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otrebor81

Causa al costruttore. obbligatorio per tutti i condomini?

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Buongiorno,

 

prima di tutto ringrazio già chi avrà voglia e compentenze per rispondermi.

 

 

Abito su un condomimio dove ancora un appartamento è del costruttore.

 

Ci sono dei problemi di infiltrazioni e strutturali causai da negligenza del costruttore.

 

Il costruttore...un nonnetto che tranne l'ultimo appartamento che sta vendendo non ha nulla di intestato a lui (ne casa propria...ne conti, e l'azienda che aveva è chiusa da qualche anno) intende sistemare i lavori,

i condomini invece vogliono fare causa e fare sistemare i lavori ad aziende di loro fiducia.

 

Io, sto vendendo l'appartamento...fare causa e spendere soldi non mi va, oltrettutto visto che il costruttore si è reso disponibile ad effettuare i lavori.

 

Se la maggioranza del condominio decide di fare causa, devo contribuire anche io? in linea teorica deve contribuire anche il costruttore che ha un appartamento?

 

 

Grazie

Nessuna causa, dal 21/09 è obbligatoria la mediazione, se dovesse fallire si procede con una causa.

Trattasi di causa contro un altro condomino, quindi non si può dissentire.

Nessuna causa, dal 21/09 è obbligatoria la mediazione, se dovesse fallire si procede con una causa.

Trattasi di causa contro un altro condomino, quindi non si può dissentire.

solo per specificare: in realtà la causa è contro il costruttore (che effettivamente è anche un condomino)

..........Trattasi di causa contro un altro condomino, quindi non si può dissentire.

A parte che per promuovere una lite in tal senso c'è prima bisogno di una visura camerale per vedere se l'impresa costruttrice esista ancora o meno.

Otrebor81 dice di no.

 

Pur ammettendo esista ancora una responsabilità civile del costruttore, il dissenso è possibilissimo in quanto gli fai causa come imprenditore e non come condomino. A nulla rileva che sia tale.

 

Fermo restando la recente discussione qui nel forum sul dissenso, che in effetti non è scritto da nessuna parte debba essere inammissibile per liti interne.

 

PS: ok, vedo che mentre digitavo l'ha scritto anche Otrebor81

Se c'è la disponibilità del costruttore a porre rimedio, evitate di allungare i tempi e di spendere soldi inutilmente.

Se c'è la disponibilità del costruttore a porre rimedio, evitate di allungare i tempi e di spendere soldi inutilmente.
Se c'è la disponibilità del costruttore a porre rimedio, evitate di allungare i tempi e di spendere soldi inutilmente.

Per quanto mi riguarda non vorrei fare causa...visto l'intenzione di fare le sistemazioni...purtoppo i restanti condomini non si fidano e quindi voglio per forza fare causa..

oltretutto non si rendono conto che fare causa ad un nonnetto di 80 e passa anni...senza niente più intestato è proprio buttare via i soldi!

 

come faccio a fare in modo di togliermi da eventuale causa? basta solo una mia raccomandata all'amministratore? devo citare qualche riferimento normativo vario?

 

grazie 1000

Per quanto mi riguarda non vorrei fare causa...visto l'intenzione di fare le sistemazioni...purtoppo i restanti condomini non si fidano e quindi voglio per forza fare causa..

oltretutto non si rendono conto che fare causa ad un nonnetto di 80 e passa anni...senza niente più intestato è proprio buttare via i soldi!

 

come faccio a fare in modo di togliermi da eventuale causa? basta solo una mia raccomandata all'amministratore? devo citare qualche riferimento normativo vario?

 

grazie 1000

--link_rimosso--

Art 1132 del Codice Civile - Dissenso dei condomini rispetto alle liti.

 

Non aggiungo altro: è tutto già scritto nel succitato articolo.

Ci si può estraniarsi della responsabilità dell’esito della lite solo nel caso in cui la controparte sia un terzo, mentre la giurisprudenza (Cassazione, 25/03/1970, n. 801, Cassazione, 15/05/2006, n. 11126) ha stabilito che in caso di lite fra condominio e condomino non è applicabile l’art. 1132. Nel caso di liti “interne” al condominio, il condominio si dividerà in due compagini i/il condomini/o che promuovono o subiscono una domanda ed il resto del condominio.

 

Articolo dell'Avv. Gallucci.

 

chiarito questo, tu hai giustamente detto che si agisce nella persona del costruttore e non in quella di condomino, il tuo dissenso può essere esercitato, ma ti serve a poco.

Ci si può estraniarsi della responsabilità dell’esito della lite solo nel caso in cui la controparte sia un terzo, mentre la giurisprudenza (Cassazione, 25/03/1970, n. 801, Cassazione, 15/05/2006, n. 11126) ha stabilito che in caso di lite fra condominio e condomino non è applicabile l’art. 1132. Nel caso di liti “interne” al condominio, il condominio si dividerà in due compagini i/il condomini/o che promuovono o subiscono una domanda ed il resto del condominio.

 

Articolo dell'Avv. Gallucci.

 

chiarito questo, tu hai giustamente detto che si agisce nella persona del costruttore e non in quella di condomino, il tuo dissenso può essere esercitato, ma ti serve a poco.

In che senso serve a poco?

La questione della partecipazione alle liti condominiali è regolata dall'articolo 1132 del Codice Civile, che prevede la possibilità per chi non è d'accordo di dissociarsi dalla lite e quindi di non pagare le spese alla parte vincitrice nel caso in cui il condominio dovesse perdere la causa, ossia eventualmente pagare l'avvocato della controparte. Il non pagamento delle spese, infatti, non riguarda quelle necessarie per la difesa del condominio.

 

Se però il condominio vince anche chi era in dissenso con la lite ha l'obbligo di pagare le spese legali rimaste a carico del condominio in tutti i casi in cui trae un vantaggio dalla vittoria della causa. Ora poichè nella gran parte dei casi i giudici compensano le spese tra le parti - ossia stabiliscono che ciascuno si debba pagare il proprio avvocato - anche in caso di vittoria del condominio chi non era d'accordo alla fine è tenuto a pagare l'avvocato.

 

Trib. civ. Bologna, sez. III, 12 ottobre 2007, n. 2618 In tema di dissenso alle liti, l'operatività dell'art. 1132 c.c. non va oltre l'esonero del condomino dissenziente dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, nell'ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio; la norma lascia, tuttavia, immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa.

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