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Infiltrazione piano Calpestio o Terrazza condominiale al piano ingresso

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Mi Chiamo Giuseppe Di Vincenzo e Amministro il mio condominio avendo eseguito dei lavori su un terrazzo all’1 piano o piano ingresso, per il rifacimento dell’impermealizzazione e sostituzione pavimento, l’assemblea nel deliberare dette spese (Tab. A) ha tenuto conto che effettivamente chi provoca più danni al pavimento e all'impermealizzazione ecc. sono i condomini che passano tutti i giorni sia per rientrare che per uscire dal condominio, e non i proprietari dei garage che alcuni abitano altrove ma il 90% abitano in condominio,

La ripartizione di detta spesa come deliberato dall’assemblea e stata ripartita sulla tab. “A”. Premesso che il costruttore nei rogiti notarili al primo acquirente o condomino, recitava quanto segue: “E compresa altresì nella vendita una quota proporzionale di comproprietà delle parti e cose di proprietà comune, compresi lo spiazzale di accesso, il terreno libero da costruzioni, la sala condominiale ubicato, nel piano ammezzato e con accesso, da una gradinata esterna direttamente dalla strada Rue di Piane e il terrazzo al livello del primo piano e del piano ammezzato, con le relative gradinate di accesso, ecc.”

Un condomino assente in assemblea non ha impugnato la delibera entro i tempi stabiliti pretende, contrariamente da quanto deliberato che le spese, devono essere ripartite per un terzo dai condomini che accedono al condominio e ai locali negozi situati al piano del terrazzo all’1 piano o piano ingresso, e due terzi della spesa dai proprietari dei garage sottostanti, il sottoscritto in qualità di amministratore vorrebbe un vostro parere in merito, ha quanto sopra descritto, chiedo scusa se non sono stato breve e conciso

Complessivamente sotto il terrazzo tramite il quale si accede al portone d'ingresso vi sono dieci garagi e su quattro di essi Al piano ammezzato vi e un mini appartamento, l'accesso al fabbricato e tramite una gradinata, alla seconda rampa si trova l'accesso del mini appartamento(civico 8) sala condominiale (civico 8A) poi salendo ancora una rampa si accede al un terrazzo o piano ingresso situato al primo piano, dove vi sono tre locali nezozi ed il portone d'ingresso del condominio con altri 13 appartamenti situati su sette piani

Quando si pone una domanda si risponde,

Grazie

Scusate se disturbo

A parte che la delibera non è stata impugnata,pertanto la storia potrebbe finire qui.

Come ci racconti la storia è un pò complessa,comunque cerco di dare lamia opinione.

Mi pare di capire che la terrazza è condominiale,l'accesso alla rampa è acconsentito a tutti e la ripartizione va addebitata a tutti. Perché non è rilevante chi passa di più debba pagare più degli altri,questo sui beni condominiali non esiste un rilevatore o un pedaggio.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Però ripeto la domanda "sotto la verticale del terrazzo ci sono immobili privati"?

La ripartizione delle spese per la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare o della terrazza a livello

Cass. civ., sez. II, 9 novembre 2001, n. 13858

La spesa per la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare o della terrazza a livello deve essere sostenuta per un terzo da coloro che ne hanno l'uso esclusivo e per i rimanenti due terzi dai condomini dell'edificio o di quelle parti di edificio alle quali il lastrico o la terrazza servono da copertura.

"Nel caso di specie il proprietario esclusivo della terrazza,oltre a farsi esclusivo carico di 1/3 della spesa,deve contribuire anche ai restanti 2/3,poichè la terrazza funge da copertura anche di parte dell'androne condominiale".

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Nel tuo caso anziché l'androne,c'è corridoio scale o gradini condominiali.E' questo il concetto della ripartizioni sui beni comuni.

La ripartizione delle spese per la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare o della terrazza a livello prvate

e come affermi invece èer le terrazze aq livello condominiali stabilite dal costruttore sui rogiti notarili e la stessa

La ripartizione della spesa deve essere applicata in base alle disposizioni dettate dal "regolamento di Condominio".

Nel caso si volesse cambiare criterio, se il regolamento è di tipo contrattuale occorre l'unanimità, se il regolamento è di tipo assembleare con le relative maggioranze disposte dall'articolo 1136 c.c..

Da quello che descrivi intuisco che il regolamento è di tipo contrattuale, quindi se prima non si interviene con l'unanimità per modificarlo, è obbligo di legge applicare il riparto stabilito dal regolamento e ogni condominio ha l'obbligo di rispettarlo.

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