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Ibleo

DURC e impresa di pulizie

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Nel condominio dove sono stato appena nominato amministratore l'impresa di pulizie lavora in nero da anni.

Sto cercando di regolarizzare la loro posizione, tuttavia non mi è chiaro se sono obbligato a richiedere il DURC o meno.

In questa pagina pare che il DURC sia obbligatorio.

In varie discussioni del forum invece ho letto che la richiesta sarebbe facoltativa e vale come tutela in più per il condominio. Tuttavia, se il DURC ha valenza trimestrale e il contratto ha durata annuale, sulla base di cosa mi dovrei assicurare che l'impresa versi i contributi anche per il periodo successivo?

Non basta inserire nel contratto che il pagamento di ogni onere contributiovo e assicurativo è a loro carico?

Ho lo stesso problema e un amico titolare di una ditta che mi ha fatto in preventivo, mi ha parlato non solo della necessità del durc, ma anche di questo:

-iscriz. camera di commercio,

- medico competente,

-visite mediche,

-attestati formazione e informazione,

-rspp,

-antincendio,

-primo soccorso ,

e in caso anche le schede di sicurezza e tecniche dei prodotti impiegati anche se ecologici.

 

Poi, se l'abbia fatto per farmi notare la differenza, non lo so.

 

Ciao

Ho lo stesso problema e un amico titolare di una ditta che mi ha fatto in preventivo, mi ha parlato non solo della necessità del durc, ma anche di questo:

-iscriz. camera di commercio,

- medico competente,

-visite mediche,

-attestati formazione e informazione,

-rspp,

-antincendio,

-primo soccorso ,

e in caso anche le schede di sicurezza e tecniche dei prodotti impiegati anche se ecologici.

 

Poi, se l'abbia fatto per farmi notare la differenza, non lo so.

 

Ciao

Direi piuttosto:

- iscriz. camera di commercio,

- DUVRI (che riassume un po' quello sopra)

 

Ovviamente le schede di sicurezza dei prodotti, che vuol dire ecologici? Anche la cicuta è naturale ma non consiglierei di farci un tè!

1) copia del certificato CCIAA - che non è la visura del commercialista - che riporti nell'oggetto sociale anche la tipologia di lavoro oggetto di appalto;

2) una autodichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art.47 del dPR 445/2000. Nulla più. Nessun Durc - che invece è obbligatorio ottenere prima di affidare lavori edili - né altri documenti sulla sicurezza: i due documenti citati sono gli unici la cui mancanza espone un datore di lavoro committente alla sanzione per omessa verifica di idoneità degli appaltatori, in caso di ispezione di organo di vigilanza.

39 Assicurazione.

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