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Dubbio su calcolo millesimi quota involontaria: modalità A2 e A3 in UNI10200:2018

Pongo un quesito a tutti coloro che hanno letto la norma UNI10200 dell’ottobre 2018, norma che mi sono dovuto e pagare! pur non essendo un tecnico, per dimostrare all’amministratore del condominio dove risiedo che stava sbagliando tutto. Soldi spesi bene quelli per la UNI, che mi sono a questo punto letto per intero.

 

Leggendola, ho scoperto una cosa interessante per un altro condominio, dove non risiedo ma possiedo l'appartamento (ora affittato) che fu dei miei genitori. Il condominio del caso è molto grande (132 unità), ha la termoregolazione e la questione è la seguente:

 

al punto D.4 della UNI "Precisazioni in merito ai millesimi" sta scritto:

"I parametri energetici teorici necessari per i millesimi (fabbisogni), avendo lo scopo di riflettere l’uso “potenziale” del servizio, devono essere:

- calcolati secondo la modalità di valutazione A2 (asset rating);
- determinati tenendo conto degli interventi su parti comuni (es. isolamento sottotetto) o innovazioni (es. termoregolazione) ma senza considerare gli interventi sulle singole unità immobiliari (es. sostituzione serramenti);
- aggiornati in caso si eseguano opere su parti comuni."

 

La norma è molto chiara: significa che chi ha effettuato innovazioni per isolare termicamente il suo appartamento non deve avere millesimi più bassi in virtù di questo (la ratio della norma immagino sia che chi si è meglio isolato termicamente già risparmia sul consumo volontario e beneficia di agevolazioni fiscali, e quindi viene stimolato anche a occuparsi delle parti comuni). Invece, il tecnico che ha fatto i rilievi per conto del condominio ha tenuto nel calcolo dei millesimi di fabbisogno (per l'involontario, quindi) degli isolamenti fatti installare in alcuni appartamenti (nuovi infissi, doppie finestre, cappotti, etc.) e l'amministratore ha recepito questi millesimi. Sarebbe mia intenzione quindi contestare il calcolo fatto e chiedere il ricalcolo secondo la norma UNI.

 

Tuttavia, la stessa norma UNI al precedente punto D.3 ("Precisazioni in merito ai prospetti previsionale e a consuntivo") recita:

"I parametri energetici teorici necessari per i prospetti previsionale ed a consuntivo, avendo lo scopo di riflettere quanto più possibile le condizioni effettive dell’edificio, devono essere:
- calcolati secondo la modalità di valutazione A3 (tailored rating);
- determinati tenendo conto di eventuali opere di risparmio energetico, su parti comuni o sui singoli alloggi, tali da incidere sulle prestazioni energetiche dell’edificio;

- aggiornati qualora si eseguano opere di risparmio energetico, sulle parti comuni o sui singoli alloggi, tali da modificare le prestazioni energetiche dell’edificio.

 

Ora, mentre capisco il senso di considerare ai fini del preventivo il fabbisogno tenendo conto degli eventuali isolamenti termici introdotti negli appartamenti privati, non capisco proprio cosa c'entri questo con il consuntivo. Il consuntivo è un dato di consumo indiscutibile e documentato di una spesa che poi va ripartita tra i condòmini sulla base dei millesimi calcolati in modalità A2, cioé senza tener conto degli isolamenti "privati". Non capisco quindi in primo luogo quale sia il senso di definire il consuntivo in modalità A3 quando appunto un consuntivo di spesa è tale a prescindere. Inoltre in termini di logica, questo sembra contraddire la modalità di calcolo dei millesimi in modalità A2. In poche parole, nella norma UNI il punto D.3 appare contrastare col punto D.4.

 

Qualcuno sa darmi un parere?

Per il calcolo dei millesimi, secondo la UNI 10200, NON si deve tenere conto di lavori fatti nei singoli appartamenti (per es. cambio infissi), ma solo di: dimensioni, piano, esposizione, ecc.

