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Giova79

Errata ripartizione spese straordinarie condominiali

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ripartizione costi spese fognarie

Salve volevo avere un'ulteriore conferma in merito alla nullità di una delibera assembleare a mio sfavore. Nel mio condominio sono stati fatti dei lavori per la riparazione di una linea fognaria. Codesta linea serve 27 appartamenti e altri 5 appartamenti usufruiscono di una linea fognaria differente. Ho constatato io stesso con il tecnico che lo scarico del mio appartamento si riversa in una diversa linea fognaria che non ha subito lavori di riparazione. In sede di assemblea i condomini che dovevano pagare per i lavori della loro linea fognaria hanno votato a maggioranza prevista in seconda convocazione e a maggioranza prevista anche dal regolamento condominiale la modifica del regolamento al punto spese per la fognatura per far pagare anche ai condomini estranei a quella linea fognaria le spese di riparazione. La delibera può considerarsi nulla visti gli articoli del codice civile che specificano che le spese vanno ripartite per chi usufruisce di quel bene comune? Grazie anticipatamente per la vostra disponibilità.

Salve,

se effettivamente tu non usufruisci di quell'impianto non partecipi alla spesa. Conviene però in questi casi leggere bene il regolamento in particolare la parte sui beni in comune e se vi siano clausole particolari.

 

Cordiali saluti.

A meno che il regolamento contrattuale disponga diversamente, le spese per le cose destinate a servire i condomini in misura diversa, sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne. Puoi impugnare la delibera entro 30 giorni dalla data della deliberazione se dissenziente o astenuto, dalla data di comunicazione della deliberazione se assente. Anche in virtù del fatto che le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni.

Quindi mi pare di capire che per voi la delibera è annullabile ma non nulla. Il regolamento parla chiaro nel senso che le spese delle fogne devono essere ripartite in base all'utilizzo di ciascun condomino. Nel regolamento però c'è anche un articolo che parla della modifica del regolamento stesso e a tal proposito specifica che basta il quorum di una assemblea ordinaria per cambiare lo stesso regolamento. Gli altri condomini si sono basati su questo passaggio per comprendere gli altri appartamenti ma gli articoli di legge del condice civile parlano di una suddivisione delle spese straordinarie in base all'esclusivo utilizzo che uno ne fà. Insomma la questione è un pò ingarbugliata. Comunque sia oggi mi reco dall'amministratore a portare una lettera di avviso per convocare urgentemente una assemblea. Se non verrà convocata entro una settimana passo tutto al mio avvocato. Grazie ancora per il vostro interessamento e se avete altre intuizioni in merito non esistate a scriverle. Cordiali Saluti.

Salve,

no la delibera è nulla perchè l'assemblea non può deliberare su qualcosa che non gli compete, ma ti suggeriamo di leggere bene il regolamento, ogni situazione è diversa e va valutata caso per caso.

 

Cordiali saluti.

Quindi mi pare di capire che per voi la delibera è annullabile ma non nulla. Il regolamento parla chiaro nel senso che le spese delle fogne devono essere ripartite in base all'utilizzo di ciascun condomino. Nel regolamento però c'è anche un articolo che parla della modifica del regolamento stesso e a tal proposito specifica che basta il quorum di una assemblea ordinaria per cambiare lo stesso regolamento. Gli altri condomini si sono basati su questo passaggio per comprendere gli altri appartamenti ma gli articoli di legge del condice civile parlano di una suddivisione delle spese straordinarie in base all'esclusivo utilizzo che uno ne fà. Insomma la questione è un pò ingarbugliata. Comunque sia oggi mi reco dall'amministratore a portare una lettera di avviso per convocare urgentemente una assemblea. Se non verrà convocata entro una settimana passo tutto al mio avvocato. Grazie ancora per il vostro interessamento e se avete altre intuizioni in merito non esistate a scriverle. Cordiali Saluti.

Andiamo per ordine:

Un regolamento assembleare, approvato a maggioranza, può regolamentare l'uso delle parti comuni ma non può approvare un CRITERIO DI RIPARTO diverso dai criteri legali di riparto previsti dagli art. 1123 c.c. e successivi.

 

Per approvare un CRITERIO di riparto diverso da quello legale occorre una CONVENZIONE (clausola contrattuale) firmata da tutti.

 

Nel tuo caso l'assemblea ha approvato un CRITERIO di riparto NULLO per cui puoi impugnarlo in ogni tempo.

 

Il CRITERIO di riparto, però, è cosa diversa dall'approvazione del RIPARTO per cui se è stato deliberato un riparto (anche una tantum) o un consuntivo che indica un riparto diverso dal criterio legale di riparto, lo specifico RIPARTO è soltanto ANNULLABILE per cui se è già stata deliberata la quota di tua competenza, fai bene ad impugnare entro i termini di ANNULLABILITA' (30 giorni).

Il CRITERIO di riparto, però, è cosa diversa dall'approvazione del RIPARTO per cui se è stato deliberato un riparto (anche una tantum) o un consuntivo che indica un riparto diverso dal criterio legale di riparto, lo specifico RIPARTO è soltanto ANNULLABILE per cui se è già stata deliberata la quota di tua competenza, fai bene ad impugnare entro i termini di ANNULLABILITA' (30 giorni).

Salve,

attenzione che bisogna specificare che in realtà qui entra il gioco la causale per cui agire, cioè il vizio non sta tanto nel riparto ma nell'errore sotteso ad esso!

 

Cioè non è che perchè viene approvato un riparto con criteri diversi che esso diventa annullabile e non più nullo.

 

Ma perchè questo criterio è stato erroneamente applicato. Cioè il criterio resta quello generale e valido (es:millesimi) ma viene sbagliata la sua applicazione al caso concreto.

 

Ciò significa che se ci troviamo dinanzi ad un riparto con una suddivisione pro quota esso resterà comunque nullo (e non annullabile solo perchè "riparto").

Cordiali saluti.

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