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agostinopes

IPOTECA SU BENI INDIVISI

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Buongiorno.

Io e altre 3 persone siamo proprietari, da successione, di alcuni beni immobili e stiamo provvedendo ad effettuare la relativa divisione. Abbiamo dato incarico ad un notaio di occuparsi della cosa e lui ci ha informato che su detti beni indivisi è stata messa un'ipoteca da parte di Equitalia in quanto uno dei 4 proprietari ha avuto vari problemi. Tutti noi stiamo perfezionando la divisione ma ovviamente vorremmo cercare di avere dei beni "puliti". Sono andato all'agenzia di riscossione per informarmi se possiamo fare un'istanza per chiedere se l'ipoteca possa essere trasferita solo sui beni di effettiva proprietà della persona debitrice. Il funzionario mi ha dato parere positivo in quanto anche secondo lui l'amministrazione sarebbe così in grado di poter vendere o comunque ricavare qualcosa da un bene ben definito cosa che invece sarebbe impossibile nella situazione attuale in quanto l'ipoteca risulta oggi iscritta su tutti i beni, anche quelli che non sono di proprietà del debitore. Potere darmi un vostro parere? Grazie.

Art. 2825. c.c.

(Ipoteca su beni indivisi).

L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione.

Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizionee nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purche' l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.

Il trasferimento pero' non pregiudica le ipotecheiscritte contro tutti i partecipanti, ne' l'ipotecalegale spettante ai condividenti per i conguagli.

I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite pero' del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.

I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione e' stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione.

Non mi fermerei alle parole del funzionario, che uno dice si, l'altro ni, un terzo no.

Ma credo che il Notaio possa darvi le informazioni necessarie e anche parlare direttamente con l'agente della riscossione per trovare un accordo

Tra l'altro la divisione dovrà comunque essere notificata al soggetto che ha ipotecato.

agostinopes dice:

Buongiorno.

Io e altre 3 persone siamo proprietari, da successione, di alcuni beni immobili e stiamo provvedendo ad effettuare la relativa divisione. Abbiamo dato incarico ad un notaio di occuparsi della cosa e lui ci ha informato che su detti beni indivisi è stata messa un'ipoteca da parte di Equitalia in quanto uno dei 4 proprietari ha avuto vari problemi. Tutti noi stiamo perfezionando la divisione ma ovviamente vorremmo cercare di avere dei beni "puliti". Sono andato all'agenzia di riscossione per informarmi se possiamo fare un'istanza per chiedere se l'ipoteca possa essere trasferita solo sui beni di effettiva proprietà della persona debitrice. Il funzionario mi ha dato parere positivo in quanto anche secondo lui l'amministrazione sarebbe così in grado di poter vendere o comunque ricavare qualcosa da un bene ben definito cosa che invece sarebbe impossibile nella situazione attuale in quanto l'ipoteca risulta oggi iscritta su tutti i beni, anche quelli che non sono di proprietà del debitore. Potere darmi un vostro parere? Grazie.

Contrariamente a quanto dichiarato dal funzionario, il coerede debitore ha inscritto l’ipoteca su una quota di proprietà indivisa ereditata e non sull’intera eredità in immobili.

Infatti con la visura ipotecaria, che può essere richiesta attraverso i dati catastali dell’immobile o i dati del soggetto proprietario dell’immobile è possibile estrarre l’elenco delle formalità trascritte o iscritte in Conservatoria. Tra le formalità saranno presenti, sinteticamente, i dati essenziali anche delle ipoteche. Per approfondire invece il contenuto dell’ipoteca legale, occorre sviluppare la singola formalità: nella nota di iscrizione dell’ipoteca sono elencati l’atto che ha dato origine l’ipoteca, i dati relativi all’ipoteca e i beni immobili, i soggetti a favore e contro.

A margine dei dati identificativi del coerede debitore è annotata in corrispondenza dell’unità negoziale il diritto di proprietà della quota ereditata.

Se fai la medesima visura a tuo nome nell’elenco sintetico non vi sarà fra le eventuali formalità contro l’iscrizione dell’ipoteca sulla tua quota di eredità.

Se hai le credenziali di accesso a fisconline, e se è stata eseguita la voltura catastale della successione, potrai effettuare gratuitamente sia la visura catastale che quella ipotecaria sui beni personali.

 

Non è corretta l’affermazione secondo cui  l’amministrazione non possa recuperare il credito per la presenza dell’ipoteca che, ripeto, attiene alla sola quota indivisa: infatti potrebbe procedere alla vendita forzata della quota indivisa, ma strategicamente non dà inizio alla procedura costosa, lunga e rischiosa, in attesa che un altro creditore inizi la procedura di pignoramento.

 

L’art. 2825 cod.civ. stabilisce che l'iscrizione dell’ipoteca è trasferita sull'esito divisionale assegnato al condividente debitore a condizione che il creditore provveda ad operare la relativa formalità entro 90 giorni dalla dall’atto di divisione e l'art.1113 cod.civ. si riferisce al diritto dei creditori di intervenire nella divisione, esprimendo se del caso la propria opposizione.

Pertanto se siete tutti concordi nel procedere nella divisione consensuale dei beni ereditati, l’ipoteca si trasferisce sugli immobili assegnati al coerede debitore e se il valore dei bei assegnati è tale da non arrecare pregiudizio per le ragioni creditore potreste far intervenire nella divisione l’ente della riscossione.

E’ opportuno interpellare il Notaio che eseguirà la divisione.

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