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Paoluciana

Dissociazione da causa condominiale

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Tempo fa il mio condominio ha deciso di resistere a un'azione giudiziaria intentata contro di esso da due condòmini. In occasione di quella delibera assembleare io votato contro, cioè mi sono dissociato dalla resisitenza in giudizio. Ora l'amministratore mi carica della mia quota delle spese legali sostenute dal condominio per tale causa. Io pensavo che il dissenso manifestato e fatto verbalizzare durante l'assemblea mi sollevasse da tale onere: è così, o avrei dovuto ANCHE formalizzare la dissociazione per iscritto entro 30 giorni come recita l'art. 1132 del c.c. (che io applicavo solo ai NON PRESENTI alla votazione)? Grazie per l'interesse e le risposte. Paolo.

In realtà, come recita giustamente una sentenza del Tribunale di Nola del 2010 che fa al caso nostro, solo quando l’azione vienevenga promossa e successivamente il condominio perda la causa, il condomino che aveva esercitato la facoltà di separare la sua responsabilità in ordine alle conseguenze della lite vanta un diritto di rivalsa per ciò che ha dovuto pagare alla parte vittoriosa ma questi non può, con un mero atto di volontà, esonerarsi dal contribuire alle spese legali occorrenti per la difesa del condominio. Tali spese, infatti, sono cosa assolutamente diversa rispetto a quelle da rifondere "ex post" alla controparte vittoriosa, né può esonerarsi dal contribuire alle spese legali per una causa solo da proporre, il cui importo costituisce una voce radicalmente differente rispetto a quella da sostenersi quando la causa si sia già perduta.

La dichiarazione del condomino dissenziente di separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini per le liti che l'assemblea condominiale ha deliberato, va effettuata con atto notificato all'amministratore, a pena di decadenza, entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

In relazione alla dichiarazione di dissenso dei condomini rispetto alle liti, ex art. 1132 c.c., deve ritenersi che un equipollente, altrettanto valido, della notificazione e della lettera raccomandata, la dichiarazione di "dissociazione" resa dal condomino dissenziente immediatamente dopo l'adozione della deliberazione assembleare e fatta constare nel verbale dell'assemblea alla presenza dell'amministratore (Trib. Monza, Sez. I, 13/10/2005).

 

Ora è importante sapere se la causa è terminata e l'esito, per darti una risposta precisa.

Salve, gradirei sapere in merito al seguente quesito:

unico condominio con quattro scale, l'una consecutiva alle altre con 28 condomini complessivamente, è possibile che i condomini di una scal (7)

si sgancino dal resto per far eseguire nella propria parziale ristrutturazione deliberata per l'intero condominio e, inoltre, procedere in seguito con un'amministrazione autonoma? Se si, quale norma lo consente? Grazie Antonio

@ Paoluciana

Se la causa è interna al condominio non è possibile dissociarsi, anzi i condomini dovrebbero schierarsi in due fazioni, chi a pro e chi contro, se invece la questione è tra due o più condomini come sembra, chi si dissocia in fin dei conti, secondo il mio punto di vista, dichiara la resa;

 

La questione della partecipazione alle liti condominiali è regolata dall'articolo 1132 del Codice Civile, che prevede la possibilità per chi non è d'accordo di dissociarsi dalla lite e quindi di non pagare le spese alla parte vincitrice nel caso in cui il condominio dovesse perdere la causa, ossia eventualmente pagare l'avvocatod ella controparte. Il non pagamento delle spese, infatti, non riguarda quelle necessarie per la difesa del condominio, e comunque non è possibile dissociarsi nel caso in cui si tratti di una lite interna, ossia quando una parte dei condomini chiama in causa gli altri. --link_rimosso--

Grazie per la sollecita risposta.

La delibera venne presa attraverso votazione nominale, il cui esito è stato registrato dal verbale assembleare con la specificazione del voto di ciascun condomino presente. Avendo io votato e quindi espresso la mia opinione (subito verbalizzata) quando sono stato chiamato nell'appello nominale della votazione, non ho più dichiarato ulteriormente la dissociazione. Significa che non avrei dovuto soltanto dichiarare la dissociazione DURANTE la deliberazione ma ANCHE DOPO la stessa?

La causa non è terminata; l'amministratore ha messo a consuntivo le prime spese legali.

@ Paoluciana

Se la causa è interna al condominio non è possibile dissociarsi, anzi i condomini dovrebbero schierarsi in due fazioni, chi a pro e chi contro, se invece la questione è tra due o più condomini come sembra, chi si dissocia in fin dei conti, secondo il mio punto di vista, dichiara la resa;

 

La questione della partecipazione alle liti condominiali è regolata dall'articolo 1132 del Codice Civile, che prevede la possibilità per chi non è d'accordo di dissociarsi dalla lite e quindi di non pagare le spese alla parte vincitrice nel caso in cui il condominio dovesse perdere la causa, ossia eventualmente pagare l'avvocatod ella controparte. Il non pagamento delle spese, infatti, non riguarda quelle necessarie per la difesa del condominio, e comunque non è possibile dissociarsi nel caso in cui si tratti di una lite interna, ossia quando una parte dei condomini chiama in causa gli altri. --link_rimosso--

Opssssssssss

Davo per scontato che fosse una causa verso un terzo e no tra condomini, meno male che c'è l'attento Tuxx..............

