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serjo

Difetti di costruzione - del costruttore

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Premetto che il mio condominio ha circa 50 anni. Per quanto riguarda le parti interne devo dire che le pareti sono così sottili che per mettere una scatola contenente interruttori si passa dall'altra parte della parete. La struttura è stata costruita su un tratto non piano ed il materiale di recupero è stato utilizzato per pianificare il terreno e costruire la strada di accesso ( sono stati fatti dei sondaggi ). Attualmente la strada con i muretti di contenimento sta cedendo, i muretti si stanno dividendo e la strada sta scivolando. Alcuni muri portanti del caseggiato si stanno sfaldando alcuni pavimenti dei box si sono spaccati e sotto ci sono grossi buchi vuoti. A seguito di rottura di alcune piastrelle nel mio box ho chiamato un piastrellista per la riparazione. La riparazione si è dimostrata molto complessa in quanto sotto le piastrelle non c'era più cemento ma solo sabbia ( il sotto piastrelle è costituito da solo polvere di sabbia ). Mi sembra di aver chiarito che la costruzione sia stata fatta nel massimo risparmio ( probabilmente con poco cemento e tanta sabbia) ciò indipendentemente dall'utilizzo di materiale di recupero per pianificare il terreno.

Qualcuno sa dirmi se esiste qualche legge o qualche procedura da seguire che possa aiutare l'ignaro acquirente a far valere i suoi diritti nei confronti del costruttore ?

Ringrazio e cordialmente saluto.

Alvaro

Premetto che il mio condominio ha circa 50 anni. Per quanto riguarda le parti interne devo dire che le pareti sono così sottili che per mettere una scatola contenente interruttori si passa dall'altra parte della parete. La struttura è stata costruita su un tratto non piano ed il materiale di recupero è stato utilizzato per pianificare il terreno e costruire la strada di accesso ( sono stati fatti dei sondaggi ). Attualmente la strada con i muretti di contenimento sta cedendo, i muretti si stanno dividendo e la strada sta scivolando. Alcuni muri portanti del caseggiato si stanno sfaldando alcuni pavimenti dei box si sono spaccati e sotto ci sono grossi buchi vuoti. A seguito di rottura di alcune piastrelle nel mio box ho chiamato un piastrellista per la riparazione. La riparazione si è dimostrata molto complessa in quanto sotto le piastrelle non c'era più cemento ma solo sabbia ( il sotto piastrelle è costituito da solo polvere di sabbia ). Mi sembra di aver chiarito che la costruzione sia stata fatta nel massimo risparmio ( probabilmente con poco cemento e tanta sabbia) ciò indipendentemente dall'utilizzo di materiale di recupero per pianificare il terreno.

Qualcuno sa dirmi se esiste qualche legge o qualche procedura da seguire che possa aiutare l'ignaro acquirente a far valere i suoi diritti nei confronti del costruttore ?

Ringrazio e cordialmente saluto.

Alvaro

se il palazzo ha 50 anni non puoi più fare nulla nei confronti del costruttore, la garanzia si prescrive in 10 anni

I difetti si sono presentati da poco tempo ma si vede chiaramente che è stato utilizzato materiale scadente ( la cronaca ci descrive disastri di ponti e case cadute perché costruiti con poco cemento e tanta sabbia). Un povero acquirente non è certo in grado di verificare i materiali usati al tempo della costruzione, ma attualmente i difetti sono chiari. Ovviamente qualcuno doveva verificare e risponderne. La prescrizione dei 10 anni mi sembra un invito a favorire qualcuno. Ci sono costruzioni che resistono millenni ed ora dopo 10 anni, qualsiasi cosa succeda, nessuno è responsabile. Il povero cittadino non è tutelato e se finisce sotto un crollo improvviso ? Una disgrazia fortuita!!! Controlli ?

Saluti e tante grazie.

Codice civile Art. 1669.

Rovina e difetti di cose immobili.

 

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

 

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

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