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proid02

Giardino privato e manutenzione cavedio adiacente

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Sono proprieario del giardino adiacente l'edificio provvisto di cavedio sottostante che ha bisogno di modifiche perchè raccoglie male l'acqua.

Si discute se tali lavori siano a carico di tutto il condominio o a carico mio perchè sono proprietario del giardino che porta la maggior parte di acqua nel cavedio.

Il cavedio per la raccolta dell'acqua piovana riceve acqua anche attraverso le grate di areazione nel soffitto e sia ovviamnete dalle pareti sul lato esterno quando piove... acqua che ovviamente arriva dal mio giardino.

Per ridurre i ristagni ho canalizzato tale acqua facendola scendere in modo più ordinato nel cavedio atraverso dei pluviali dal giardino alla base del cavedio

Bisogna migliorare le pendenze del cavedio perchè si verificano da sempre ristagni (anche antecedentemente all'installazione dei pluviali).

Ho letto che nel caso di terreni, quello a monte provvede a canalizzare le acque puovane e quello a valle deve gestirsi a sua volta la canalizzazione delle acque e non può obbligare il terreno a monte a caricarsi dell'onere della canalizzazione del suo terreno a valle.

Volevo sapere se anche questo discorso è applicabile a caso condominiale dato che non posso impedire che piova e per tale motivo posso solo migliorare il deflusso dell'acqua nel cavedio attraverso le canalizzazioni.

Il cavedio che ha come funzione principale la raccolta delle acque piovane doveva a priori funzionare correttamente e non credo di essere responsabile dell'errata costruzione del cavedio.

ciao

 

io attribuirei la spesa a chi ha vantaggi dal cavedio. Cioè userei lo stesso criterio delle bocche da lupo.

Infatti la funzione del cavedio è di dare luce e aria.

ciao

 

io attribuirei la spesa a chi ha vantaggi dal cavedio. Cioè userei lo stesso criterio delle bocche da lupo.

Infatti la funzione del cavedio è di dare luce e aria.

il cavedio e' proprieta comune :

--link_rimosso--

il cavedio e' proprieta comune :

--link_rimosso--

 

cia

 

la sentenza che hai pubblicato, dice testualmente tra l'altro che " l’ utilità particolare che deriva da tali circostanze non è suscettibile di incidere sulla destinazione tipica e normale del bene, che è quella di dare aria e luce alle unità immobiliari di cui si compone l’ edificio condominiale ( Cass. , Sez. II, 11 maggio 1978, n. 2309; Cass., Sez. II, 3 agosto 1984, n. 4625).

La sua funzione è di dare luce ed aria al bene ? Quindi.... Mentre per le pareti sono nel massimo accordo, per lo smaltimento dell'acqua che vi cade... ho le mie perplessità, anche se, obtorto collo, mi devo inchinare ad una sentenza. Vedrò comunque di recuperare la sentenza, visto che il semplice massimario spesso non rende esattamente l'dea della portata e senso della sentenza.

Non ho trovato rapidamente il testo della sentenza, ma lo farò appena possibile, ma ho letto che i presupposti erano quelli di un condomino che lamentava il diritto di attingere aria e luce dal cavedio.

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