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Angelo09

Decreto Ingiuntivo per recupero quote condominiali non versate

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Praticamente sto per dare il mandato all'avvocato per depositare l'atto per il decreto

ingiuntivo a un condòmino che ad oggi ancora non ha saldato tutto il conguaglio a debito

relativo alla gestione 2013.

Chiedo se è possibile emettere il D.I. anche per le quote della gestione in corso che

l'interessato non ha versato. In modo da emettere un D.I. sia per il conguaglio a debito

della gestione scorsa, sia per le quote della gestione in corso che non ha versato e che

sono scadute??

Premetto che le quote della gestione in corso sono state preventivate ad inizio gestione

mettendo per ogni rata una scadenza e il tutto è stato regolarmente approvato dall'Assemblea.

Allora che mi consigliate... inserisco nel D.I. oltre il conguaglio a debito dell'esercizio

precedente anche le quote non versate e scadute della gestione in corso? Oppure per quanto

riguarda la gestione in corso attendo la chiusura dell'esercizio e agisco entro 6 mesi come

previsto dalla nuova riforma?

Grazie.

... inserisco nel D.I. oltre il conguaglio a debito dell'esercizio

precedente anche le quote non versate e scadute della gestione in corso?

Grazie.

Certo che puoi basta che della rata della gestione in corso è scaduta ed hai fatto sollecito più messa in mora come previsto per legge, altrimenti tutti si potrebbero rifiutare di versare le rate della gestione in corso.

 

Io personalmente faccio: primo sollecito, R.A. messa in mora e poi D.I. mai avuto problemi....

 

spero di essere stato chiaro

Per le rate scadute e non versate della gestione in corso non ho inviato solleciti di pagamento/messa in mora... quindi in base a quello che mi ha detto non potrei inserire nel D.I. anche le rate non versate della gestione in corso giusto?

Quindi mi dovrei limitare a fare il D.I. soltanto per il conguaglio a debito della gestione precedente.

Mi corregga se sbaglio?

E' sufficiente presentare come documentazione il bilancio preventivo regolarmente approvato per l'anno in corso

Lo stato di ripartizione.

La possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, riconosciuta all’amministratore

dalla norma dell’art.

63 disp. att. c.c, è limitata ad un caso ben determinato: il decreto

ingiuntivo immediatamente esecutivo deve essere finalizzato alla “

riscossione dei contributi in base

allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea”

; stato di ripartizione previsto dalla disposizione

dell’art. 1123 c.c.

L’amministratore, quindi, deve prestare attenzione alla

documentazione da depositare in giudizio

per poter ottenere l’immediata esecutività del decreto:

- Se il contributo si riferisce a quanto previsto nel

bilancio preventivo (1135, comma 1, n. 2), c.c.)

deve produrre: il bilancio preventivo e il relativo stato di ripartizione.

- Se il contributo si riferisce a quanto stabilito nel

bilancio consuntivo (1135, comma 1, n. 3), c.c.)

deve produrre: il bilancio consuntivo e il relativo stato di ripartizione.

- Se il contributo si riferisce alle

innovazioni, ricostruzioni, riparazioni straordinarie (art. 1136,

comma 4 e 5, c.c.) deve produrre: la delibera di approvazione di tali spese e il relativo stato di ri

parto (condominioweb)

Certo ....altrimenti tutti si potrebbero rifiutare di versare le rate della gestione in corso.

ciao

sulla base del bilancio consuntivo e preventivo approvati, i cui termini di pagamento siano scaduti, non ho bisogno di fare alcun sollecito o preavviso per poi attivare il D.I.. E' sufficiente la loro approvazione.

Che poi sia consigliabile un sollecito, convengo, ma non è indispensabile come tu dici, e non è un motivo di doglianza il mancato preavviso se non specificatamente previsto dal regolamento di quel condominio. Il buon senso dell'amministratore non va confuso con obblighi che non esistono.

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