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saretta10

Nuove tabelle millesimali - essendo 4 ascensori uguali che i totali per scala siano 250 per ogni scala se la somma fa 1000 il mio pensiero

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Buongiorno, 

Oggi l amministratrice ha messo la convocazione per l assemblea dove dovremmo approvare le nuove tabelle millesimali (scale proprietà e ascensori) Noi siamo 2palazzine e 4 scale ciascuno con un proprio ascensore L architetto ha redatto le nuove tabelle per l ascensore su un'unica scala di 1000 millesimi senza specificare scala per scala Ma considerando il condominio come tutto unico Mi sono fatta la somma scala per scala dei millesimi e ho notato che per le palazzime sia A che B in entrambe le scale A presentano più millesimi delle scale B quando mi dovrei aspettare, essendo 4 ascensori uguali che i totali per scala siano 250 per ogni scala se la somma fa 1000 Il mio pensiero però è : perché devo pagare se si rompe l ascensore di un'altra palazzina e di un'altra scala? E tra l altro devo pagare pure di più rispetto magari alla scala a cui si è rotto (se per es. Si tratta di rottura in scala B siccome le scale A hanno più millesimo vanno a pagare di più una cosa che nemmeno li compete perché non usano)? Io avrei fatto la tabella sul totale complessivo di 4000 millesimi e ogni scala totale totale di 1000 Help come posso contestare queste tabelle? È corretto il mio ragionamento? Con quanti millesimi si approvano le nuove tabelle in assemblea? Grazie in anticipo 

Modificato da saretta10

Se le nuove tabelle cui ti riferisci sono esclusivamente quelle di scala e ascensore l'approvazione (dal momento che si tratta di un semplice calcolo matematico che parte dalle tabelle di proprietà esistenti) si può approvare con le maggioranze ordinariere e cioè, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentino perlomeno 1/3 del valore dell'edificio.

Il tuo ragionamento, se ho capito bene, non fa una piega, ma bisognerebbe consultare il RdC per verificare cosa dica esattamente nel merito. Tra l'altro da ciò che riporti, dovreste avere diverse tabelle tra cui quelle delle singole palazzine (da cui dedurre quelle di scala) perchè mi pare che siate nell'ambito di applicabilità del supercondominio (Art. 1117 bis cc) perchè ci sono due edifici autonomi che, probabilmente, condividono parti comuni tra loro (con relativa tabella di proprietà)..

Il suggerimento che ti posso dare è di chiedere spiegazioni al tecnico che le ha redatte (se sarà presente in assemblea) o direttamente all'amministratore. Se le spiegazioni non ti convinceranno e le tabelle saranno approvate non rimarra che impugnarle, ma dubito che l'amministratore, messo da te sull'avviso, decida di farle approvare, così come sono, sapendo che possono essere contestate ... e giustamente.

Ma quindi, fammi capire, per ogni palazzina (che ha due scale) è stata fatta un'unica tabella scale e un'unica tabella ascensore? E quindi se deve essere tinteggiata una sola scala pagano anche quelli dell'altra? Mah.

bilbetto dice:

Se le nuove tabelle cui ti riferisci sono esclusivamente quelle di scala e ascensore l'approvazione (dal momento che si tratta di un semplice calcolo matematico che parte dalle tabelle di proprietà esistenti) si può approvare con le maggioranze ordinariere e cioè, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentino perlomeno 1/3 del valore dell'edificio.

Il tuo ragionamento, se ho capito bene, non fa una piega, ma bisognerebbe consultare il RdC per verificare cosa dica esattamente nel merito. Tra l'altro da ciò che riporti, dovreste avere diverse tabelle tra cui quelle delle singole palazzine (da cui dedurre quelle di scala) perchè mi pare che siate nell'ambito di applicabilità del supercondominio (Art. 1117 bis cc) perchè ci sono due edifici autonomi che, probabilmente, condividono parti comuni tra loro (con relativa tabella di proprietà)..

Il suggerimento che ti posso dare è di chiedere spiegazioni al tecnico che le ha redatte (se sarà presente in assemblea) o direttamente all'amministratore. Se le spiegazioni non ti convinceranno e le tabelle saranno approvate non rimarra che impugnarle, ma dubito che l'amministratore, messo da te sull'avviso, decida di farle approvare, così come sono, sapendo che possono essere contestate ... e giustamente.

