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Fondo cassa - rihciesta chiarimenti

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Ho dubbi sull'interpretazione dell'art.1135 c.c. per cio' che riguarda il fondo speciale che si rende obbligatorio

 

Il fondo e' un anticipo sulle spese straordinarie deliberate e da effettuarsi anche SAL (stato avanzamento lavori); non capisco la differenza tra fondo speciale da accantonare in rate e il pagamento rateale dell'opera stessa. Se il proposito e' quello di evitare mancanza di denaro per pagare i fornitori certo l'accantonamento preventivo non scongiura questo pericolo; chi e'/sara' moroso lo e'/sara' indipendentemente dal tipo di prelievo che l'amministratore richiede.

 

Inoltre creare il fondo speciale con troppo anticipo rispetto all'esecuzione dei lavori, es.: pagare nel 2017 cio' che e' previsto nel 2018, non mi sembra corretto, l'assemblea nel 2018 potrebbe anche decidere di non dare corso ai lavori e i condomini che hanno versato al fondo speciale ne avrebbero un danno.

 

Ho sempre ritenuto che un fondo cassa debba essere ritenuto come una specie di salvadanaio condominiale in cui depositare denaro di anno in anno (quasi una forma di risparmio forzoso) e per somme limitate (proporzionali magari al budget annuale ordinario) al fine di rendere piu' leggero il prelievo quando un opera straordinaria risultasse estremamente gravosa economicamente. Cosa ne pensate, sbaglio ?

 

In ogni caso i Vs commenti saranno graditi

Il fondo speciale per i lavori di manutenzione straordinaria è vincolato a tali lavori e l'amministratore non può utilizzarli per spese differenti per cui se non dovessero essere più realizzati tali lavori, i condòmini virtuosi si ritroverebbero in credito verso il condominio.

 

Nonostante la legge disponga che se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti, proprio per salvaguardare i condòmini virtuosi nonchè i fornitori, ritengo sia meglio evitare di iniziare i lavori se non si dispone di un importo pari all'ammontare dei lavori.

 

Per creare un fondo cassa come lo intendi tu, è necessaria l'unanimità dei condòmini.

 

L'assemblea dei condòmini può provvedere all'impiego del residuo attivo della gestione.

https://www.condominioweb.com/fondo-speciale-per-lavori-straordinari-sei-rimedi-per-aggirare-la-morsa.1730

 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-06-10/quattro-rimedi-evitare-fondo-070752.shtml?uuid=Abqdgb3H

 

[h=2]Il fondo cassa[/h]Per far fronte a determinate spese, l'assemblea dei condomini può decidere, a maggioranza, l'istituzione di un fondo cassa.

Il codice provvede a disciplinare espressamente, all'art. 1135, punto 4), il "fondo speciale" collegandolo alle deliberazioni di opere straordinarie, con la funzione di accantonare delle somme di denaro in vista di determinate spese deliberate dall'assemblea.

Mutuando il termine dalla materia finanziaria, si può affermare che si tratta di un "fondo vincolato". L'assemblea, infatti, non può decidere l'istituzione di tale fondo senza una specifica e attuale destinazione, né l'amministratore può disporre delle somme confluite nel fondo in modo non conforme alla loro precisa destinazione.

Resta inteso che ciò è valido relativamente all'assemblea che vota a maggioranza (secondo il quorum richiesto dall'art. 1136, 2 comma c.c., per le deliberazioni che concernono le opere straordinarie o di notevole entità) poiché ove deliberato da tutti i condomini all'unanimità o previsto nel regolamento contrattuale, l'assise condominiale può stabilire l'istituzione di un fondo comune per i più disparati capitoli di spesa.

Con la riforma del condominio, il fondo speciale per far fronte a interventi di manutenzione straordinaria da facoltà è diventato obbligo. Difatti, l'art. 13 della l. n. 220/2012 ha sostituito il punto 4) dell'art. 1135 c.c. disponendo che l'assemblea dei condomini provvede "alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale".

