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The Asker

Condòmini morosi: sentenza Cassazione del 2008

Cercando su internet ho trovato la sentenza n. 9148 del 08/04/2008 emessa dalla Corte di Cassazione a sezioni riunite e riguardante il problema dei condòmini morosi e della ripartizione del loro debito sugli altri condòmini: secondo questa sentenza nel condominio non deve valere più il principio della solidarietà tra condòmini ma bensì il principio della parziarietà, cioè ogni condòmino è responsabile in prima persona della sua quota, che non deve essere ripartita sugli altri nel caso in cui egli non paghi. Sempre secondo la Cassazione le spese che il condominio deve affrontare per fornitura di servizi o opere varie (quindi metano, acqua, ristrutturazioni) sono quasi sempre divisibili tra i vari condòmini, in base ai millesimi o altri criteri, e quindi è possibile stabilire con esattezza la quota imputabile a ciascun condòmino: nel caso in cui qualcuno non paghi, dovrà essere l'azienda creditrice a rivalersi sul singolo inquilino per la quota non pagata e non dovrà rivalersi sull'intero condominio, nè dovranno essere gli altri condòmini a pagare le quote di chi è moroso.

Da una prima lettura si tratta quindi di una sentenza rivoluzionaria, però non ne avevo mai sentito parlare prima e nemmeno il nostro amministratore ce ne aveva mai detto nulla.

Qualcuno di voi ne è a conoscenza? Ed è realmente applicabile nella realtà?

Scritto da The Asker il 09 Set 2012 - 13:53:02: Cercando su internet ho trovato la sentenza n. 9148 del 08/04/2008 emessa dalla Corte di Cassazione a sezioni riunite e riguardante il problema dei condòmini morosi e della ripartizione del loro debito sugli altri condòmini.

Ed è realmente applicabile nella realtà ?

[...]

 

Perchè non dovrebbe avere applicazione pratica ???

E' scusabile che tu o gli altri condòmini non la conosceste. Ma che non la conoscesse neanche il tuo Amministratore...

 

Aristide Balducci

Scritto da The Asker il 09 Set 2012 - 13:53:02: Qualcuno di voi ne è a conoscenza? Ed è realmente applicabile nella realtà?

Applicabile ai contratti di appalto indubbiamente,il problema è la sua gestione pratica.

Infatti, gli ermellini si sono espressi dimenticandone le problematiche correlate e lo stesso presidente "Giudice Corona" incalzato da domande in merito,durante il convegno tenutosi all'uopo a Brescia nel 2009, non ha saputo fornire risoluzioni definitive lasciando aperto il discorso.

Basti pensare che le ditte sono libere di scegliere se elevare il d.i. nei confronti del Condominio ovvero dei morosi,morosi che secondo la legge sulla privacy non potrebbero esser segnalati a terzi...

 

Staff

Inserito il - 09 Set 2012 : 20:19:52

Scritto da The Asker il 09 Set 2012 - 13:53:02:

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Cercando su internet ho trovato la sentenza n. 9148 del 08/04/2008 emessa dalla Corte di Cassazione a sezioni riunite e riguardante il problema dei condòmini morosi e della ripartizione del loro debito sugli altri condòmini.

Ed è realmente applicabile nella realtà ?

Perchè non dovrebbe avere applicazione pratica ???

E' scusabile che tu o gli altri condòmini non la conosceste. Ma che non la conoscesse neanche il tuo Amministratore...

 

Aristide Balducci

 

non mi risulta che l'amministratore sia tenuto a conoscere le sentenze emesse dalla Cassazione .

 

Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro.

(Papa Giovanni Paolo II )

1) Per contratti d'appalto intende specifici contratti stipulati dal condominio con una tal ditta per uno specifico lavoro? (Ad esempio per un intervento di ristrutturazione delle facciate?) Oppure si potrebbe intendere anche la fornitura del metano per il riscaldamento centralizzato? Però in questo caso non credo che esista uno specifico contratto d'appalto tra il condominio e la ditta del gas perchè la ditta del gas è quella che ottiene l'appalto dal comune e in teoria dopo 3-4 anni potrebbe cambiare e la nuova azienda subentrante acquisisce in automatico tutti gli utenti di quella vecchia. O mi sbaglio?

2) Alla luce del fatto che la gestione pratica di questa sentenza sia difficile, come posso comportarmi nel momento in cui l'amministratore predispone il bilancio spalmando le quote di debito del condòmino moroso su tutti noi altri? Posso dire all'amministratore: "No, io mi rifiuto di pagare le quote del condòmino pinco pallino perchè c'è una sentenza della cassazione che dice che i debiti dei morosi non devono più essere pagati dagli altri condòmini?"

No,non funziona proprio così,tant'è che esiste una sentenza successiva di Cassazione che ripropone la solidarietà.

Semplicemente dovreste porre l'argomento all'o.d.g. e deliberare nel merito,in quanto ogni spesa ha una sua natura e taluni servizi non possono esser sospesi ovvero gestiti separatamente.

Infatti la conclusione più ovvia è che se di appalto si parla si tratti di contratti con oneri considerevoli,come un intervento di ristrutturazione.

Altrimenti, sarà assai dura chiedere alle ditte di fare d.i. colpendo il singolo condòmino moroso quando a conti fatti il debito si riduce per quota millesimale a poca sostanza.

Staff

La sentenza della Cassazione è la n. 21907 del 21/10/2011 ( II sezione) e riguarda un'azione, per il recupero di contributi condominiali, verso due comproprietari di una stessa unità abitativa.

Con tale sentenza viene, in effetti rimesso in discussione il principio della responsabilità parziaria dei condomini già sostenuto con la sentenza n. 9148/2008.

C'è da vedere, a questo punto, l'efficacia della clausola contrattuale che impegna il creditore ( nel caso che mi riguarda trattasi di impresa edile) ad agire nei confronti dei soli condomini morosi. Staremo a vedere !

 

E' diverso il tuo caso.

Se nel contratto di appalto richiami la parziarietà il fornitore deve attenersi a tale clausola.

 

Staff

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