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ANTONY59

Disdetta canone locazione - specifica se posso fare disdetta sei mesi prima del contratto di locazione in scadenza in modo che mia figlia rientra

Un saluto a tutti i moderatori per il forum conosciuto e' iscritto oggi, vorrei porre una DOMANDA per chi mi potrebbe dare un valido aiuto. il 1° Novembre 2005 ho preso in locazione un immobile con contratto libero 4+4 (2005/2009) (2009/2013) regolarmente registrato per 500,00 euro mensili, con tacito rinnovo nel proseguimento.

Il 1° Gennaio 2015 mi viene registrato un ulteriore contratto alle stesse condizioni 4+4 con canoni sempre al prezzo di mercato e zona dell'immobile 500,00 euro mensili. Primi 4 anni 1°Gennaio 2015 scadenza 31 Dicembre 2018.

In tutto questo arco di tempo un privato cittadino ha pignorato al proprietario i canoni di locazioni (Agosto 2014) con una sentenza esecutiva del giudice che mi obbliga ha versare i canoni al privato. Nel mese di Settembre 2015 la banca pignora l'immobile delegando un custode del tribunale alla richiesta dei versamenti dei canoni. Il delegato non potendo riscuotere i canoni fa' una istanza di sfratto per morosita' ma' ottiene parere negativo perche' il G.E. dispone che i canoni devono essere sempre versati al privato che ha pignorato prima della banca. Adesso l'immobile e' alla 4° vendita all'asta senza incanto andata deserta. ( Con dicitura Contratto Locazione opponibile alla procedura ) Alla prossima 5° asta mia figlia se tenta di aggiudicarsi l'immobile puo' entrare in possesso (N.B. Lei e' gia' residente nell'immobile con me e mia moglie) se c'e un contratto di locazione in atto con prima scadenza fine anno 31 Dicembre 2018. La domanda specifica se posso fare disdetta sei mesi prima del contratto di locazione in scadenza in modo che mia figlia rientra in possesso dell'immobile senza ingarbugliarmi nel proseguimento dei canoni di locazione che il G.E con la sentenza esecutiva mi obbliga ha versare al privato. Mi scuso per il mio primo intervento cosi' complicato e' ringrazio vivamente per i consigli utili che potreste darmi. Saluto cordialmente

ANTONY59

L’obbligazione che ha contratto il debitore, a causa della quale è stato pignorato il canone di locazione, è personale. Dal momento in cui subentra un nuovo proprierario, il rapporto di locazione riferito all’unità immobiliare oggetto di locazione, si trasmette al nuovo proprietario (tua figlia). Quindi i contraenti di quel contratto sarete tu e tua figlia e potrete decidere di risolvere il contratto come volete, anche senza alcun preavviso. Il pignoramento del canone decadrà comunque.

 

Piuttosto tua figlia, subentrando nella proprietà dell’immobile, dovrà adempiere a quanto previsto dall’art 63 dacc comma 4:

 

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente

Ti ringrazio vivavente della tua celere risposta,se potrai darmi ulteriori approfondimenti ti sarei veramente grato. La questione del condominio sapevo gia' di questa legge dell'anno in corso e quello precedente

ANTONY59

Dimmi cosa dovrei approfondire. Mi sembra di avere già risposto. Se tua figlia entra in possesso dell’immobile, il vecchio proprietario (debitore di un privato) non ha più diritto ad alcun canone di locazione perchè non è più il locatore dell’immobile. Ne consegue che il pignoramento del canone mensile non può più proseguire.

Grazie del tuo intervento, mi hai dato uno spiraglio in piu' per potermi tutelare.

Ti saluto cordialmente

ANTONY59

 

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Scusami se commetto errori, devo imparare ha conoscere meglio il forum

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