 

Al contrario, per il calcolo complessivo della quota di consumi involontari dell'edificio, si deve tenere conto di lavori fatti (per es. coibentazione).

 

 

 

 

Modificato da Mosquiton
Mosquiton dice:

Per il calcolo dei millesimi, secondo la UNI 10200, NON si deve tenere conto di lavori fatti nei singoli appartamenti (per es. cambio infissi), ma solo di: dimensioni, piano, esposizione, ecc.

 

Al contrario, per il calcolo complessivo della quota di consumi involontari dell'edificio, si deve tenere conto di lavori fatti (per es. coibentazione).

 

 

 

 

Io stesso ho scritto che il punto D.4 è chiaro. La questione che pongo è dove vuole andare a parare il punto D.3, in particolare quando fa riferimento al consuntivo!

LFFI dice:

Io stesso ho scritto che il punto D.4 è chiaro. La questione che pongo è dove vuole andare a parare il punto D.3, in particolare quando fa riferimento al consuntivo!

Il punto D.3 non parla di millesimi, ma si riferisce ai parametri teorici per definire la quota "complessiva" di consumi involontari (da inserire a preventivo e consuntivo).

 

I millesimi devono essere calcolati come indicato al punto D.4.

 

 

 

 

 

Modificato da Mosquiton

Abbi pazienza però, ma in consuntivo uno trova scritto: 80.000 euro di spesa per gas metano, 5000 gestione caldaia,  400 riparazione tubo, etc.. Questi sono numeri che non c'è bisogno di calcolare o di valutare in nessun modo, ma semplicemente dati copiati dalle fatture. Quindi, di che diavolo di parametri teorici parla il D.3?

LFFI dice:

Abbi pazienza però, ma in consuntivo uno trova scritto: 80.000 euro di spesa per gas metano, 5000 gestione caldaia,  400 riparazione tubo, etc.. Questi sono numeri che non c'è bisogno di calcolare o di valutare in nessun modo, ma semplicemente dati copiati dalle fatture. Quindi, di che diavolo di parametri teorici parla il D.3?

NO, sia nel consuntivo che nel preventivo, ci deve essere la suddivisione degli 80.000 euro di spesa totale per gas metano in:

- spesa per consumi volontari;

- spesa per consumi involontari;

e tale suddivisione si calcola in base ai parametri teorici del punto D.3.

 

 

 

 

 

Modificato da Mosquiton
LFFI dice:

Pongo un quesito a tutti coloro che hanno letto la norma UNI10200 dell’ottobre 2018, norma che mi sono dovuto e pagare! pur non essendo un tecnico, per dimostrare all’amministratore del condominio dove risiedo che stava sbagliando tutto. Soldi spesi bene quelli per la UNI, che mi sono a questo punto letto per intero.

 

Leggendola, ho scoperto una cosa interessante per un altro condominio, dove non risiedo ma possiedo l'appartamento (ora affittato) che fu dei miei genitori. Il condominio del caso è molto grande (132 unità), ha la termoregolazione e la questione è la seguente:

 

al punto D.4 della UNI "Precisazioni in merito ai millesimi" sta scritto:

"I parametri energetici teorici necessari per i millesimi (fabbisogni), avendo lo scopo di riflettere l’uso “potenziale” del servizio, devono essere:

- calcolati secondo la modalità di valutazione A2 (asset rating);
- determinati tenendo conto degli interventi su parti comuni (es. isolamento sottotetto) o innovazioni (es. termoregolazione) ma senza considerare gli interventi sulle singole unità immobiliari (es. sostituzione serramenti);
- aggiornati in caso si eseguano opere su parti comuni."

