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goro

Maggioranza assemblea straordinaria per divisione scala

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Salve a tutti,

nell'assemblea staordinaria in seconda convocazione per la separazione dal condominio di una scala per la costituzione di un condominio autonomo, l'amministratore corrente ha eccepito la maggioranza dei due terzi per la validità quindi non ha deliberato su quell'ordine del giorno.

Ma non sono valide queste norme ex art.1136 secondo comma: "L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio"

 

Grazie.

Salve a tutti,

nell'assemblea staordinaria in seconda convocazione per la separazione dal condominio di una scala per la costituzione di un condominio autonomo, l'amministratore corrente ha eccepito la maggioranza dei due terzi per la validità quindi non ha deliberato su quell'ordine del giorno.

Ma non sono valide queste norme ex art.1136 secondo comma: "L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio"

 

Grazie.

L'amministratore doveva starsene buono e zitto, non è lui che doveva decidere se l'assemblea era regolarmente convocata o no, è il Presidente che decide, che nel dubbio può chiedere consiglio all'amministratore.

Se l'assemblea era di seconda convocazione la regolare costituzione è valida se erano presenti almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condomini, per cui si poteva procedere alla votazione della delibera, sempreché si giungeva al quorum previsto dall'art. 61 Dacc

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice (*), o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.

 

(*) con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio

Io non ero presente, ma se non erano presenti almeno tanti condomini a rappresentare almeno la metà del valore dello stabile (500 mlm), era inutile procedere alla votazione, nel caso fossero stati l'amministratore non poteva eccepire nulla, se non richiesto dal Presidente.

Su quanto affermato da Tullio nel post precedente vorrei chiarire un paio di punti:

 

1) E' chiaro che l'amministratore in questione ha sbagliato clamorosamente a definire non valida quell'assemblea. Rimane da vedere se lo abbia fatto apposta per prorogare lo scioglimento o se lo abbia fatto per ignoranza delle norme codicistiche (propendo più per la prima ipotesi). Rimane il fatto che non sono d'accordo sul fatto che l'amministratore debba starsene "buono e zitto" a prescindere. Nel caso in cui l'assemblea sia dichiarata validamente costituita con quorum non raggiunti (non è questo il caso) o dichiari approvata una delibera ottenuta con quorum errati, l'amministratore ha il dovere di informare l'assemblea della possibilità di impugnazione (io lo farei sicuramente) da un lato per evitare incomprensioni successive e dall'altro per evitare di rimandare decisioni importanti per il condominio. Comunque ritengo che l'errore commesso (voluto o meno) debba far riflettere i condòmini se non sia il caso di cambiare amministratore. Del resto la volontà di scioglimento nasconde probabilmente qualche problema di fondo.

 

2) Se è vero che lo scioglimento è deliberato dai quorum stabiliti dall'art. 61 dacc, è altrettanto vero che (art. 62 dacc comma 2):

 

Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’articolo 1136 del codice stesso. (ndr: ovvero la maggioranza dei presenti che esprimano almeno 2/3 del valore dell'edificio)

.... Nel caso in cui l'assemblea sia dichiarata validamente costituita con quorum non raggiunti (non è questo il caso) o dichiari approvata una delibera ottenuta con quorum errati, l'amministratore ha il dovere di informare l'assemblea della possibilità di impugnazione (io lo farei sicuramente) da un lato per evitare incomprensioni successive e dall'altro per evitare di rimandare decisioni importanti per il condominio.
Sull'avvisare l'assemblea di eventuali impugnazioni da parte di chi ne ha diritto (non certo l'amministratore, fatto salvo non sia un condomino) sono d'accordo poteva farlo (se era il caso), e sono pure d'accordo che da quanto ha scritto goro , ma non era questo il caso d'intervenire da parte dell'amministratore visto che l'assemblea a quanto pare era regolarmente costituita e non occorrevano certamente i 2/3 fatti valere in modo assolutamente inopportuno da questo amministratore per non far proseguire l'assemblea che se approvava la divisione portava via probabilmente un numero consistente di contributi per il suo compenso (soldi) a questo amministratore che non conosce le regole elementari dell'art. 1136 cc (per un amministratore)

 

Per cui ripeto, in questo caso l'amministratore doveva starsene assolutamente zitto, visto che l'assemblea non necessitava dei 2/3 del valore dell'edificio, visto che si trattava di assemblea di 2° convocazione.

 

In pratica questo amministratore ha fatto valere in assemblea il suo potere, addirittura sbagliando sull'art. 1136 cc, quando si sa benissimo che l'amministratore in assemblea vale come il due di coppe quando la va a danari, addirittura in questo caso è riuscito a far rendere invana un'assemblea che sembra regolare nella sua costituzione.

 

Secondo me un amministratore da revocare il prima possibile.

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