Ma quindi, fammi capire, per ogni palazzina (che ha due scale) è stata fatta un'unica tabella scale e un'unica tabella ascensore? E quindi se deve essere tinteggiata una sola scala pagano anche quelli dell'altra? Mah.

se fanno diviso due? ☺️ (ho detto la sciocchezza del giorno?)

  • Haha 1

I valori millesimali di proprietà delle u.i. di una scala sembrano diversi da quelli dell'altra e le somme dei millesimi delle singole scale non sono uguali tra loro. Tra l'altro mi chiedo come sia possibile fare un unica tabella scale (sia quella disposta dall'art. 1124 cc che quella per la sola altezza di piano) se le unità immobiliari sullo stesso piano insistono su due scale diverse ... continuo a non capire la logica.

Modificato da bilbetto
bilbetto dice:

I valori millesimali di proprietà delle u.i. di una scala sembrano diversi da quelli dell'altra e le somme dei millesimi delle singole scale non sono uguali tra loro. Tra l'altro mi chiedo come sia possibile fare un unica tabella scale (sia quella disposta dall'art. 1124 cc che quella per la sola altezza di piano) se le unità immobiliari sullo stesso piano insistono su due scale diverse ... continuo a non capire la logica.

Non ho letto tutta la discussione, sono d'accordo con te, comunque, che se esistono delle differenze è ben dura fare un'unica tabella, ma, poniamo il caso che le due scale siano perfettamente identiche, stessi millesimi, stessi piani, due gemelle: in questo caso è possibile creare una tabella scale che verrà utilizzata sia per la scala A che per la scala B, o no? Scusami ma in quanto a formazione di tabelle sono un asino...

Se sono una fotocopia certamente sì 😉 ma ci potrebbero essere differenze di millesimi tra appartamenti omologhi identici ... magari soltanto per l'esposizione.

bilbetto dice:

Se sono una fotocopia certamente sì 😉 ma ci potrebbero essere differenze di millesimi tra appartamenti omologhi identici ... magari soltanto per l'esposizione.

yesssssssss, l'ipotesi era "fotocopia", grazie

Dalla incompleta descrizione fatta si può solo affermare con certezza che il condominio unico sia costituito da due palazzine.

In ciascuna palazzina sono presenti due scale e due ascensori e non è specificato se alle scale si accede da un unico ingresso o da due ingressi differenti, se le scale sono comunicanti per avere in comune i pianerottoli di riposo delle differenti rampe e, quindi, se i due ascensori sono al servizio contemporaneo di entrambe le scale.

Non è menzionata l’esistenza di un regolamento contrattuale, ma se ne può dedurre l’esistenza se è contestata la ripartizione della spesa relativa agli ascensori in base ad una tabella unica e indipendentemente dall’ubicazione dell’ascensore cui la spesa si riferisce.

Sembra che esista una tabella generale di proprietà in cui sono riportati i valori millesimali di tutte le unità immobiliari appartenenti ad entrambe le palazzine: la tabella generale insieme alle disposizioni del regolamento contrattuale e a quelle di legge sono sufficienti per ripartire qualsiasi spesa di natura condominiale.

Non è noto il motivo che ha indotto il tecnico a presentare una tabella ascensore unica per le due palazzine, ma si può affermare che sono il risultato dell’accorpamento delle tabelle parziali ottenute per ciascuna palazzina ed utilizzando i millesimi di proprietà e di altezza delle unità immobiliari ad esse appartenenti.

Pertanto, risulta possibile che sommando i millesimi di tutte le unità immobiliari che utilizzano il medesimo ascensore (ascensori) ma appartenenti a palazzine diverse diano risultati differenti.

