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AntaresF

Convocazione Assemblea Condominiale - ma ha veramente questo potere?

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Ho appena ricevuto una lettera da parte dell'amministratore dove che, mi dice che se non inviamo i preventivi per i lavori a lui, non convoca l'assemblea. Ma ha veramente questo potere?

Assolutamente no.. i preventivi se reperiti dai condomini possono da questi essere presentati in assemblea.

Intanto grazie per la risposa. Il problema è che lui dice che se non consegniamo, non convoca l'assemblea , come facciamo?

Ho appena ricevuto una lettera da parte dell'amministratore dove che, mi dice che se non inviamo i preventivi per i lavori a lui, non convoca l'assemblea. Ma ha veramente questo potere?
Intanto grazie per la risposa. Il problema è che lui dice che se non consegniamo, non convoca l'assemblea , come facciamo?
Aggiungo a quanto detto da Giovanni Inga che se l'amministratore non convoca l'assemblea entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio è passibile di revoca giudiziale su ricorso.

 

Comunque se l'amministratore non convoca l'assemblea potete richiedere un'assemblea straordinaria a norma dell'art. 66 Dacc e se lui non la convocherà come prescritto, potete voi condomini autoconvocarvi, magari aggiungendo alla richiesta, la revoca e nomina di un'altro amministratore

Aggiungo a quanto detto da Giovanni Inga che se l'amministratore non convoca l'assemblea entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio è passibile di revoca giudiziale su ricorso.

Grazie anche a te Tullio. Quella del Bilancio è stata fatta, questa si tratta di un'assemblea per eseguire dei lavori sullo stabile del condominio.

Grazie anche a te Tullio. Quella del Bilancio è stata fatta, questa si tratta di un'assemblea per eseguire dei lavori sullo stabile del condominio.
Ok, non c'è problema, io fossi in voi revocherei questo amministratore e ne nominerei un'altro, per cui se lui non la convoca, voi condomini potreste avvalervi dell'art. 66 Dacc (almeno 2 condomini rappresentanti almeno 1/6 del valore del condominio pari o superiore a 166.66p mlm) richiedendo all'amministratore in carica un'assemblea straordinaria (meglio con lettera RR) con all'OdG “nomina amm.re” e quant'altro desiderate deliberare, se lui non stabilisce una data per questa assemblea entro 10 gg (dalla ricezione) gli stessi richiedenti potranno convocarla con lo stesso OdG richiesto, inviando una lettera RR, o fax, o Pec, oppure lettera consegnata a mano a tutti i proprietari invitandoli all’assemblea che si terrà in data “gg.mm.aa.” comunicando anche la 2° convocazione che si terrà almeno un giorno dopo e non oltre 10 gg dalla prima, specificando anche luoghi e ore e OdG (lo stesso richiesto), la comunicazione deve giungere almeno 5 gg prima della 1° riunione. Cercate per tempo un bravo amministratore e assicuratevi di ottenere in assemblea la maggioranza del 2°c. Art. 1136. cc 1° e 2° convocazione - maggioranza delle teste dei partecipanti all'assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio (500 mlm)
Ok, non c'è problema, io fossi in voi revocherei questo amministratore e ne nominerei un'altro, per cui se lui non la convoca, voi condomini potreste avvalervi dell'art. 66 Dacc (almeno 2 condomini rappresentanti almeno 1/6 del valore del condominio pari o superiore a 166.66p mlm) richiedendo all'amministratore in carica un'assemblea straordinaria (meglio con lettera RR) con all'OdG “nomina amm.re” e quant'altro desiderate deliberare, se lui non stabilisce una data per questa assemblea entro 10 gg (dalla ricezione) gli stessi richiedenti potranno convocarla con lo stesso OdG richiesto, inviando una lettera RR, o fax, o Pec, oppure lettera consegnata a mano a tutti i proprietari invitandoli all’assemblea che si terrà in data “gg.mm.aa.” comunicando anche la 2° convocazione che si terrà almeno un giorno dopo e non oltre 10 gg dalla prima, specificando anche luoghi e ore e OdG (lo stesso richiesto), la comunicazione deve giungere almeno 5 gg prima della 1° riunione. Cercate per tempo un bravo amministratore e assicuratevi di ottenere in assemblea la maggioranza del 2°c. Art. 1136. cc 1° e 2° convocazione - maggioranza delle teste dei partecipanti all'assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio (500 mlm)

 

Intanto grazie , solo una domanda , siccome lui si comporta in questa maniera perchè si regge su una maggioranza che gli permette di comportarsi in questa maniera....Il fatto che si rifiuti di convocare un assemblea, puo' essere oggetto di revoca da parte di un giudice di pace del mandato dell'amministratore?

 

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. Art. 1136. cc 1° e 2° convocazione - maggioranza delle teste dei partecipanti all'assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio (500 mlm)

Ti chiedo scusa , ma il tuo discorso finale mi ha fatto venire un dubbio. Ossia lui è stato confermato con la maggioranza semplice degli intervenuti... inferiore a 500 millesimali, è in carica ugualmente?

1. Intanto grazie , solo una domanda , siccome lui si comporta in questa maniera perchè si regge su una maggioranza che gli permette di comportarsi in questa maniera....Il fatto che si rifiuti di convocare un assemblea, puo' essere oggetto di revoca da parte di un giudice di pace del mandato dell'amministratore?

 

2. Ti chiedo scusa , ma il tuo discorso finale mi ha fatto venire un dubbio. Ossia lui è stato confermato con la maggioranza semplice degli intervenuti... inferiore a 500 millesimali, è in carica ugualmente?

1. Non sono un avvocato ma non credo che sia sufficiente il Giudice di Pace, credo invece che sarà necessario adire alla Volontaria Giurisdizione del Tribunale, meglio se assistiti da un legale, comunque se lui si rifiuta dopo regolare richiesta, meglio scritta a norma dell'art. 66 Dacc i condomini possono autoconvocarsi, come ti avevo già postato.

 

2. l'amministratore si riconferma in assemblea con la maggioranza semplice, ci sono diverse sentenze in merito, l'eventuale revoca e nomina di un successore si deve approvare con la maggioranza delle teste presenti rappresentanti almeno 500 mm, per cui non essendoci una revoca e nemmeno una nuova nomina l'amministratore rimane in carica con tutti i poteri, fatto salvo una decisione unanime in cui si decida di rimanere senza amministratore, e tutti i condomini accettino di assumesi in solido le responsabilità civili, penali, fiscali ed amministrative delle parti comuni del condominio.

2. l'amministratore si riconferma in assemblea con la maggioranza semplice, ci sono diverse sentenze in merito, .

 

Ti chiedo scusa Tullio se approfondisco e vado un attimo fuori tema, perchè la questione è proprio qui... Maggioranza semplice dei Millesimali (500 ml) , o Maggioranza semplice degli intervenuti sono necessarie per la conferma?

Ti chiedo scusa Tullio se approfondisco e vado un attimo fuori tema, perchè la questione è proprio qui... Maggioranza semplice dei Millesimali (500 ml) , o Maggioranza semplice degli intervenuti?
La maggioranza per la riconferma dell'amministratore in 1° convocazione si dovrà ottenere con tante teste rappresentanti la maggioranza dei presenti in assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dello stabile ovvero 500 mlm

In 2° convocazione invece, sarà sufficiente la maggioranza delle teste presenti in assemblea rappresentanti almeno 1/3 del valore dello stabile, cioè 333.33p mlm

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