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Galdaron

Eliminazione millesimi di un box dal bilancio preventivo

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Salve a tutti.

Amministro un condominio di soli box. Uno di questi box fa parte di una villa ed i millesimi sono associati ad un box auto ora adibito a cucina (cambio di destinazione d'uso) che ha un accesso alla rampa di uscita del garage che amministro. Questo accesso non è utilizzato mai perché la signora ci ha messo una cucina però le porte si aprono e lei potrebbe in ogni momento scendere con la macchina e, ad esempio, posare la spesa in casa senza alcuna difficoltà.

 

Ho riferito alla signora, che afferma di non dover pagare le quote condominiali di questo vano che, avendo un potenziale accesso al garage, di fatto le spetta di pagare le quote condominiali come tutti gli altri. Per non pagare le quote condominiali, non le resta che murare l'accesso al garage.

 

Lei ha risposto a questa mia affermazione inviandomi l'atto notarile di acquisto della casa, dove c'è anche il suddetto vano, e mi ha sottolineato la seguente frase:

 

La vendita è fatta nello stato di fatto e di diritto in cui l'unità immobiliare in oggetto trovasi attualmente, con ogni accessorio, pertinenza, servitù attiva e passiva, diritto relativo, con espressa precisazione che rimane di proprietà esclusiva della società alienante e, pertanto, resta espressamente esclusa dalla vendita, la rampa di accesso al piano interrato distinta con subalterno catastale ** del foglio ** del comune di ***************** (quale bene non censibile) e sulla quale grava, comunque, servitù di passaggio pedonale e carrabile anche a favore della porzione dell'unità immobiliare in oggetto (il vano di cui vi parlavo) destinata a locale garage.

 

Essendoci, dice lei, la servitù di passaggio gratuita, lei non deve pagare le quote condominiali.

 

A me mi pare una assurdità però come sempre mi rimetto alla vostra esperienza 😁

Galdaron dice:

Essendoci, dice lei, la servitù di passaggio gratuita, lei non deve pagare le quote condominiali

Cucina o garage, di unità immobiliare si tratta, anche cambiando destinazione d'uso non è scomparsa.

Quindi, come unità immobiliare fa parte ne' piu' ne' meno del condomìnio.

E' come se un ufficio cambiasse destinazione in abitazione e per tale motivo sparisse per magia dai "radar" condominiali.

La signora è proprietaria del vano e per tale vano paga le spese condominiali.

Eventualmente sono da verificare i soli costi relativi alla manutenzione della rampa, visto che nel suo caso si tratta di servitu' di passaggio, ma i rimanenti costi li deve ben pagare.

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Danielabi dice:

Cucina o garage, di unità immobiliare si tratta, anche cambiando destinazione d'uso non è scomparsa.

Quindi, come unità immobiliare fa parte ne' piu' ne' meno del condomìnio.

E' come se un ufficio cambiasse destinazione in abitazione e per tale motivo sparisse per magia dai "radar" condominiali.

La signora è proprietaria del vano e per tale vano paga le spese condominiali.

Eventualmente sono da verificare i soli costi relativi alla manutenzione della rampa, visto che nel suo caso si tratta di servitu' di passaggio, ma i rimanenti costi li deve ben pagare.

Servitù di passaggio non vuol dire " gratis ". Anche se l'uso è solo potenziale comunque deve partecipare alle spese .

Vito46 dice:

Servitù di passaggio non vuol dire " gratis ". Anche se l'uso è solo potenziale comunque deve partecipare alle spese .

🙄  si, è quello che ho scritto.

  • Mi piace 1
Danielabi dice:

🙄  si, è quello che ho scritto.

Ho solo confermato quello che avevi espresso.

La Cassazione disse: 

Dalle norme di cui all’art. 1069 c.c., si desume, perciò, in via di interpretazione estensiva, per il caso in cui l’esercizio della servitù si attui solo per mezzo del fondo servente, e senza l’ausilio di opere autonome, l’obbligo del proprietario del fondo dominante di contribuire alle spese di manutenzione del fondo servente, in misura proporzionale all’uso (Cass. Sez. 2, 12/01/1976, n. 72, proprio relativa a fattispecie di servitù di passaggio gravante su parti di un edificio condominiale e di obbligo del titolare della servitù di concorrere nelle spese di manutenzione di tali beni condominiali insieme con i partecipanti al condominio, in misura proporzionale all’uso.

 

quindi occorre partecipare alle spese in proporzione all'uso (e non ad eventuali millesimi)

Non certo facile quantificare l'uso, essendo oltretutto ridotto....Dovrenno rivolgersi ad un giudice che 

fra una decina di anni fisserà la quota d'uso, dopo apposite perizie.

 

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