 

 

saretta10 dice:

Buongiorno, 

Oggi l amministratrice ha messo la convocazione per l assemblea dove dovremmo approvare le nuove tabelle millesimali (scale proprietà e ascensori) Noi siamo 2palazzine e 4 scale ciascuno con un proprio ascensore L architetto ha redatto le nuove tabelle per l ascensore su un'unica scala di 1000 millesimi senza specificare scala per scala Ma considerando il condominio come tutto unico Mi sono fatta la somma scala per scala dei millesimi e ho notato che per le palazzime sia A che B in entrambe le scale A presentano più millesimi delle scale B quando mi dovrei aspettare, essendo 4 ascensori uguali che i totali per scala siano 250 per ogni scala se la somma fa 1000 Il mio pensiero però è : perché devo pagare se si rompe l ascensore di un'altra palazzina e di un'altra scala? E tra l altro devo pagare pure di più rispetto magari alla scala a cui si è rotto (se per es. Si tratta di rottura in scala B siccome le scale A hanno più millesimo vanno a pagare di più una cosa che nemmeno li compete perché non usano)? Io avrei fatto la tabella sul totale complessivo di 4000 millesimi e ogni scala totale totale di 1000 Help come posso contestare queste tabelle? È corretto il mio ragionamento? Con quanti millesimi si approvano le nuove tabelle in assemblea? Grazie in anticipo 

Allora il regolamento di condominio rimanda al codice civile quindi ovviamente dovrei 

bilbetto dice:

Se le nuove tabelle cui ti riferisci sono esclusivamente quelle di scala e ascensore l'approvazione (dal momento che si tratta di un semplice calcolo matematico che parte dalle tabelle di proprietà esistenti) si può approvare con le maggioranze ordinariere e cioè, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentino perlomeno 1/3 del valore dell'edificio.

Il tuo ragionamento, se ho capito bene, non fa una piega, ma bisognerebbe consultare il RdC per verificare cosa dica esattamente nel merito. Tra l'altro da ciò che riporti, dovreste avere diverse tabelle tra cui quelle delle singole palazzine (da cui dedurre quelle di scala) perchè mi pare che siate nell'ambito di applicabilità del supercondominio (Art. 1117 bis cc) perchè ci sono due edifici autonomi che, probabilmente, condividono parti comuni tra loro (con relativa tabella di proprietà)..

Il suggerimento che ti posso dare è di chiedere spiegazioni al tecnico che le ha redatte (se sarà presente in assemblea) o direttamente all'amministratore. Se le spiegazioni non ti convinceranno e le tabelle saranno approvate non rimarra che impugnarle, ma dubito che l'amministratore, messo da te sull'avviso, decida di farle approvare, così come sono, sapendo che possono essere contestate ... e giustamente.

Ma quindi, fammi capire, per ogni palazzina (che ha due scale) è stata fatta un'unica tabella scale e un'unica tabella ascensore? E quindi se deve essere tinteggiata una sola scala pagano anche quelli dell'altra? Mah.

Buongiorno allora sono due palazzine ciascuna con due scale con ingressi diversi addirittura nella mia scala abbiamo un appartamento in più su due piani diversi Sinceramente io se approvassi la tabella unica su 1000 sia per le scale che per gli ascensori é come se approvassi di ripartire qualsiasi spesa anche quelle che non mi competono per 1000 e ovviamente me ne guardo bene dal farlo L amministratore dice che il lavoro fatto dal tecnico è eccellente e che provvederà lui a dividere poi per scale A me sembra un trabocchetto per farci approvare le tabelle perché allora se cambiamo amministratore chi glielo dice a quello che deve fare la divisione delle spese per scala? 

saretta10 dice:

Buongiorno allora sono due palazzine ciascuna con due scale con ingressi diversi addirittura nella mia scala abbiamo un appartamento in più su due piani diversi Sinceramente io se approvassi la tabella unica su 1000 sia per le scale che per gli ascensori é come se approvassi di ripartire qualsiasi spesa anche quelle che non mi competono per 1000 e ovviamente me ne guardo bene dal farlo L amministratore dice che il lavoro fatto dal tecnico è eccellente e che provvederà lui a dividere poi per scale A me sembra un trabocchetto per farci approvare le tabelle perché allora se cambiamo amministratore chi glielo dice a quello che deve fare la divisione delle spese per scala? 

Mi meraviglio come nessuno cita l'art. 1123 terzo comma:

1123. Ripartizione delle spese. (Derogabile)

1/c Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno , salvo diversa convenzione.

2/c Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

3/c Qualora un edificio abbia più scale , cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

Quindi, secondo me, non andrebbero accettate quelle tabelle.