 

La norma è molto chiara: significa che chi ha effettuato innovazioni per isolare termicamente il suo appartamento non deve avere millesimi più bassi in virtù di questo (la ratio della norma immagino sia che chi si è meglio isolato termicamente già risparmia sul consumo volontario e beneficia di agevolazioni fiscali, e quindi viene stimolato anche a occuparsi delle parti comuni). Invece, il tecnico che ha fatto i rilievi per conto del condominio ha tenuto nel calcolo dei millesimi di fabbisogno (per l'involontario, quindi) degli isolamenti fatti installare in alcuni appartamenti (nuovi infissi, doppie finestre, cappotti, etc.) e l'amministratore ha recepito questi millesimi. Sarebbe mia intenzione quindi contestare il calcolo fatto e chiedere il ricalcolo secondo la norma UNI.

 

Tuttavia, la stessa norma UNI al precedente punto D.3 ("Precisazioni in merito ai prospetti previsionale e a consuntivo") recita:

"I parametri energetici teorici necessari per i prospetti previsionale ed a consuntivo, avendo lo scopo di riflettere quanto più possibile le condizioni effettive dell’edificio, devono essere:
- calcolati secondo la modalità di valutazione A3 (tailored rating);
- determinati tenendo conto di eventuali opere di risparmio energetico, su parti comuni o sui singoli alloggi, tali da incidere sulle prestazioni energetiche dell’edificio;

- aggiornati qualora si eseguano opere di risparmio energetico, sulle parti comuni o sui singoli alloggi, tali da modificare le prestazioni energetiche dell’edificio.

 

Ora, mentre capisco il senso di considerare ai fini del preventivo il fabbisogno tenendo conto degli eventuali isolamenti termici introdotti negli appartamenti privati, non capisco proprio cosa c'entri questo con il consuntivo. Il consuntivo è un dato di consumo indiscutibile e documentato di una spesa che poi va ripartita tra i condòmini sulla base dei millesimi calcolati in modalità A2, cioé senza tener conto degli isolamenti "privati". Non capisco quindi in primo luogo quale sia il senso di definire il consuntivo in modalità A3 quando appunto un consuntivo di spesa è tale a prescindere. Inoltre in termini di logica, questo sembra contraddire la modalità di calcolo dei millesimi in modalità A2. In poche parole, nella norma UNI il punto D.3 appare contrastare col punto D.4.

 

Qualcuno sa darmi un parere?

Buongiorno,

Con ogni probabilità è possibile individuare un maggior chiarimento al punto G.2.7 della norma, dove definisce chiaramente il prospetto previsionale e consuntivo della ripartizione spese.

Il previsionale è a uso di tutti gli utenti, il consuntivo dovrebbe essere solo avuto dell'amministratore avendo i dati di tutti i condomini.

da questo si intuisce che il previsionale e il consuntivo numericamente sono la stessa cosa, quindi la base di calcolo per gli stessi è identica.

 

il sistema previsionale deve ricalcare il più possibile le condizioni effettive dell'edificio, quindi calzare con una realtà oggettiva.

 

Al punto D.4 vi sono delle indicazioni di calcolo sui millesimi di fabbisogno termico con cui poi suddividere la quota involontaria frutto di altri calcoli. Come indicato devono ricaricare la situazione progettuale dell'edificio, senza andare a considerare gli interventi nei singoli alloggi. 

l'importante è riportato nel punto D.4 è che i millesimi termici possono essere modificati E aggiornati in caso si eseguono opere su parti comuni.

È un chiaro invito a intervenire in modo collettivo e globale sul sistema edificio-impianto.

La sintesi estrema della norma dice "puoi isolarti individualmente?".... Avrai beneficio solo sui volontari.

"Vuoi isolarti in modo collettivo, agendo in comune accordo con altri condomini?".... Avrai beneficio sui tuoi consumi volontari e involontari.

Il cuore della norma UNI 10200 è il sistema edificio impianto, quindi la visione collettiva al risparmio energetico.

 

Spero di aver bene interpretato la domanda, e altrettanto esposto il mio punto di vista.

 

I tecnici possono sempre sbagliare ma ritengo che sia rischioso sostenere che un tecnico qualificato abbia sbagliato sulla base della lettura fai da te della UNI 10200.

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