterrà opportuno e quando debbano essere presi provvedimenti che siano di carattere urgente e straordinario. Al Consiglio che sostituisce l’Amministratore in caso di assenza temporanea è attribuito il controllo tecnico contabile e amministrativo sulla gestione del Condominio. Il Consiglio dei Condomini ha infine il compito di adoperarsi per dirimere eventuali divergenze fra Condomini in relazione alla gestione del Condominio.

 

IO AGGIUNGEREI:

Sono incompatibili le funzioni di Amministratore e di consigliere di condominio con prestazioni professionali di

servizi o prestazioni d’opera per il condominio stesso.

Sono incompatibili le funzioni di Amministratore e di consigliere di Condominio con prestazioni professionali di servizi o

prestazioni d’opera per il Condominio stesso

 

Art. 24

Diritto di voto

Ogni Condomino ha diritto a farsi rappresentare all’Assemblea da altra persona anche estranea al Condominio, con delega scritta in calce all’avviso di convocazione. L’Amministratore non può avere deleghe. Il Condomino che sia Amministratore deve astenersi dalle deliberazioni che riguardano la sua nomina/operato o attribuzioni di compenso, causa conflitto di interessi giurisprudenzialmente riscontrati. Non possono altresì prendere parte alle votazioni i condomini che rispetto al contenuto delle delibere da assumere siano portatori di un particolare interesse. Sono ammesse deleghe per ciascun condomino per un massimo di 3.

 

 

Art. 26

Liti

 

Art. 28

Tutti i Condomini sono tenuti ad intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie personalmente o per delega. Le spese delle eventuali Assemblee deserte saranno addebitate agli assenti.

 

LO SOSTITUIREI CON:

Art. 28

Infrazioni al regolamento

Nei casi di infrazione al regolamento od alle norme impartite dall’amministratore, questi, per iscritto, deve invitare il condomino al loro rispetto.

Se l’invito rimane senza effetto l’amministratore applicherà una sanzione fino ad €. 25,00.

In caso di recidività da parte del condomino stesso, l’ammontare della stessa potrà arrivare fino ad un massimo di €. 100,00

 

Art. 29

Allegati

 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO DI CONDOMINIO (allegato 1)

Art. 4

Divieti/Doveri

d) ELIMINATO.

 

s) ELIMINATO

Salve, il regolamento di condominio di natura assembleare e non contrattuale, deve essere approvato in assemblea con la maggioranza prevista dal comma 2 dell'art. 1136, cioè maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 mill. Pertanto

se ciò non è stato fatto e quindi non esiste nessuna delibera assembleare in merito, non avete nessun regolamento di condominio valido da modificare. Detto questo potete a questo punto prepararne uno ex novo e approvarlo in assemblea.

Se il regolamento condominiale non viene deliberato ed approvato in assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 non è regolare.

Ti consiglio di richiedere all'amministratore che venga inserito come ordine del giorno alla prima assemblea utile oppure richiedere la convocazione di un assemblea straordinaria, ma in questo caso dovresti farlo come disposto dalla legge ovvero come da art. 66 disp. att.:.......... quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio........

L'anno scorso l'amministratore ci ha fatto firmare, extra assemblea (non durante l'assemblea) un regolamento

Questo è valido, o, come penso io è carta straccia?

Come ti è stato già detto questo regolamento è carta straccia perchè non è stato approvato in un'assemblea regolarmente convocata, e lasciamelo dire un amministratore che fa firmare extra assemblea un regolamento, non è un buon amministratore, ovvero o non conosce le regole o non gli importa nulla delle regole.

Non capisco il senso delle domande: se lo ritieni carta straccia, perchè lo vuoi modificare?

1) ho richiesto una assemblea per discutere di 3 punti, tra cui il regolamento di condominio.

2) bastano quindi la maggioranza dei presenti alla assemblea e che rappresentano i 500 millesimi ?

1) ho richiesto una assemblea per discutere di 3 punti, tra cui il regolamento di condominio.

2) bastano quindi la maggioranza dei presenti alla assemblea e che rappresentano i 500 millesimi ?

Non dovete discutere solo di tre punti, ma dovete riscrivere ed approvare tutto il Regolamento di condominio, per avere un regolamento assembleare si approva in assemblea con la maggioranza del 2° comma dell'art. 1136 cc

Se invece desiderate un Regolamento Contrattuale, cioè che deroghi da una o più norme del Codice Civile eccetto gli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 cc ed articoli 63, 66, 67 e 69 Dacc, sarà necessario approvare con l'unanimità (1000/1000) e sottoscrivere firmando tutti il documento, poi farlo registrare ai pubblici registri per avere validità anche sui futuri acquirenti.

Bastano per fare cosa?

Per approvare un regolamento assembleare bastano la metà degli intervenuti purché questi rappresentino i 501 millesimi! !

Per approvare un regolamento assembleare bastano la metà degli intervenuti purché questi rappresentino i 501 millesimi! !
Non precisamente;

Per approvare il Regolamento Condominiale è necessario il quorum del 2° comma dell'art. 1136 cc, ossia la maggioranza delle teste presenti in assemblea (non la metà) che rappresentano almeno 500 mlm (non 501)

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