Modificato da fralo52
  • Grazie 1

Quello dove abita è "Condominio parziale" come ripartire le spese?

“Per ciò che riguarda la deliberazione vi è da dire che all’assemblea possono partecipare solo i condomini interessati e le relative maggioranze saranno formate prendendo in considerazione i loro millesimi di partecipazione al condominio parziale.
Con la logica conseguenza che in caso di diversa composizione, ad esempio delibera assunta in sede di assemblea generale invece che parziale, la stessa sarà da ritenersi del tutto nulla per incompetenza assoluta dell’assemblea”.
Passando in rassegna la sentenza, la Suprema Corte ha voluto esaminare la questione in ordine alla “configurabilità della comunione o del condominio parziale” riferendosi ad un cancello che serviva un’area che era in comproprietà solo per alcuni condomini, risolvendola in favore di questo ultimo istituto.

Condominio parziale: ecco cosa stabilisce la sentenza della Cassazione

Infatti, la Cassazione con la sentenza n. 4127 del 02.03.2016 ha confermato che “deve ritenersi legittimamente configurabile la fattispecie del condominio parziale tutte le volte in cui un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio, parte oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene (Cass. 24 novembre 2010, n. 23851; Cass. 28 aprile 2004, n. 8136).
Per tale motivo, dovendo dare risposta al secondo quesito in ordine al corretto riparto delle spese, occorre ritenere che nel caso del condominio parziale trova applicazione l’art. 1123 c.c. 3 comma, che ripartisce le spese relative alla conservazione e godimento in proporzione dell’uso che ciascuno può farne o meglio, o meglio in relazione all’utilità’ che ciascun condomino trae dal bene comune (Cass. n. 6359/1996): così, per esempio, le spese per l’installazione delle porte tagliafuoco necessarie a garantire un sufficiente livello di sicurezza delle autorimesse, viene ripartita esclusivamente tra i proprietari dei box auto (Cass. n. 7077/1995; Cass. n. 5179/1992)“.

 

fralo52 dice:

Mi meraviglio come nessuno cita l'art. 1123 terzo comma:

1123. Ripartizione delle spese. (Derogabile)

...........

Quindi, secondo me, non andrebbero accettate quelle tabelle.

Non è esatto quello che affermi: scrivo nella mia risposta

Sembra che esista una tabella generale di proprietà in cui sono riportati i valori millesimali di tutte le unità immobiliari appartenenti ad entrambe le palazzine: la tabella generale insieme alle disposizioni del regolamento contrattuale e a quelle di legge sono sufficienti per ripartire qualsiasi spesa di natura condominiale.

riferendomi implicitamente a tutti gli articoli di legge che stabiliscono i criteri da adottare nella ripartizione delle spese condominiali ed in particolare il terzo comma dell’art. 1123 del c.c..

 

Se il tecnico, effettua il calcolo della tabella scala – ascensore per ciascuna palazzina separando le proprietà per ciascuna scala (applicazione dell’art. 1123 c. c., terzo comma) e le riporta in un unico prospetto in cui compaiono le unità immobiliari appartenenti alle due scale di ciascuna palazzina coi rispettivi millesimi, dov’è l’errore che giustifichi il rigetto della tabella?

 

È questo il problema che il tecnico non ha separato un bel niente ha fatto tutto un calderone per capirci doveva fare nomi scala a palazzina a e totali di scala poi passare ad un'altra scala mentre ha fatto il semplice elenco in ordine alfabetico dei condomini e ha messo totale 1000 Cmq ho fatto presente la cosa all'amministratore che dice che farà lui poi i conteggi dividendo per scala i millesimi e a me qursto non va bene perché se approvassi quelle tabelle ufficializzerei cmq che le spese degli ascensori andrebbero divise in parti uguali cosa erratissima Ho consultato anche un avvocato e mi ha detto che sono sbagliate proprio in virtù del sopra citato art 1123

Ti basterà dire in assemblea che se le tabelle verranno approvate in quel modo la delibera sarà impugnata e che a rimetterci sarà il condominio perchè verrà chiamato a risarcire le spese. Fatte in quel modo sono tabelle inaccettabili.

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