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Bepp67

Ipotesi di mala gestione - spese manutentive condominiali ed altro

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Buongiorno a tutti. Ho alcune domande e spero che qualcuno mi risponda e che ringrazio tantissimo in anticipo.

La prima domanda è questa: chi deve pagare un assemblea straordinaria indetta dall’amministratore, fatta per portare a conoscenza i condomini di un cambiamento riguardante l’attività dello stesso amministratore?

 

2) Un condomino chiedeva all’amministratore di inviare un cartello di divieto parcheggio area condominiale, divieto espressamente riportato nel regolamento di condominio. L’ammis.re nella citata assemblea straordinaria coglieva anche l’occasione ponendo al voto la richiesta di cartello, che viene bocciata a maggioranza. Poteva l’amministratore mettere al voto tale richiesta in un assemblea staord.ria convocata per altri motivi? L’amministratore era obbligato ad inviare lo stesso il cartello di divieto, visto che tale divieto è elencato nel regolamento di cond.nio?

 

3) E' regolare che un amministratore riporti nell’intestazione del suo ufficio  l’indirizzo pec a lui intestato, che di fatto risulta inesistente?   

 

4) Un condomino presentava un preventivo per la verniciatura di alcune ringhiere di proprietà esclusiva e che confinano con lo spazio condominiale, poste all’ingresso del palazzo e facenti parte del decoro della facciata. Il regolamento di condominio annovera dette ringhiere nelle ripartizioni comuni e specifica che se anche le ringhiere siano di proprietà esclusiva, le spese di manutenzione (riverniciatura) sono a carico del condominio e suddivise secondo quota millis.le. L’amministratore sa benissimo tale circostanza ma nella stessa assemblea straor.ria, ai condomini che gli chiedevano chi doveva pagare la riverniciatura non solo non rispondeva, (sapendo perfettamente cosa recita il citato regol.to) ma addirittura rimetteva che il quesito verrà riportato ad un’altra assemblea straordinaria (di cui non si capisce bene le motivazioni di convocazione), nella quale verranno discusse alcune modifiche al regolamento cond.le, richieste da alcuni condomini. La mancata informazione da parte dell’amminis.re sulle  spese delle ringhiere, fa sospettare che lo stesso amministratore (in combutta con alcuni condomini) possa modificare il regolamento cond.le variando che la manutenzione delle ringhiere sia a carico delle singole proprietà.

Può l’amministratore fare questo?

Può apportare modifiche al regolamento condominiale, subito dopo che un condomino richiede la manutenzione di un bene comune, ponendo le spese alle singole proprietà e favorendo alcuni condomini sgravandoli dalle relative spese?

Tengo a precisare che i condomini che pongono la suddetta domanda e che verrebbero eventualmente esonerati dalle citate spese sono un gruppo (maggioranza di pochissimi milles.mi) che sostengono in carica lo stesso amministratore e che altrimenti sarebbe sfiduciato da tempo.

Inoltre il regolamento cond.le è il primo, redatto e sottoscritto dai condomini all’atto di vendita delle singole proprietà da parte della ditta costruttrice.

Grazie e buona giornata a tutti.

Modificato da Bepp67
Bepp67 dice:

chi paga un assemblea straordinaria indetta dall’amministratore, fatta per portare a conoscenza i condomini di un cambiamento riguardante l’attività dello stesso amministratore?

Paga il condominio se previsto nel preventivo di compenso dell'amministratore.

 

Bepp67 dice:

Può l’amministratore mettere al voto tale richiesta in un assemblea staord.ria convocata per altri motivi? L’amministratore era ed è obbligato ad inviare lo stesso il cartello di divieto, visto che tale divieto è elencato nel regolamento di cond.nio?

L'amministratore può mettere al voto su richiesta di qualche condòmino. Trattandosi di clausola "regolamentare", il regolamento può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi. Se l'assemblea ha deliberato di eliinare il cartello con tali maggioranze, la delibera è valida.

 

Bepp67 dice:

3) E' regolare che un amministratore riporti nell’intestazione del suo ufficio  l’indirizzo pec a lui intestato, che di fatto risulta inesistente?  

L'amministratore non è nemmeno tenuto ad avere una PEC o un indirizzo e-mail ma ha l'obbligo di comunicarvi la sede in cui è conservata la documentazione condominiale, pertanto, se sulla carta intestata c'è una PEC ormai scaduta, basta non tenerne conto.

 

Bepp67 dice:

Il regolamento di condominio annovera dette ringhiere nelle ripartizioni comuni e specifica che se anche le ringhiere siano di proprietà esclusiva, le spese di manutenzione (riverniciatura) sono a carico del condominio e suddivise secondo quota millis.le.

Poichè alla fine dici che si tratta di regolamento contrattuale, la clausola di riparto in deroga al criterio legale incide sui diritti individuali per cui per la modifica di tale clausola occorre il voto favorevole all'unanimità di 1.000 millesimi, nessuno escluso.

La ringrazio infinitamente soprattutto per la velocità della risposta. Approfitto della sua gentilezza chiedendole se nel caso l'amministratore fosse registrato come società avrebbe l'obbligo di dotarsi di pec? Grazie e buona giornata

Bepp67 dice:

La ringrazio infinitamente soprattutto per la velocità della risposta. Approfitto della sua gentilezza chiedendole se nel caso l'amministratore fosse registrato come società avrebbe l'obbligo di dotarsi di pec? Grazie e buona giornata

Le società hanno l'obbligo di dotarsi di PEC ma a mio avviso non sono obbligate a doverle usare nell'esercizio di attività di amministrazione condominiale, essendo una professione non regolamentata che non richiede l'obbligo di usare la PEC, ma questo è solo il mio parere.

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