#1 Inviato 20 Settembre, 2014 Praticamente sto per dare il mandato all'avvocato per depositare l'atto per il decreto ingiuntivo a un condòmino che ad oggi ancora non ha saldato tutto il conguaglio a debito relativo alla gestione 2013. Chiedo se è possibile emettere il D.I. anche per le quote della gestione in corso che l'interessato non ha versato. In modo da emettere un D.I. sia per il conguaglio a debito della gestione scorsa, sia per le quote della gestione in corso che non ha versato e che sono scadute?? Premetto che le quote della gestione in corso sono state preventivate ad inizio gestione mettendo per ogni rata una scadenza e il tutto è stato regolarmente approvato dall'Assemblea. Allora che mi consigliate... inserisco nel D.I. oltre il conguaglio a debito dell'esercizio precedente anche le quote non versate e scadute della gestione in corso? Oppure per quanto riguarda la gestione in corso attendo la chiusura dell'esercizio e agisco entro 6 mesi come previsto dalla nuova riforma? Grazie.
#2 Inviato 20 Settembre, 2014 ... inserisco nel D.I. oltre il conguaglio a debito dell'esercizioprecedente anche le quote non versate e scadute della gestione in corso? Grazie. Certo che puoi basta che della rata della gestione in corso è scaduta ed hai fatto sollecito più messa in mora come previsto per legge, altrimenti tutti si potrebbero rifiutare di versare le rate della gestione in corso. Io personalmente faccio: primo sollecito, R.A. messa in mora e poi D.I. mai avuto problemi.... spero di essere stato chiaro
#3 Inviato 20 Settembre, 2014 Per le rate scadute e non versate della gestione in corso non ho inviato solleciti di pagamento/messa in mora... quindi in base a quello che mi ha detto non potrei inserire nel D.I. anche le rate non versate della gestione in corso giusto? Quindi mi dovrei limitare a fare il D.I. soltanto per il conguaglio a debito della gestione precedente. Mi corregga se sbaglio?
#4 Inviato 20 Settembre, 2014 E' sufficiente presentare come documentazione il bilancio preventivo regolarmente approvato per l'anno in corso
#5 Inviato 21 Settembre, 2014 Lo stato di ripartizione. La possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, riconosciuta all’amministratore dalla norma dell’art. 63 disp. att. c.c, è limitata ad un caso ben determinato: il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo deve essere finalizzato alla “ riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea” ; stato di ripartizione previsto dalla disposizione dell’art. 1123 c.c. L’amministratore, quindi, deve prestare attenzione alla documentazione da depositare in giudizio per poter ottenere l’immediata esecutività del decreto: - Se il contributo si riferisce a quanto previsto nel bilancio preventivo (1135, comma 1, n. 2), c.c.) deve produrre: il bilancio preventivo e il relativo stato di ripartizione. - Se il contributo si riferisce a quanto stabilito nel bilancio consuntivo (1135, comma 1, n. 3), c.c.) deve produrre: il bilancio consuntivo e il relativo stato di ripartizione. - Se il contributo si riferisce alle innovazioni, ricostruzioni, riparazioni straordinarie (art. 1136, comma 4 e 5, c.c.) deve produrre: la delibera di approvazione di tali spese e il relativo stato di ri parto (condominioweb)
#6 Inviato 21 Settembre, 2014 Certo ....altrimenti tutti si potrebbero rifiutare di versare le rate della gestione in corso. ciao sulla base del bilancio consuntivo e preventivo approvati, i cui termini di pagamento siano scaduti, non ho bisogno di fare alcun sollecito o preavviso per poi attivare il D.I.. E' sufficiente la loro approvazione. Che poi sia consigliabile un sollecito, convengo, ma non è indispensabile come tu dici, e non è un motivo di doglianza il mancato preavviso se non specificatamente previsto dal regolamento di quel condominio. Il buon senso dell'amministratore non va confuso con obblighi che non esistono.