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Spapparo82

Eredità con e senza separazione dei beni

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Gentili utenti so che non è il posto più adatto ma volevo chiedere questo consiglio;

 

Premesso che siamo una famiglia di 4 persone: mamma, papà, e due figli, volevo che qualcuno mi spiegasse bene il fatto della succesione come funziona per capire e risolvere problemi causati da mia madre a seguito di una procura rilasciata generale a suo fratello e mai levata nonostante i guai fatti, che hanno condizionato la vita non solo economica della nostra famiglia.

 

Il problema è questo non riesco a fare capire a mio padre l'importanza di escludere, solo in maniera formale mamma dall'asse ereditario per evitare che il fratello( mio zio) possa con la procura chiedere in caso di successione, nel caso dovesse morire prima mio padre, la parte di legittima di mia madre quindi e mangiarsi pure quella e questo significa credo un appartamento 100mq e un garage. (dovrebbero ad occhio e croce valere 700 euro mensili in caso di fitto)

 

Da quello che ho capito io essendo in regime di separazione dei beni ed essendo quattro dovrebbe essere ripartita così 1/4 alla moglie + 1/4 al 1° figlio + 1/4 al 2° secondo + 1/4 di Disponibile, a differenza del regime di comunione che sarebbe stato del relativo 50% di spettanza del defunto 1/3 moglie +1/3 figli +1/3 disponibile.

 

Ovviamente il regime di separazione dei beni vale solo in vita, non compromette anche i diritti all'eredità....

 

Inoltre considerando che mio padre non vuole fare un divorzio fittizio, giusto perchè levare dall'asse ereditario da mia madre con i rischi collegati del fratello, visto che lui pensa che che invece facendo il testamento risolverebbe tutti i problemi, non capendo le problematiche inerenti alla legittima, che poi non lo vuole fare nemmeno dal notaio ma solo olografo, quindi se mia madre lo volesse strappare creerebbe non pochi grattacapi.... o diciamo farebbe un'altro bel regalino al fratellino tanto amato..... nonostante dovrebbe avere una famiglia....

 

La mia idea di base era quella di fare il divorzio fittizio e così levandola dall'asse ereditario non avremmo avuto più problemi da quel lato, e poi avrebbe potuto dividere 1/3 a mio Fratello e 2/3 a me, lasciandomi anche le nude proprietà che sarebbero spettate a mio fratello in modo da salvaguardare le case perchè mio fratello è come lo zio se a 100 in tasca spende 200, tanto le prende dai fitti.... e diciamo anche rimuovendo il problema delle donazioni, ovvero il fatto che sono impugnabili per 10 anni dalla morte in caso di successioni, quindi non sono accettate o ben accette dalle banche in caso si voglia accendere un mutuo....

 

Al massimo mi chiedevo se era possibile una cosa del genere far risultare nelle donazioni anche scritto che mia madre nel corso degli anni ha ricevuto X soldi da mio padre e che vanno a concorrere a formare la parte di legittina, e che sono soldi che lei ha preso tra l'altro.... potrei risolvere così il fatto di levare mia madre, più che altro per il fratello, dall'eredità....

 

A presto e grazie

ciao

 

la procura al fratello cessa con la morte di tua madre.

 

In ogni caso, allo zio non petta nulla, salvo che tuo padre, nel testamento non usi lasua parte disponibile per cederla a lui.

Senti un addetto ai lavoriche potrà facilmente aiutarti e correggere le tue strane convinzioni.

Grazie della risposta Camillo50

Il problema di fondo è se muore prima mio padre....

Poi il problema che mio zio attraverso questa procura, in cui c'è scritto che può gestire beni passati presentie futuri, possa chiedere in nome e per conto di mia madre la sua parte ma intascarsela lui.... cioè a me pure se se li mangia fisicamente mia madre non dispiacerebbe... basta che rimane in famiglia

A presto

ciao

 

allora, leggiamo bene la procura e verifica bene il suo contenuto. Attento perà, che in ogni momento tua madre potrebbe modificarla.

 

In genere comune, tuo zio, fa le veci di tua madre, e quindi al massimo potrebbere, se previsto in procura, vendere la quota spettante a tua madre, magari anche a se stesso.

 

Quindi, se viene a mancare tua madre, diventa carta straccia. Se invece viene a mancare tuo padre e tua madre in vita, potrà partecipare a rappresentare tua madre nella successione in base al testamento ( o anche in sua assenza), e quindi potrà anche partecipare alla divisione del bene in base alla quota che spetta a tua madre.

 

Non per entrare nei tuoi affari, ma ... perchè tua madre preferisce tuo zio ai suoi figli e al marito ? Non vorrerei che fossero altre dinamiche che sottostanno .

Però ragionando, considerando che è in separazione dei beni se mio padre fa la donazione da vivo a me e mio fratello senza contemplare la moglie e dovesse decedere prima lui ma ad esempio a 9 anni dalle donazioni, potrebbe questa essere meno impugnabile o per nulla essedo passato tanto tempo anche se non dieci anni o cmq pure se avesse i dieci anni dalla morte di mio padre per potersi appellare da parte di mio zio per chiedere la leggittima toccherebbe alla moglie e papparsela lui? cioè non è che la donazione è stata fatta per morte....

