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Convocazione Assemblea per i soli interessati. E' possibile in questo caso?

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Buongiorno a tutti.

Ecco la questione. Ho in ballo una transazione per un credito di un fornitore che potà concludersi con lo stralcio dello stesso pagando una certa somma.

Il credito riguarda la manutenzione degli ascensori delle quali NON usufruiscono tutti i condomini, ma servono solo alcune scale.

Tra l'altro chi non usufruisce dell'ascensore ha millesimi talmente alti da poter cambiare le sorti dell'assemblea.

La domanda è questa: per farmi autorizzare la transazione, devo convocare un'assemblea di TUTTI i condomini, o posso convocare solo quelli che sono serviti dall'ascensore?

Il credito vandato è nei confronti del Condominio in quanto tale, ovviamente, ma la spesa per la transazione sarà a carico dei soli condomini serviti dall'ascensore.

 

Che mi suggerite? Mille grazie.

Visto che si tratta di un utilizzazione separata (3° comma art. 1123 cc) è possibile convocare solamente gli interessati, oppure se l'assemblea fosse plenaria, quando si tratta del punto in cui ci sono dei condomini non interessati questi non avranno diritto di voto;

 

In una sentenza datata 1994 la Corte di Cassazione ebbe ad evidenziare che “ numerose ed evidenti sono le conseguenze operative del condominio parziale. Alla differente attribuzione della titolarità, si riconducono implicazioni considerevoli per quanto attiene alla gestione ed imputazione delle spese. Relativamente alle cose, ai vizi ed agli impianti,dei quali non hanno la titolarità, per i partecipanti al gruppo non si pongono questioni di gestione e di obbligazioni di contribuire alle spese. In particolare, non sussiste il diritto di partecipare all'assemblea, ragion per cui la composizione del collegio e delle maggioranze si modificano in relazione alla titolarità delle parti comuni, che della delibera formano oggetto e non sorge l'obbligazione di contribuire alle spese” (Cass. 27 settembre 1994 n. 7885)

Condominio Web

https://www.condominioweb.com/analizzare-i-riflessi-pratici-che-laffermazione-dellesistenza-del-condominio-parziale-porta-con.308

Grazie. Chiarissimo.

L'unico dubbio che mi viene è che se la transazione non viene accettata, i riflessi (decreto ingiuntivo) si hanno sull'intero condominio, non solo su coloro che hanno l'ascensore, da cui l'idea di votarla in modo plenario.

Anche se ci fosse un Decreto Ingiuntivo all'intero condominio, dovranno pagare solamente i condomini interessati che si servono dell'impianto ascensore, proprio in virtù dell'art. 1123 3° comma;

 

- Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

Ed il quorum, in caso di assemblea plenaria, tanto costitutivo quanto deliberativo, dovrà essere calcolato con esclusivo riferimento alle unità immobiliari e ai condomini direttamente interessati, per cui se l'argomento all'OdG eventualmente sarà solo questo, sarà inutile convocare l'intero condominio, ma sarà sufficiente convocare solo i condomini interessati;

Si legge nella sentenza n. 2363 che il condominio parziale – figura nata nella pratica per la semplificazione dei rapporti gestori interni alla collettività condominiale (per permettere che, quando all’ordine del giorno dell’assemblea vi siano argomenti che interessino la comunione di determinati beni o servizi limitati soltanto ad alcuni condomini, il quorum, tanto costitutivo quanto deliberativo, debba essere calcolato con esclusivo riferimento alle unità immobiliari e ai condomini direttamente interessati) – è infatti privo di legittimazione processuale a sostituire il condominio dell’intero edificio nell’impugnare per cassazione una sentenza di merito che abbia visto quest’ultimo come parte in una vicenda risarcitoria per i danni occasionati dall’esecuzione di un appalto conferito dall’intero condominio nella veste di committente, a nulla rilevando che come amministratore del condominio parziale ricorrente si presenti la stessa persona fisica investita del medesimo ufficio nel condominio dell’intero edificio. (Cass. 17 febbraio 2012 n. 2363)

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