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ALDO BOLDI

VALIDITA' DI UNA DELIBERA ASSEMBLEARE

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B.g. a tutti, vorrei avere una qualificata opinione in merito a quanto specifico:

"nel 2015 l'assemblea di condominio in abito, come proprietario, deliberò e nominò un professionista, per la revisione di tutti i millesimi (proprietà, di scala e i millesimi di riscaldamento). Il 25 c.m. si è tenuta l'assemblea regolarmente convocata e formalmente costituitasi, per discutere e analizzare, relatore il professionista incaricato nel 2015, per la revisione,  le relazioni e la documentazione presentata. In particolare fu discusso il documento relativo ai nuovi millesimi di riscaldamento, elaborato e relazionato dal professionista nel rispetto delle normative - tutte - oggi vigenti. Faccio presente che il mio condominio installò i contabilizzatori e le valvole fin dal 2014 e da allora la ditta appaltatrice esegue il riparto, con letture, dei singoli elementi radianti, direttamente sui ballatoi dei piani. Le nuove tabelle presentate dal professionista e asseverate, evidenziavano molte differenze, rispetto ai precedenti millesimi in uso (2006) pro capite condomino. L'assemblea, dopo l'analisi, ha deciso, di non applicare per la stagione in corso e seguenti, i nuovi millesimi elaborati dal professionista, bensì di spalmare le eccedenze di alcuni su tutti i 20 condomini (motivazione: il condominio è una comunione), con il risultato, recita la delibera, che a ogni condomino viene attribuito un valore millesimale pari a 50 (1000/20 - condomini).

Chiedo: è valida tale delibera? esiste una norma, forse a me sfuggita, che consente di aggirare le unità millesimali di riscaldamento fatte, come sopra indicato, e consegnate dal professionista all'Amministratore e da questi ai 20 condomini? Risultato chi aveva 108 millesimi di riscaldamento ora ne ha 50, che ne aveva 35 ora ne ha 50 e così per tutti; si può impugnare la delibera avendo certezza di non perdere la causa.?

 

Grazie per le eventuali pareri

 

Aldo Boldi

ALDO BOLDI dice:

B.g. a tutti, vorrei avere una qualificata opinione in merito a quanto specifico:

"nel 2015 l'assemblea di condominio in abito, come proprietario, deliberò e nominò un professionista, per la revisione di tutti i millesimi (proprietà, di scala e i millesimi di riscaldamento). Il 25 c.m. si è tenuta l'assemblea regolarmente convocata e formalmente costituitasi, per discutere e analizzare, relatore il professionista incaricato nel 2015, per la revisione,  le relazioni e la documentazione presentata. In particolare fu discusso il documento relativo ai nuovi millesimi di riscaldamento, elaborato e relazionato dal professionista nel rispetto delle normative - tutte - oggi vigenti. Faccio presente che il mio condominio installò i contabilizzatori e le valvole fin dal 2014 e da allora la ditta appaltatrice esegue il riparto, con letture, dei singoli elementi radianti, direttamente sui ballatoi dei piani. Le nuove tabelle presentate dal professionista e asseverate, evidenziavano molte differenze, rispetto ai precedenti millesimi in uso (2006) pro capite condomino. L'assemblea, dopo l'analisi, ha deciso, di non applicare per la stagione in corso e seguenti, i nuovi millesimi elaborati dal professionista, bensì di spalmare le eccedenze di alcuni su tutti i 20 condomini (motivazione: il condominio è una comunione), con il risultato, recita la delibera, che a ogni condomino viene attribuito un valore millesimale pari a 50 (1000/20 - condomini).

Chiedo: è valida tale delibera? esiste una norma, forse a me sfuggita, che consente di aggirare le unità millesimali di riscaldamento fatte, come sopra indicato, e consegnate dal professionista all'Amministratore e da questi ai 20 condomini? Risultato chi aveva 108 millesimi di riscaldamento ora ne ha 50, che ne aveva 35 ora ne ha 50 e così per tutti; si può impugnare la delibera avendo certezza di non perdere la causa.?

 

Grazie per le eventuali pareri

 

Aldo Boldi

Hai scritto  ."...L'assemblea, dopo l'analisi, ha deciso, di non applicare per la stagione in corso e seguenti, i nuovi millesimi elaborati dal professionista, bensì di spalmare le eccedenze di alcuni su tutti i 20 condomini (motivazione: il condominio è una comunione), con il risultato, recita la delibera, che a ogni condomino viene attribuito un valore millesimale pari a 50 (1000/20 - condomini)."   A mio parere, se approvato con le giuste maggioranze, non vedo perchè non possa essere convalidata.

E' ovvio che, essendo una deroga (se vogliamo "temporanea") dal prossimo anno non si può più derogare per cui si dovranno riusare o le vecchie ripartizioni millesimali riscaldamento  oppure  approvarne di nuove. Per renderle "definitive ed valide anche per gli anni a venire" dovrete seguire "altre strade".

Aristide Balducci dice:

Hai scritto  ."...L'assemblea, dopo l'analisi, ha deciso, di non applicare per la stagione in corso e seguenti, i nuovi millesimi elaborati dal professionista, bensì di spalmare le eccedenze di alcuni su tutti i 20 condomini (motivazione: il condominio è una comunione), con il risultato, recita la delibera, che a ogni condomino viene attribuito un valore millesimale pari a 50 (1000/20 - condomini)."   A mio parere, se approvato con le giuste maggioranze, non vedo perchè non possa essere convalidata.

E' ovvio che, essendo una deroga (se vogliamo "temporanea") dal prossimo anno non si può più derogare per cui si dovranno riusare o le vecchie ripartizioni millesimali riscaldamento  oppure  approvarne di nuove. Per renderle "definitive ed valide anche per gli anni a venire" dovrete seguire "altre strade".

Grazie per l'articolata risposta ma la delbera non è temporanea bensì sine die.

La citazione  ... dalla stagione in corso e seguenti...." era un esempio.4

Visto che sei Amministratore e chi meglio di te potrbbe rispondermi, forse solo un Avvocato, e ti sono grato per la veloce risposta, mi puoi fornire gli estremi della norma che consente la deroga dall'applicazione dei millesimi di riscaldamento elaborati, invece, con le nuove norme Uni 10200

 

grazie

Buonasera @ALDO BOLDI, non sono dello stesso parere di Aristide. il D.Lgs.102/2014 che introduce l'obbligo di ripartire le spese di riscaldamento centralizzato secondo la UNI 10200 è norma inderogabile in quanto di natura pubblicistica. La delibera assembleare è quindi assolutamente nulla. Esistono peraltro dei casi, previsti dalla stessa norma, in cui è possibile derogare. Si tratta di quei casi in cui la differenza di fabbisogno energetico per metro quadro tra due unità immobiliari dello stesso edificio supera il 50%. Tale situazione deve essere esposta in una perizia asseverata redatta da un termotecnico abilitato. In tali situazioni è facoltà dell'assemblea derogare alla norma e ripartire con altri criteri il solo consumo involontario. La certezza di non perdere la causa però non sono in grado di garantirtela.    

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