Vostra madre se vorra' potra' agire per tutelare i propri interessi ( eventuale lesione della propria quota' legittima ) ai sensi art 553 cc e seguenti .

Grazie Peppe,

Volevo chiederti altre due cose:

La prima se in sede di donazione si fa inserire dal notaio e sottoscrivere da mia madre che nel corso degli anni ha ricevuto x soldi da mio padre e che quella somma deve essere considerata a quota di leggittima....(soldi realmente ricevuti....);

La 2a cosa legge su Internet che in caso di testamento le quote variano, anche se è me non risulta potresti confermarmelo? Poi considerando che gli eredi hanno sempre diritto alla legittima alla fine serve solo ad indicare a chi va la disponibile e come il testatore vuole assegnare i beni per evitare che siano tutti comproprietari di tutto....

 

A presto e grazie di tutto

Tua madre non puo' disporre di qualcosa che adesso non esiste . ( oggi non esiste nessuna quota di legittima essa esisterà un domani )

Codice civile Art. 458. ... ((Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,)) e' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

Però considerano che lei può rivalersi sulla donazione per farla valutarla leggittima anche post mortem, facendo scrivere e sottoscrivere che quella somma va considerata a titolo di legittima, mi sembra par condicio.....

A questo punto per la stessa ratio non dovrebbe poter attaccare un bene donato diversi anni prima... lo potrei ammettere se fosse nel breve periodo pochi mesi....

La ratio cambia , oggi non e' erede. Un domani lo sara' e quindi avra' titolo per eventualmente chiedere la sua legittima .

 

- - - Aggiornato - - -

 

La ratio cambia , oggi non e' erede. Un domani lo sara' e quindi avra' titolo per eventualmente chiedere la sua legittima .

I conti si fanno dopo non prima .

Oggi non puo' rinunciare a ciò che non esiste , domani potra' chiedere ciò che esiste .

Però considerano che lei può rivalersi sulla donazione per farla valutarla leggittima anche post mortem, facendo scrivere e sottoscrivere che quella somma va considerata a titolo di legittima, mi sembra par condicio.....

La legittima esiste solo post mortem , prima non esiste .

Scusa Giuseppe,

Però allora essendo in separazione dei beni anche se mio padre donerebbe qualsiasi bene anche il giorno prima della morte, non dovrebbe essere considerato parte della quota di leggittima o disponibile che sia perché ha deciso in vita come gestirla... stesso varrebbe dal lato mia madre....

cosa ti sfugge nel principio che non esiste una legittima senza un de cuius ?

se una persona e' viva non esiste una quota di legittima visto che essa è' una quota di un asse ereditario .

e fino a prova contraria L' asse ereditario sono i beni appartenuti a persona defunta e non i beni che appartengono a persona viva .

Art 456 cc

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

solo dopo si potra' parlare di eredita' ,eredi, quote legittime etc etc

ovvero solo dopo nascono titoli e diritti e doveri relativi alla successione .

Grazie Peppe,

Volevo chiederti altre due cose:

La prima se in sede di donazione si fa inserire dal notaio e sottoscrivere da mia madre che nel corso degli anni ha ricevuto x soldi da mio padre e che quella somma deve essere considerata a quota di leggittima....(soldi realmente ricevuti....);

La 2a cosa legge su Internet che in caso di testamento le quote variano, anche se è me non risulta potresti confermarmelo? Poi considerando che gli eredi hanno sempre diritto alla legittima alla fine serve solo ad indicare a chi va la disponibile e come il testatore vuole assegnare i beni per

ciao

 

oltre al presente, cerco di risponderti anche ai precedenti

post 5 - se non vuoi sia pubblica, puoi dare una risposta privata

post. 6 - attenzione che esiste la collazione all'atto dell'apertura del testamento di tuo padre.

post 8 - qualora tua madre sottoscrivesse la dichiarazione di aver ricevuto del denaro ( del che, in base alle tue indicazioni, dubito molto, visto che ha scelto di delegare estranei alla famiglia) le somme che riconosce ricevute andranno sommate alla totale massa ereditaria, e dopo la formazione delle quote agli eredi, dedotta la quota a tua madre di quanto anticipato.

 

Comunque continuo a non capire chiaramente la situazione, e se non ci sono le idee chiare, anche la risposta è conseguente

Risposta privata? come faccio? Non sono esperto del forum. ...

ciao

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La situazione non è semplice

scusa ma devi rivolgerti ad un notaio per avere un colloquio.

Primo non si puo' escludere una moglie da un testamento

secondo le donazioni meglio evitarle sempre perchè bloccano" il bene. Ossia, se tuo padre dona un bene a te, tu prima di poterlo vendere dovrai attendere che il padre muoia e che altri eredi non impugnino la donazione (non possono fare dichiarazione di rinuncia). Pertanto occhio alle donazioni, parlane assolutamente prima con un notaio.

La procura va letta, non necessariamente chi ha procura puo' utilizzare i beni del soggetto di cui ha la procura.

Non ho capito se la mamma è capace o meno di intendere (non ho letto tutti i post, chiedo scusa). Se non lo fosse, o se avesse una situazione medica tale da giustificarlo, perchè non chiedete una amministrazione di sostegno (o interdizione)? così la procura decade. E uno di voi potrà essere nominato amministratore/tutore

Nel ricorso potrete ben evidenziare che il procuratore sta mal amministrando i beni dellasorella /tua madre

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