Le ragioni dell'obbligatorietà della costituzione del fondo speciale vengono ravvisate, innanzitutto, nella predisposizione di una provvista di denaro sufficiente per garantire all'assemblea di poter sostenere la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e/o di innovazioni - secondo le cadenze temporali deliberate, con un pacifico riparto delle spese tra i condomini, riducendo, in tal modo, sensibilmente i vizi di legittimità delle delibere - oltre che nel rafforzamento della garanzia per coloro che sono chiamati a realizzare tali opere, di un'apposita somma vincolata e destinata a soddisfare le loro pretese creditorie.

La previsione, inoltre, va raccordata alla ratio, analoga agli obblighi previsti dal legislatore della riforma per l'amministratore, di una contabilità separata ed evidente, dalle cui risultanze possano ricavarsi tutti i movimenti patrimoniali, in entrata e in uscita, del condominio.

[h=2]La specialità e la straordinarietà del fondo[/h]

La specialità del fondo di cui al punto 4) del novellato art. 1135 c.c. consiste nel fatto che lo stesso potrà essere utilizzato solo per la destinazione che gli è stata preventivamente e obbligatoriamente impressa dall'assemblea dei condomini.

Il fondo, inoltre, va istituito solo per le specifiche opere di manutenzione straordinaria e per le innovazioni, deliberate dall'assemblea, intendendo per tali, gli interventi che esulano dalla normalità o dall'abitualità o comunque di notevole entità da eseguirsi sui beni e sugli impianti comuni, con il fine di conservarne nel tempo, ricostruirne o innovarne, la struttura, e non già relativi ad opere future non ancora determinate o non determinabili.

 

[h=2]L'ammontare[/h]

Il fondo speciale, per espressa previsione codicistica, dovrà essere di importo pari all'ammontare dei lavori da eseguire; ovvero, "se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti".

In ogni caso, questa particolare forma di accantonamento sarà rappresentata da un'aggiunta proporzionale alle quote millesimali versate da ogni condomino salva, naturalmente, ogni diversa convenzione.

I fondi disponibili e le eventuali riserve devono comunque risultare nel rendiconto annuale, espressi in modo da consentirne l'immediata verifica, unitamente alle altre voci di entrata e di uscita relative alla situazione patrimoniale del condominio, come disposto dal nuovo art. 1130-bis (introdotto dalla l. n. 220/2012).

[h=2]L'uso del residuo attivo della gestione[/h]

Quando la gestione annuale del condomino si conclude con un residuo attivo, spetta all'assemblea decidere la destinazione del denaro rimasto in eccedenza.

I condomini possono liberamente decidere di ridistribuire tra di loro il residuo in ragione dei rispettivi millesimi oppure di destinarlo all'istituzione di un fondo cassa per le opere di manutenzione ordinaria previste nella gestione successiva.

L'art. 1135, n. 3), c.c. prevede espressamente che l'assemblea dei condomini provveda "all'impiego del residuo attivo della gestione", intendendo per residuo, appunto, una piccola frazione residuale della gestione e non già una somma importante.

La norma, chiamando l'assemblea a deciderne la destinazione, lascia pacificamente intendere la piena discrezionalità della stessa di disporre delle somme residue appartenenti alla collettività condominiale e non ai singoli condomini, per cui si ritiene che la maggioranza possa decidere di destinare tali somme ad un determinato fine, come l'istituzione di un fondo cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni. (avvocato Gallucci)

 

Fonte: Il fondo cassa (o fondo speciale) del condominio

(--link_rimosso-- Cataldi .it)

Grazie a Mario G. e Mario Pessina

 

quindi vi e' coincidenza, anche temporale, tra spese vere e proprie per i lavori straordinari e fondo speciale.

 

I lavori non si cominciano se non si hanno denari; che questi arrivino dai versamenti al fondo speciale o da quelli delle rate emesse in via straordinaria (solo per distinguerle da quelle della gestione ordinaria) poco importa; mi sembra solo un problema di lessico, mi sbaglio ?

Una domanda: se un condomino versa la propria quota nel fondo e i lavori non iniziano (perché tanti non versano, per inerzia dell'amministratore, per problemi tecnici ecc) può chiedere nella delibera che, non so, dopo un anno può riprendere i suoi soldi? O sono vincolati a vita?

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