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CertificatoreLuca

Coefficienti di riduzione per ambienti di attività commerciali.

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Salve a tutti.

Devo modificare i coefficienti delle tabelle millesimali di un palazzo in cui sono presenti, al piano terra , dei negozi e un centro benessere.

Nelle vecchie tabelle sono presenti i coefficienti di destinazione e di utilizzazione.

 

Per i negozi e per il centro benessere ho impostato il coefficiente di destinazione uguale a 1,5.

Per il coefficiente di utilizzazione ho dei dubbi, le vecchie tabelle portano questi indici :

 

Camere 1,00

 

Servizi( Cucine, Bagni, Ripostigli, Depositi, Lavanderia) 0,90

 

Corridoi, Disimpegni 0,80

 

Cantine, Soffitte 0,45

 

Balconi 0,25

 

Terrazzo a livello 0,25

 

Giardino Pavimentato 0,20

 

Vendita/Esposizione Negozio 1,50

 

Studio Professionale 1,50

 

W.C. – Spogliatoio 0,85

 

Veranda 0.85

 

 

Ora il centro benessere ha varie stanze e bagni adiacenti, queste stanza devono essere considerate come camere, con coefficiente 1,00, oppure devono avere un coefficiente maggiore?

Buongiorno, parli di "modifica" e non di "formazione" delle tabelle.

L'oggetto dell'incarico è molto importante.

Toccare i coeff. di destinazione in fase di revisione a mio avviso non è possibile.

Fai ben riferimento all'art. 69 dacc dopo riforma cc.

Da tecnico incaricato limitati ad accertare solo superficie/volumi, piano e orientamento.

Nella formazione delle tabelle può andare bene, nella revisione (" devo modificare..") si mantiene il coeff. precedente.

La questione è semplice: il solarium ci sarà forse per un qualche anno (è un augurio a chi apre l'attività), poi la stanza cosa diventerà ?

Le tabelle di proprietà non possono essere modificate per variazione di destinazione d'uso perché dovrebbero essere variate ogni sei mesi.

Se poi c'è unanimità può andar bene tutto, se debitamente sottoscritto dall'umanimità con la precisazione di evidenziare molto chiaramente la forma diversa dai canoni di legge. Tale formulazione deve garantire l'esclusione di opportunità future di poter invocare il c.d. vizio del consenso.

Ma se così fosse non avrebbero chiamato un tecnico bensì un legale/mediatore. Ciao

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