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Gaborione

Incarico a professionista

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in un caseggiato di 5 proprietari, si vuole dare incarico ad un professionista, per verifiche e rapporti con il comune di residenza per problematiche comuni all'intero caseggiato.

Dei 5 propietari, solo 4, con regolare verbale e delibera di mandato per tale incarico, sono favorevoli, mentre il 5° non si presenta neppure alla prima assemblea (di nomina del professionista).

Le future spese per onorario del professionista(che svolgerebbe azioni per l'interesse dell'intero caseggiato),  andranno ripartite su 4 o su 5 proprietari??

Nel caso la risposta fosse: su 5 proprietari, come rivalersi sul quinto che non ha partecipato all'assemblea?

Le decisioni della maggioranza vincolano anche la minoranza ( ovviamente decisioni lecite )

Se adottata in regolare assemblea, la delibera è valida per tutti quindi anche per l’altro condomino 

Se non paga gli si fa il d.i.

 

rendo noto che NON  è stato formato un "Condominio", ma l'assemblea dei 4 proprietari, danno INCARICO ad un professionista per seguire le problematiche comuni inerenti l'intero caseggiato...

Gaborione dice:

rendo noto che NON  è stato formato un "Condominio", ma l'assemblea dei 4 proprietari, danno INCARICO ad un professionista per seguire le problematiche comuni inerenti l'intero caseggiato...

Non è necessario nessun atto costitutivo per formare il condominio dato che nasce spontaneo ipso iure;

 

Elemento indispensabile per poter configurare l'esistenza di una situazione condominiale è rappresentato dalla contitolarità necessaria del diritto di proprietà sulle parti comuni dell'edificio. Quindi la nascita di un condominio non è collegata ad un formale atto costitutivo, ma si verifica di diritto con la prima vendita, da parte dell'originario proprietario di tutto l'edificio, degli appartamenti o singole porzioni di piano a uno o più soggetti (Cass. 4.11.1994 n. 9062; Cass. 18.12.1978 n. 6073; Trib Roma 2.11.2000)

 

Siete 5 proprietari... basta e avanza.

Il condominio è bello che costituito.

Vale quanto già detto 

 

Gaborione dice:

rendo noto che NON  è stato formato un "Condominio", ma l'assemblea dei 4 proprietari, danno INCARICO ad un professionista per seguire le problematiche comuni inerenti l'intero caseggiato...

Com' già stato detto, il condominio nasce spontaneo quando ci sono almeno due proprietari che hanno parti comuni.

Quello che non è necessario  in un condominio di 5 condòmini (ma ne avete comunque facoltà) è la nomina di un amministratore.

 

Se voi non volete nominare un amministratore ma volete dare incarico ad un professionista (geometra, ingegnere...) per problematiche tecniche, l'importante è che fate le cose per bene.

Per fare le cose per bene intendo che:

- un condòmino convoca l'assemblea con specifico ordine del giorno con i modi previsti dall'art. 66 di attuazione del codice civile che ti riporto in calce:

- l'assemblea delibera l'affidamento dell'incarico al tecnico

- l'assemblea approva il preventivo della spesa del tecnico

- l'assemblea delibera il pagamento delle quote e le relative scadenze

- l'assemblea invia il verbale agli assenti

 

Articolo 66 d.a.c.c.

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.

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