Quindi se ci dovesse essere un risarcimento del danno, il dissenziente non parteciperebbe (se fosse terzo).

@ Paoluciana

Temo che se eri parte in causa dovrai stare a quanto ha deciso il Giudice e pagare la tua quota parte, perchè stando a quanto detto in precedenza non potevi dissociarti in una causa interna tra condomini.

@ Paoluciana

Temo che se eri parte in causa dovrai stare a quanto ha deciso il Giudice e pagare la tua quota parte, perchè stando a quanto detto in precedenza non potevi dissociarti in una causa interna tra condomini.

 

...........infatti ho precisato "se fosse terzo" quindi no fra condomini..................

Penso che forse dovrebbe partecipare al risarcimento del danno anche se fosse dissenziente.

...........infatti ho precisato "se fosse terzo" quindi no fra condomini..................

Penso che forse dovrebbe partecipare al risarcimento del danno anche se fosse dissenziente.

Infatti, non si tratta di terzi, comunque quando scrivevo non c'era ancora la tua ultima, e l'ho letta solo dopo, infatti ho corretto con (@ Paoluciana) indicando a chi era rivolta la mia risposta. 🤣

Ma quindi se un condomino è condannato ad un risarcimento del danno, il dissenziente paga?

Secondo quanto detto nel link che ho postato SI, come ha deciso il Giudice, in quanto non possono esserci dissenzienti ma solo vincitori della causa e perdenti.

Secondo quanto detto nel link che ho postato SI, come ha deciso il Giudice, in quanto non possono esserci dissenzienti ma solo vincitori della causa e perdenti.

Ho scritto condomino, ma volevo scrivere condominio, cambia qualcosa?

il dissenziente non paga le spese legali avversarie che vengono addebitate al condominio per la soccombenza. perchè lui, dissociandosi dalla lite, non ha voluto che queste spese legali maturassero e riconosceva già la ragione della controparte. Se però il condominio è chiamato ad un risarcimento dei danni il dissenso rispetto alla lite non è in grado di esautorare il condomino dissenziente dalla ripartizione della quota di risarcimento che deve essere riconosciuta al vincitore della causa... non so se sono chiaro...

il dissenziente non paga le spese legali avversarie che vengono addebitate al condominio per la soccombenza. perchè lui, dissociandosi dalla lite,
Ma come devo scriverlo? Nelle casue interne al condominio (quelle tra condomini), NON è possibile dissociarsi.

 

Se poi si tratta di una causa tar condomini di fatto la dissociazione non è ammessa perchè, come ha stabilito la Cassazione fin dal 1970, nessun condomino si può dissociare dalla lite quando si tratta di cause che non coinvolgono soggetti estranei al condominio ma sono interne al condominio stesso. In base alla sentenza 891/70, dunque, il dissenso può essere espresso solo relativamente alle liti tra condominio e terzi e non anche relativamente alle liti tra condominio e condomino perchè in questo caso "non è applicabile neppure in via analogica l'art. 1132 c.c.

Ho scritto condomino, ma volevo scrivere condominio, cambia qualcosa?
L'avevo capito, infatti la mia risposta parla di dissenzienti (quindi condomini)

scusate, in merito al quesito da me inviato stamane alle ore 8.45 ca,forse mi sono espresso male.

La questione è la seguente:condominio con 4 scale in linea e 28 appartamenti più cortile condominiali ed altro in comune.

I condomini di una sola scala(7) si possono, senza passare da un'assemblea che dice si o no, dissociare dal resto del condominio

ed amministrare autononamente la propria scala, ferma la partecipazione alle spese per le cose comuni? Non c'è in essere

nessuna lite, ma solo il proposito di dissociazione come detto sopra. Se è possibile qual'è la procedura da seguire?

Grazie Antonio

il dissenziente non paga le spese legali avversarie che vengono addebitate al condominio per la soccombenza. perchè lui, dissociandosi dalla lite, non ha voluto che queste spese legali maturassero e riconosceva già la ragione della controparte. Se però il condominio è chiamato ad un risarcimento dei danni il dissenso rispetto alla lite non è in grado di esautorare il condomino dissenziente dalla ripartizione della quota di risarcimento che deve essere riconosciuta al vincitore della causa... non so se sono chiaro...

 

Io penso che le stesse motivazioni evidenziate in neretto dovrebbero valere ANCHE per le spese legali del condominio. Se uno si è dissociato è perchè ha valutato che si è nel torto e quindi non voleva proprio che iniziasse o si resistesse alla azione legale.

 

Che cambia tra avvocato del controparte e del condominio? Nulla.

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