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santino

Chiarimenti Normativa oneri economici lavori post vendita

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Salve,

 

Espongo la cronologia dei fatti:

01) In data 23/02/2012 è stato deliberato il rifacimento della facciata

di una palazzina condominiale.

02) In data 31/01/2013 è stato scelto il preventivo della ditta a cui

affidare i lavori. N.B. Sono stati presentati tre preventivi.

03) Il 28-11-2013 ho VENDUTO l'appartamento

N.B.1 Ho avvisato l'amministratore della vendita.

N.B.2 I lavori ancora non sono partiti.

04) Il 12-12-2013 l'amministratore ci convoca per comunicarci che la ditta

incaricata dei lavori per la facciata (punto 2) non ha il DURC e quindi

bisogna scegliere un altro preventivo "tra i due rimasti".

N.B. Ha convocato pure me anche se non ero più il proprietario. Successivamete,

come è giusto che sia, non mi è stato più comunicato nulla.

05) Passa il tempo, ma i lavori non iniziano.

06) I primi di gennaio 2015, viene fatta una nuova delibera sui lavori di facciata,

hanno dovuto cioè rideliberare se fare i lavori di facciata o meno.

Si stabilisce quindi di fare una nuova gara d'appalto per la facciata;

07) Il 18-12-2013 viene fatta un'assemblea per la scelta della ditta. La ditta che

vince non è neanche presente tra quelle presenti in origie;

08) In data 11-02-2015 viene proposto il piano di ripartizione dei costi della facciata;

09) I lavori non partono ...

10) In data 12-04-2017 viene approvato, con qualche modifica, il preventivo e si avviano i lavori;

11) In data 18-09-2017 ricevo una diffida, da un avvocato per conto dell'inquilino a cui ho venduto

l'appartamento, il quale mi chiede di farmi carico delle spese di rifacimento di facciata.

 

Ora tutti mi dicono che non devo pagare io, ma nel concreto non ho i riferimenti normativi:

1) Qual è riferimento di legge corretto?

2) E' possibile avere qualche precedente?

 

Ringrazio anticipatamente a chi mi risponderà.

Cordiali Saluti

Ti linko un lungo dibattito e una sentenza di cassazione del 2013 che riguarda un problema simile al tuo.

 

In sostanza, il fatto che alla seconda delibera di approvazione dei lavori, con scelta del preventivo e ripartizione della spesa, abbia partecipato il nuovo condòmino, pone quest'ultimo nell'OBBLIGAZIONE di pagamento delle opere.

 

Ti linko un lungo dibattito e una sentenza di cassazione del 2013 che riguarda un problema simile al tuo.

 

In sostanza, il fatto che alla seconda delibera di approvazione dei lavori, con scelta del preventivo e ripartizione della spesa, abbia partecipato il nuovo condòmino, pone quest'ultimo nell'OBBLIGAZIONE di pagamento delle opere.

 

Ho letto, ma mi sembra di capire che in questo caso era l'acquirente che in fase di acquisto si faceva carico dei lavori sul terrazzo, che però erano già stati anticipati dal venditore.

 

Nel mio caso, c'è una nuova delibera. A questo punto potrei cambiare la domanda e chiedere: qual è la norma di legge che dice che una nuova delibera annulla la precedente?

Nella sentenza postata viene indicato che una delibera ha valore costitutivo della relativa obbligazione in capo a colui che ha deliberato.

 

L'art. 1137 cc dispone:

 

Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

(omissis)

 

Una delibera che abbia ad oggetto lavori appaltati ad altra ditta e per giunta di importo diverso ... a distanza di 5 anni dalla precedente, non può obbligarti ha partecipare alla spesa. Non li hai deliberati tu.

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