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Romano L

Destinazione d'uso dei sottotetti modificati in abitazione e millesimi

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In una palazzina, l'utimo piano (II) di due appartamenti sono sovrastati dal sottotetto e collegati con scala interna.

Uno dei 2 è in vendita e qui la sorpresa nell'annucio di una agenzia:

"Grazioso Duplex con vista panoramica ..." corredato da foto che evidenziano una camera con tanto di letto matrimoniale, un bagno e uno studio nel sottotetto.

Si può procedere alla revisione dei millesimi? sulla ripartizione hanno un coefficiente come ripostigli/pertinenza.

Ho acquisito foto e annuncio.

Probabilmente si, sarebbe necessario valutare con l'ausilio di un tecnico se la modifica effettuata da sottotetto in mansarda abitabile ha provocato una variazione di almeno 1/5 sul valore rispetto ad anche una sola u.i. degli altri condomini, questo è previsto dall'art 69 Dacc;

 

Dacc Art. 69.

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Probabilmente si, sarebbe necessario valutare con l'ausilio di un tecnico se la modifica effettuata da sottotetto in mansarda abitabile ha provocato una variazione di almeno 1/5 sul valore rispetto ad anche una sola u.i. degli altri condomini, questo è previsto dall'art 69 Dacc;

 

Dacc Art. 69.

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Credo che siano già state fatte cosi dal costruttore, ma il Geometra che ha redatto il Regolamento non ha scritto che sono duplex, e nella ripartizione ha attribuito un coefficiente più basso, quindi sono appartamenti con pertinenza. Al piano terra c'è una unità, bilocale, quindi credo sicuramente che provochi la variazione di 1/5

Credo che siano già state fatte cosi dal costruttore, ma il Geometra che ha redatto il Regolamento non ha scritto che sono duplex, e nella ripartizione ha attribuito un coefficiente più basso, quindi sono appartamenti con pertinenza. Al piano terra c'è una unità, bilocale, quindi credo sicuramente che provochi la variazione di 1/5

Riguardo l'unanimità ho delle perplessità, perchè i proprietari si opporrebbero dovendo pagare di più. Solo se esiste la possibilità di escluderli con il Conflitto d'Interesse.

Credo che siano già state fatte cosi dal costruttore, ma il Geometra che ha redatto il Regolamento non ha scritto che sono duplex, e nella ripartizione ha attribuito un coefficiente più basso, quindi sono appartamenti con pertinenza. Al piano terra c'è una unità, bilocale, quindi credo sicuramente che provochi la variazione di 1/5
Se sono già così disposti dalla nascita dello stabile non si può invocare la trasformazione, perciò la strada da percorre è quella dell'errore, il coefficiente più basso del dovuto (se così è) sempre previsto dall'art. 69 Dacc al punto 1);

 

Dacc Art. 69.

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

Proponendo in assemblea ed approvare con la maggioranza del 2° comma dell'art. 1136 cc, > teste ed almeno 500 mlm (metà del valore dello stabile), se non si giungerà alla modifica assembleare sarà possibile adire al Giudice

Se sono già così disposti dalla nascita dello stabile non si può invocare la trasformazione, perciò la strada da percorre è quella dell'errore, il coefficiente più basso del dovuto (se così è) sempre previsto dall'art. 69 Dacc al punto 1);

 

Dacc Art. 69.

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

Proponendo in assemblea ed approvare con la maggioranza del 2° comma dell'art. 1136 cc, > teste ed almeno 500 mlm (metà del valore dello stabile), se non si giungerà alla modifica assembleare sarà possibile adire al Giudice

Grazie Tullio, quest'ultimo passaggio e interessante.

Grazie Tullio, quest'ultimo passaggio e interessante.
Sarà necessario poter dimostrare che il coefficiente usato dal redattore della tabella è più basso di quello che effettivamente doveva usare, direi che sarebbe opportuno sentire un tecnico del settore che avvali questa cosa, a tal punto da poterlo dimostrare in Tribunale, perchè se l'assemblea non accetterà la teoria e delibererà la modifica per errore, volendo procedere dovrai adire a vie legali iniziando dalla mediazione con l'assistenza di un legale e non giungendo ad un accordo in quella sede si dovrà andare al Tribunale.

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