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Innovazioni riscaldamento centralizzato

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Amici condomini!

Nel nostro condominio si sta discutendo in merito a un cambio nel sistema del riscaldamento. Le intenzioni sono quelle di passare da un centralizzato a gasolio a un centralizzato a metano e con la previsione di installare apparecchiature sui vari termosifoni per regolare il calore e quindi ripartire più equamente la spesa. Quello che vorrei chiedervi è: in base all'articolo 1120 del codice civile così come riformulato dalla legge 220/2012 la maggioranza richiesta per un intervento simile è quella del primo comma (in cui si parla di parla di "innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni") o quella del secondo (in cui si parla di "inovazioni aventi ad oggetto le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti e opere e interventi previsti per il contenimento del consumo energetico degli edifici)?

Grazie a chi potrà aiutarmi!

Tale trasformazione, trattasi sicuramente di una mezza innovazione (lasciami passare il termine) e i casi sono:

 

1) Impianto di riscaldamento: intervento di trasformazione per contenimento energetico individuato attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato (L. n. 10/’91): maggioranza e 334 mill. in seconda convocazione;

 

2) Innovazioni: gravose o voluttuarie (art. 1121): maggioranza e 667 in seconda convocazione;

 

3) Innovazioni aventi ad oggetto:

- opere e interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità di edifici e impianti;

- opere e interventi previsti per eliminare barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici, per la realizzazione di parcheggi destinati al servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediate l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;

- installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo (con esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condòmini di farne uso secondo il loro diritto) (art. 1120): maggioranza e 500 mill. in seconda convocazione;

4) Innovazioni: uso più comodo, miglioramento o maggior rendimento delle cose comuni (art. 1120): maggioranza e 667 mill. in seconda convocazione.

 

Concludendo nel tuo caso maggioranza che rappresenti 500 mill.

Grazie della risposta!

Escludo il fatto di essere nell'ambito di applicabilità del 1121, in quanto si parla di innovazioni che importino una spesa MOLTO gravosa (non la è nel nostro caso, essendo la quota pro proprietari non superiore ai 3000 euro per gli appartamenti più grandi) o che abbiano carattere voluttuario (non ce l'ha dal momento che sono anni che ci lamentiamo di quanto paghiamo per il riscaldamento). Se qualcuno ha un altra opinione o, come me, pensa che l'intervento rientri tra le "innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni" (e pertanto la maggioranza richiesta sarebbe di almeno i 2/3 del valore dell'edificio), è gentilmente invitato a pormi la sua riflessione.

Di sicuro non è una innovazione visto che l' impianto di riscaldamento è già esistente.

 

Poi da chiarire perchè troppo generico dire: passiamo da gasolio a metano.

Potrebbe distinguersi:

-la sostituzione del solo bruciatore (certe caldaie permettono vari tipi di combustibile/bruciatori) con le conseguenti opere di nuove tubazioni e annessi

-la sostituzione integrale (della caldaia e del bruciatore)

-le eventuali opere murarie e/o i permessi e adeguamenti Cpi

-interventi per il risparmio (termovalvole e cmpagnia bella)

 

in genere e comunque tutte riconfigurabili nella manutenzione straordinaria

Di sicuro non è una innovazione visto che l' impianto di riscaldamento è già esistente.

 

Poi da chiarire perchè troppo generico dire: passiamo da gasolio a metano.

Potrebbe distinguersi:

-la sostituzione del solo bruciatore (certe caldaie permettono vari tipi di combustibile/bruciatori) con le conseguenti opere di nuove tubazioni e annessi

-la sostituzione integrale (della caldaia e del bruciatore)

-le eventuali opere murarie e/o i permessi e adeguamenti Cpi

-interventi per il risparmio (termovalvole e cmpagnia bella)

 

in genere e comunque tutte riconfigurabili nella manutenzione straordinaria

 

............manutenzione straordianaria che prevede sempre la maggioranza che rappresenti 500 millesimi...........

Infatti ...la distinzione non comporta mutamenti di maggioranze.

 

Mi risulta strano che sostituite la Caldaia e non servano tubazioni per il gas visto che prima andava a gasolio.

 

Non sottovalutate la questione CPI per il cambio di combustibile

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